Alimenti in cattivo stato di conservazione, condannato il responsabile della cucina

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Cassazione penale, sentenza n. 26781 del 21 giugno 2023 (riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962)

Il cuoco o aiuto cuoco, ma comunque responsabile della cucina come da contratto e da delega scritta, risponde del reato di cui all’articolo 5, lett. b), della legge 283/1962 per la detenzione di alimenti freschi e congelati in cattivo stato di conservazione in quanto inseriti in buste o contenitori non per alimenti, parzialmente aperti, in promiscuità, invasi da ghiaccio e con segni evidenti di bruciature da freddo.

La vicenda in commento non interessa tanto per l’ennesima conferma della natura di illecito penale di una delle condotte più ricorrenti nelle denunce degli organi di controllo del settore alimentare, quanto per l’utile sintesi dei principi enucleati dalla giurisprudenza sulla delega di funzioni e, più in generale, sulla corretta attribuzione del reato ad una specifica persona fisica.
Si comincia rammentando che l’organo apicale di una società non è responsabile se l’azienda ha dimensioni tali da giustificare la suddivisione dell’attività in separate articolazioni con a capo specifici responsabili (per esempio è stata esclusa la responsabilità del titolare di più supermercati per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti quando ad ogni singola struttura aziendale sia stato preposto un addetto). Al contrario, l’organo apicale risponde quando le dimensioni dell’attività siano ridotte (come nel caso della riconosciuta responsabilità del titolare di tre supermercati ubicati in un ristretto ambito territoriale). Quanto alla delega conferita a terzi è da ritenersi ormai pacifico che la sua validità non è condizionata dalla forma scritta dell’incarico.
Nel nostro caso l’imputato veniva qualificato come cuoco o aiuto cuoco e proprio su tale seconda qualifica la difesa faceva valere che egli non aveva le capacità tecniche per fondare la colpa della condotta ascrittagli. La Corte, seguendo il giudice di merito, osserva invece che egli era comunque il responsabile della cucina come da contratto e da delega scritta alla manutenzione, conservazione, manipolazione degli alimenti e che inoltre era lui il soggetto su cui gravavano gli obblighi di autocontrollo degli alimenti.

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