Alimenti congelati non indicati nel menù, condanna per la titolare di un ristorante

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Cassazione penale, sentenza n. 6586 del 13 febbraio 2017 (udienza del 7 dicembre 2016 – riferimenti normativi: artt. 56 e 515 del codice penale; artt. 5, lett. b, e 6 della legge 283/1962)

Integra il reato di tentata frode in commercio la detenzione in un ristorante di alimenti congelati, utilizzati per la preparazione dei piatti gastronomici, di cui non sia indicato nel menù il reale stato fisico.

Se pensiamo alla frequenza di decisioni che sanzionano la mancata indicazione nella lista delle vivande dell’uso di alimenti congelati dovremmo dire che si tratta di un “classico” delle frodi nella ristorazione. Nonostante questi ripetuti interventi giurisdizionali, si accertano sempre nuovi casi del genere. Di regola, non si tratta di reati che attentano anche alla salute dei consumatori, sebbene modalità scorrette di congelazione e conservazione del prodotto potrebbero costituire anche un pericolo per la sicurezza alimentare, ma è comunque “odiosa” la pratica di far passare per fresco un alimento che non lo è.
Nel caso di specie, veniva condannata a un mese di reclusione – pena sostituita con € 7.500 di multa – la titolare di un ristorante che deteneva all’interno di un frigo congelatore per consegna agli acquirenti alimenti congelati senza che ciò fosse indicato nel menù, alimenti che, per di più, erano in cattivo stato di conservazione (articoli 56 e 515 del codice penale e articoli 5, lettera b), e 6 della legge 283/1962).
Quanto a quest’ultimo reato, ravvisato nel fatto che gli alimenti erano conservati all’interno di un congelatore a pozzetto in pessime condizioni igienico-sanitarie con incrostazioni all’interno, residui di lavorazioni precedenti e residui di alimenti vari frammisti a formazioni di ghiaccio, nonché privo di termometro, esso veniva dichiarato prescritto per decorso del tempo.
Quanto al reato di tentata frode in commercio, la difesa sosteneva che non potesse essere configurato neppure il tentativo in assenza di un’effettiva e specifica contrattazione con singoli avventori del ristorante.
È questo un tema ricorrente della giurisprudenza in materia: da quale momento della condotta si può dire che gli atti compiuti, sebbene non perfezionino ancora il reato “consumato”, siano però idonei a commetterlo e abbiano un’univoca direzionalità in tal senso?
Soccorre l’insegnamento delle Sezioni Unite, secondo cui integra il tentativo di frode l’esposizione sui banchi di vendita di merce non conforme a ciò che essa viene fatta apparire. Traslando queste indicazioni al caso dei ristoranti (e simili), la sentenza in commento ha affermato che la “lista, consegnata agli avventori, equivale ad una proposta contrattuale nei confronti dei clienti e manifesta l’intenzione del ristoratore di offrire i prodotti ivi indicati; di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio”.
Un ulteriore motivo di impugnazione tendeva a ribaltare sul cuoco la responsabilità in ragione di una delega che questi avrebbe avuto dal titolare per la compilazione del menù. La Corte risponde che ove tale circostanza fosse stata provata avrebbe al massimo comportato una corresponsabilità del dipendente, ma non il proscioglimento della titolare. Ma lo fa con una motivazione sorprendente, poiché richiama la responsabilità dell’imputata per omesso controllo, “data la natura colposa dell’elemento psicologico nelle contravvenzioni” e considerate le limitate dimensioni dell’impresa. Lo svarione è scappato, poiché la frode in commercio è delitto doloso.
La conclusione resta, comunque, condivisibile poiché non è pensabile che, anche ad ammettere la delega al cuoco, questi avesse agito in contrasto o anche solo in assenza di precise indicazioni del principale. E quest’ultimo, del resto, non avrebbe potuto non accorgersi della manchevolezza delle indicazioni della lista.

 

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