Nel caso che venga accertata la presenza di Salmonella in involtini di carne in fase di lavorazione e l’operatore abbia adottato il sistema di autocontrollo Haccp, il giudice deve valutare se la corretta applicazione dell’autocontrollo dimostri che la contaminazione è avvenuta per fatto non colpevole.
Buone notizie per gli Operatori del settore alimentare (Osa), ma cum grano salis. A seguito dell’accertamento della contaminazione da Salmonella di prodotti carnei (nella specie involtini) presso uno stabilimento di produzione, il suo legale rappresentante era stato rinviato a giudizio e condannato dal Tribunale di Lecce alla pena € 10.000 di ammenda per violazione dell’art. 5, lett. e), l. 283/1962 (in realtà il riferimento avrebbe dovuto essere alla lettera d).
La condanna era stata pronunciata nonostante che la difesa avesse documentato l’esistenza di un piano di autocontrollo ai sensi dei regolamenti comunitari 852 e 853 del 2004. Conseguentemente, nel ricorso per Cassazione la difesa si era lamentata che il giudice non avesse preso minimamente in considerazione questo aspetto, dal momento che “la mera presenza di Salmonella in alcuni campioni esaminati non è sufficiente a far scattare la responsabilità del rappresentante legale della società, dovendo sussistere anche concreti profili di colpa che risultano, invece, esclusi, allorquando lo stabilimento sia dotato di effetti standard di sicurezza e di un protocollo adeguato” (questa letteralmente l’argomentazione del ricorso).
Dopo avere accennato al fatto che in imprese di “dimensioni non modeste” occorre valutare se il suo rappresentante legale non abbia conferito valide deleghe ai livelli inferiori di gestione – tema che, peraltro, non sembra fosse motivo specifico di ricorso e che, in effetti, è rimasto ulteriormente inesplorato – la Corte ha osservato che il tribunale non aveva in alcun modo dato risposta alla allegazione difensiva costituita dalla esistenza di un Piano di autocontrollo, confermata dalla produzione in giudizio del manuale Haccp adottato dall’impresa. Il tribunale si era, invece, limitato a prendere atto della contaminazione da germe patogeno del prodotto campionato. Perciò, ne era risultata una sentenza priva di motivazione sul punto specifico della rilevanza del piano ai fini della responsabilità penale dell’imputato. Per conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza, rimettendo nuovamente al tribunale la decisione, dopo che questo avrà preso in debito conto questo aspetto.
Com’è noto, l’obbligo dell’adozione di un Piano di autocontrollo secondo il sistema Haccp fu dapprima imposto dal d.lgs. 155/1997, in attuazione di una direttiva comunitaria, poi ribadito e sostituito dalla disciplina del regolamento CE 852/2004. Del resto, l’art. 14 del reg. CE 178/2002 conferisce all’Osa la primaria responsabilità per la salubrità degli alimenti messi in commercio. Quello che è un obbligo può diventare, però, anche un argomento difensivo nel caso che delle irregolarità siano riscontrate dagli organi di vigilanza. Infatti, parlando in generale e per principi, è vero che i reati alimentari (e tra questi prettamente l’art. 5 della l. 283/1962) possono essere commessi anche con semplice colpa (negligenza, imperizia, imprudenza, violazione di legge), ma, se l’interessato riesce a dimostrare che ha adottato un Piano di autocontrollo adeguato ed efficace, si apre la strada a poter ritenere che l’evento di non conformità sia avvenuto nonostante e contro l’autocontrollo messo in atto e, quindi, per effetto di fattori eccezionali e incolpevoli.
Questo tema non sembra molto esplorato dalla giurisprudenza penale. Eppure si annoverano sentenze favorevoli a questo orientamento, specie a livello di giudice di primo grado. La Cassazione, per la verità, è sembrata più scettica sul valore scriminante da dare al Piano di autocontrollo. Così, per esempio, la sentenza n. 25122 del 2 aprile 2008 ha affermato che proprio la non conformità riscontrata era sintomatica della non validità – e comunque dell’inefficacia – del Piano di autocontrollo a prevenire quel tipo di irregolarità che si era verificata. Probabilmente quella decisione non intendeva escludere in assoluto ogni rilievo difensivo all’esistenza del Piano, essendo legata al caso di specie in cui effettivamente il Piano poteva non avere funzionato adeguatamente. In ogni caso, l’affermazione di principio poteva lasciare intendere l’irrilevanza del Piano nel giudizio penale. Il che, peraltro, sarebbe stato non solo erroneo, ma tautologico, perché se una non conformità viene accertata è ancora da vedere se ciò è dipeso dalla inidoneità del Piano a prevenirla ovvero da altri fattori, magari imponderabili. Sarebbe come dire, nel caso di incidente stradale con lesioni alle persone, che il guidatore che l’ha provocato è sempre in colpa per il fatto stesso che l’incidente si è verificato. Ma non è così, perché la colpa va comunque provata, cioè occorre stabilire se il guidatore ha violato delle norme sulla circolazione stradale e se avrebbe potuto tenere una condotta diversa idonea a evitare l’evento lesivo.
In questo senso la pronuncia in commento correttamente apre nuovi spiragli di valutazione sulla esistenza ed effettività del Piano di autocontrollo. La Corte non poteva dire se l’imputato doveva andare esente da pena o meno, perché la questione doveva essere rimessa al giudizio del tribunale. Ha però affermato che il giudice non può far finta che il Piano di autocontrollo non esista, se questo viene evocato dalla difesa.
Ogni caso sarà diverso da ciascun altro. Si tratta di una questione di fatto che il giudice non può risolvere senza l’ausilio tecnico degli organi di controllo che hanno proceduto al campionamento e che di regola conoscono la “storia” dell’azienda e hanno valutato il Piano di autocontrollo. Oppure il giudice potrà nominare un perito per compiere questo tipo di valutazione e la sua interferenza causale con l’irregolarità riscontrata.
Ciò che va, comunque, messo bene in chiaro è che non può esonerare da responsabilità la mera esistenza del Piano di autocontrollo, magari acquistato come pacchetto “chiavi in mano” da una delle – tante o poche – aziende di consulenza che si sono improvvisate sul mercato come esperte del settore. Il Piano dovrà essere stato costruito appositamente per quella specifica impresa, dovrà essere efficace ed efficiente, opportunamente monitorato e aggiornato ove si riscontrino punti critici non risolti. Solo in presenza di queste caratteristiche e di quelle ulteriori che sarà necessario valutare di caso in caso, la difesa potrà sperare di far leva su questo argomento.
Non sappiamo come ha deciso o deciderà il tribunale nella causa di rinvio. Vi è, però, un altro fattore astrattamente a favore dell’imputato. Infatti, dalla sentenza si evince che il prelievo dei campioni di carne avvenne in fase di lavorazione e non sul prodotto finito. È vero che in linea di principio il reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962 si perfeziona in qualunque fase l’alimento venga a trovarsi al momento dell’accertamento che evidenza la non conformità, non essendo necessario che il prodotto sia già pronto per la commercializzazione o addirittura già in commercio.
Ciò nonostante, nel caso di specie l’alimento doveva forse subire ulteriori trattamenti o controlli (per la verità non lo sappiamo). Se così fosse potrebbe essere forse più facile per l’imputato dimostrare che il Piano di autocontrollo sarebbe stato in grado di rilevare tempestivamente la criticità ed eliminarla prima della messa in commercio del prodotto (o addirittura eliminare il prodotto contaminato).
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Alimenti contaminati e Piano di autocontrollo
Cassazione penale, sentenza n. 5859 del 6 febbraio 2013 (riferimento normativo: l. 283/1962, art. 5; reg. CE 852/2004)
Nel caso che venga accertata la presenza di Salmonella in involtini di carne in fase di lavorazione e l’operatore abbia adottato il sistema di autocontrollo Haccp, il giudice deve valutare se la corretta applicazione dell’autocontrollo dimostri che la contaminazione è avvenuta per fatto non colpevole.
Buone notizie per gli Operatori del settore alimentare (Osa), ma cum grano salis. A seguito dell’accertamento della contaminazione da Salmonella di prodotti carnei (nella specie involtini) presso uno stabilimento di produzione, il suo legale rappresentante era stato rinviato a giudizio e condannato dal Tribunale di Lecce alla pena € 10.000 di ammenda per violazione dell’art. 5, lett. e), l. 283/1962 (in realtà il riferimento avrebbe dovuto essere alla lettera d).
La condanna era stata pronunciata nonostante che la difesa avesse documentato l’esistenza di un piano di autocontrollo ai sensi dei regolamenti comunitari 852 e 853 del 2004. Conseguentemente, nel ricorso per Cassazione la difesa si era lamentata che il giudice non avesse preso minimamente in considerazione questo aspetto, dal momento che “la mera presenza di Salmonella in alcuni campioni esaminati non è sufficiente a far scattare la responsabilità del rappresentante legale della società, dovendo sussistere anche concreti profili di colpa che risultano, invece, esclusi, allorquando lo stabilimento sia dotato di effetti standard di sicurezza e di un protocollo adeguato” (questa letteralmente l’argomentazione del ricorso).
Dopo avere accennato al fatto che in imprese di “dimensioni non modeste” occorre valutare se il suo rappresentante legale non abbia conferito valide deleghe ai livelli inferiori di gestione – tema che, peraltro, non sembra fosse motivo specifico di ricorso e che, in effetti, è rimasto ulteriormente inesplorato – la Corte ha osservato che il tribunale non aveva in alcun modo dato risposta alla allegazione difensiva costituita dalla esistenza di un Piano di autocontrollo, confermata dalla produzione in giudizio del manuale Haccp adottato dall’impresa. Il tribunale si era, invece, limitato a prendere atto della contaminazione da germe patogeno del prodotto campionato. Perciò, ne era risultata una sentenza priva di motivazione sul punto specifico della rilevanza del piano ai fini della responsabilità penale dell’imputato. Per conseguenza, la Corte ha annullato la sentenza, rimettendo nuovamente al tribunale la decisione, dopo che questo avrà preso in debito conto questo aspetto.
Com’è noto, l’obbligo dell’adozione di un Piano di autocontrollo secondo il sistema Haccp fu dapprima imposto dal d.lgs. 155/1997, in attuazione di una direttiva comunitaria, poi ribadito e sostituito dalla disciplina del regolamento CE 852/2004. Del resto, l’art. 14 del reg. CE 178/2002 conferisce all’Osa la primaria responsabilità per la salubrità degli alimenti messi in commercio. Quello che è un obbligo può diventare, però, anche un argomento difensivo nel caso che delle irregolarità siano riscontrate dagli organi di vigilanza. Infatti, parlando in generale e per principi, è vero che i reati alimentari (e tra questi prettamente l’art. 5 della l. 283/1962) possono essere commessi anche con semplice colpa (negligenza, imperizia, imprudenza, violazione di legge), ma, se l’interessato riesce a dimostrare che ha adottato un Piano di autocontrollo adeguato ed efficace, si apre la strada a poter ritenere che l’evento di non conformità sia avvenuto nonostante e contro l’autocontrollo messo in atto e, quindi, per effetto di fattori eccezionali e incolpevoli.
Questo tema non sembra molto esplorato dalla giurisprudenza penale. Eppure si annoverano sentenze favorevoli a questo orientamento, specie a livello di giudice di primo grado. La Cassazione, per la verità, è sembrata più scettica sul valore scriminante da dare al Piano di autocontrollo. Così, per esempio, la sentenza n. 25122 del 2 aprile 2008 ha affermato che proprio la non conformità riscontrata era sintomatica della non validità – e comunque dell’inefficacia – del Piano di autocontrollo a prevenire quel tipo di irregolarità che si era verificata. Probabilmente quella decisione non intendeva escludere in assoluto ogni rilievo difensivo all’esistenza del Piano, essendo legata al caso di specie in cui effettivamente il Piano poteva non avere funzionato adeguatamente. In ogni caso, l’affermazione di principio poteva lasciare intendere l’irrilevanza del Piano nel giudizio penale. Il che, peraltro, sarebbe stato non solo erroneo, ma tautologico, perché se una non conformità viene accertata è ancora da vedere se ciò è dipeso dalla inidoneità del Piano a prevenirla ovvero da altri fattori, magari imponderabili. Sarebbe come dire, nel caso di incidente stradale con lesioni alle persone, che il guidatore che l’ha provocato è sempre in colpa per il fatto stesso che l’incidente si è verificato. Ma non è così, perché la colpa va comunque provata, cioè occorre stabilire se il guidatore ha violato delle norme sulla circolazione stradale e se avrebbe potuto tenere una condotta diversa idonea a evitare l’evento lesivo.
In questo senso la pronuncia in commento correttamente apre nuovi spiragli di valutazione sulla esistenza ed effettività del Piano di autocontrollo. La Corte non poteva dire se l’imputato doveva andare esente da pena o meno, perché la questione doveva essere rimessa al giudizio del tribunale. Ha però affermato che il giudice non può far finta che il Piano di autocontrollo non esista, se questo viene evocato dalla difesa.
Ogni caso sarà diverso da ciascun altro. Si tratta di una questione di fatto che il giudice non può risolvere senza l’ausilio tecnico degli organi di controllo che hanno proceduto al campionamento e che di regola conoscono la “storia” dell’azienda e hanno valutato il Piano di autocontrollo. Oppure il giudice potrà nominare un perito per compiere questo tipo di valutazione e la sua interferenza causale con l’irregolarità riscontrata.
Ciò che va, comunque, messo bene in chiaro è che non può esonerare da responsabilità la mera esistenza del Piano di autocontrollo, magari acquistato come pacchetto “chiavi in mano” da una delle – tante o poche – aziende di consulenza che si sono improvvisate sul mercato come esperte del settore. Il Piano dovrà essere stato costruito appositamente per quella specifica impresa, dovrà essere efficace ed efficiente, opportunamente monitorato e aggiornato ove si riscontrino punti critici non risolti. Solo in presenza di queste caratteristiche e di quelle ulteriori che sarà necessario valutare di caso in caso, la difesa potrà sperare di far leva su questo argomento.
Non sappiamo come ha deciso o deciderà il tribunale nella causa di rinvio. Vi è, però, un altro fattore astrattamente a favore dell’imputato. Infatti, dalla sentenza si evince che il prelievo dei campioni di carne avvenne in fase di lavorazione e non sul prodotto finito. È vero che in linea di principio il reato di cui all’art. 5 della l. 283/1962 si perfeziona in qualunque fase l’alimento venga a trovarsi al momento dell’accertamento che evidenza la non conformità, non essendo necessario che il prodotto sia già pronto per la commercializzazione o addirittura già in commercio.
Ciò nonostante, nel caso di specie l’alimento doveva forse subire ulteriori trattamenti o controlli (per la verità non lo sappiamo). Se così fosse potrebbe essere forse più facile per l’imputato dimostrare che il Piano di autocontrollo sarebbe stato in grado di rilevare tempestivamente la criticità ed eliminarla prima della messa in commercio del prodotto (o addirittura eliminare il prodotto contaminato).
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