Nel caso di vendita di prodotti ittici contaminati da Anisakis sussiste la colpa del responsabile della commercializzazione che non abbia adottato la massima diligenza ed attenzione per evitare la messa in vendita di prodotti alimentari irregolari. Egli, pertanto, ne risponde penalmente.
La vicenda, sottoposta al vaglio di legittimità, aveva portato alla condanna dell’imputato in primo e in secondo grado ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 (sanzionato dall’articolo 6) per avere messo in vendita una partita di alici contaminata da parassiti – Anisakis – proveniente dalla Croazia. L’unico motivo di impugnazione si è appuntato sul difetto di colpa per avere l’imputato fatto affidamento sulla relativa certificazione di controllo alla frontaliera ed effettuato dei controlli a campione sul prodotto. Ne concludeva il difensore che non era, quindi, esigibile un comportamento più scrupoloso di quello imposto dal regolamento (CE) 853/2004.
Va premesso che è noto il rischio di contaminazione di determinate specie di pesce fresco da parte di Anisakis, parassita pericoloso per la salute pubblica. Il venditore deve, quindi, operare con diligenza, adottando ogni cautela atta a individuare il prodotto contaminato, non solo, eventualmente, attraverso apposite analisi, ma anche più semplicemente esplorando visivamente l’integrità del prodotto commercializzato. Su queste basi la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per manifesta infondatezza. Ha infatti osservato che il pesce fresco era invaso dai suddetti parassiti, ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori, aggiungendo che la loro presenza era facilmente accertabile con la visione degli alimenti.
Nonostante il controllo a campione effettuato dalla ditta del ricorrente, inoltre, la partita non era stata esclusa dal commercio, ravvisando in questo il profilo di colpa dell’imputato.
In proposito, la Corte ha richiamato, facendolo proprio, il principio già esposto in precedenti pronunce, secondo cui: “Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione, ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza, il responsabile del ciclo produttivo ne risponde, a meno che non abbia delegato la responsabilità a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne”. In quel caso, il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi era stato ritenuto responsabile dell’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di Stafilococcus aureus, presente nell’acqua bevuta dagli animali da cui la materia prima proveniva. In tale vicenda non erano stati ritenuti rilevanti in senso difensivo i controlli della Asl, dal momento che essi non danno la garanzia che i prodotti venduti siano immuni da qualsiasi contaminazione.
Nel nostro caso, la difesa ha insistito sul fatto che la merce era accompagnata dalla certificazione di frontiera e che erano stati eseguiti specifici controlli nell’ambito del Piano di Autocontrollo. Quanto alla prima circostanza, la giurisprudenza ha costantemente escluso la valenza dei controlli doganali poiché questi non hanno funzione di tutela sanitaria. Nel caso di specie, non è chiaro se i controlli di frontiera fossero di questo tipo o piuttosto fossero quelli compiuti dai veterinari di frontiera, incardinati negli Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac). Anche se si fosse trattato di questi ultimi, la decisione in commento appare corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza. È indubbio, infatti, che i controlli di un soggetto pubblico non possono esonerare l’operatore del settore alimentare (Osa) dall’adempiere i propri obblighi di conformità, a cui egli è tenuto non solo in virtù di un principio generale, ma anche in virtù del regolamento (CE) 178/2002, che chiama l’Osa alle sue proprie responsabilità per assicurare la conformità alimentare. Certamente, inoltre, il controllo veterinario non era deputato a verificare, e tanto meno in maniera approfondita ed esaustiva, se il prodotto fosse o meno contaminato.
Quanto, poi, ai controlli eseguiti in autocontrollo, dalla sentenza non sappiamo quanti siano stati e come siano stati eseguiti. In ogni caso, se una contaminazione tanto evidente, o comunque facilmente diagnosticabile, aveva superato indenne i controlli interni all’azienda, si può obiettare che gli stessi furono inadeguati. È però vero che in altre occasioni la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha valorizzato il Piano di Autocontrollo per farne discendere l’esclusione della colpa. Occorre, però, che il Piano sia idoneo, efficace ed efficiente, e di ciò è inevitabile che dia valida dimostrazione chi intende farlo valere.
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Alici contaminate da Anisakis, certificazione di frontiera e controlli a campione non bastano
Cassazione penale, sentenza n. 21660 del 5 maggio 2017 (udienza del 23 settembre 2016 – riferimento normativo: articolo 5 della legge 283/1962)
Nel caso di vendita di prodotti ittici contaminati da Anisakis sussiste la colpa del responsabile della commercializzazione che non abbia adottato la massima diligenza ed attenzione per evitare la messa in vendita di prodotti alimentari irregolari. Egli, pertanto, ne risponde penalmente.
La vicenda, sottoposta al vaglio di legittimità, aveva portato alla condanna dell’imputato in primo e in secondo grado ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 (sanzionato dall’articolo 6) per avere messo in vendita una partita di alici contaminata da parassiti – Anisakis – proveniente dalla Croazia. L’unico motivo di impugnazione si è appuntato sul difetto di colpa per avere l’imputato fatto affidamento sulla relativa certificazione di controllo alla frontaliera ed effettuato dei controlli a campione sul prodotto. Ne concludeva il difensore che non era, quindi, esigibile un comportamento più scrupoloso di quello imposto dal regolamento (CE) 853/2004.
Va premesso che è noto il rischio di contaminazione di determinate specie di pesce fresco da parte di Anisakis, parassita pericoloso per la salute pubblica. Il venditore deve, quindi, operare con diligenza, adottando ogni cautela atta a individuare il prodotto contaminato, non solo, eventualmente, attraverso apposite analisi, ma anche più semplicemente esplorando visivamente l’integrità del prodotto commercializzato. Su queste basi la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione per manifesta infondatezza. Ha infatti osservato che il pesce fresco era invaso dai suddetti parassiti, ritenuti pericolosi per la salute dei consumatori, aggiungendo che la loro presenza era facilmente accertabile con la visione degli alimenti.
Nonostante il controllo a campione effettuato dalla ditta del ricorrente, inoltre, la partita non era stata esclusa dal commercio, ravvisando in questo il profilo di colpa dell’imputato.
In proposito, la Corte ha richiamato, facendolo proprio, il principio già esposto in precedenti pronunce, secondo cui: “Il titolare di una ditta di produzione e commercio di prodotti alimentari ha l’obbligo di rispettare non solo le disposizioni di legge che presiedono alla disciplina di quel settore di produzione, ma anche le generali norme che impongono la massima prudenza, attenzione e diligenza nella produzione. Ogni qual volta un evento dannoso rientri nella prevedibilità ed evitabilità secondo regole di ordinaria diligenza, il responsabile del ciclo produttivo ne risponde, a meno che non abbia delegato la responsabilità a singoli preposti in caso di aziende di grandi dimensioni sulla base di norme interne”. In quel caso, il titolare di una ditta di produzione e vendita al dettaglio di formaggi era stato ritenuto responsabile dell’intossicazione determinata dalla presenza nel formaggio di Stafilococcus aureus, presente nell’acqua bevuta dagli animali da cui la materia prima proveniva. In tale vicenda non erano stati ritenuti rilevanti in senso difensivo i controlli della Asl, dal momento che essi non danno la garanzia che i prodotti venduti siano immuni da qualsiasi contaminazione.
Nel nostro caso, la difesa ha insistito sul fatto che la merce era accompagnata dalla certificazione di frontiera e che erano stati eseguiti specifici controlli nell’ambito del Piano di Autocontrollo. Quanto alla prima circostanza, la giurisprudenza ha costantemente escluso la valenza dei controlli doganali poiché questi non hanno funzione di tutela sanitaria. Nel caso di specie, non è chiaro se i controlli di frontiera fossero di questo tipo o piuttosto fossero quelli compiuti dai veterinari di frontiera, incardinati negli Uffici veterinari per gli Adempimenti degli obblighi comunitari (Uvac). Anche se si fosse trattato di questi ultimi, la decisione in commento appare corretta e conforme alla normativa vigente e alla giurisprudenza. È indubbio, infatti, che i controlli di un soggetto pubblico non possono esonerare l’operatore del settore alimentare (Osa) dall’adempiere i propri obblighi di conformità, a cui egli è tenuto non solo in virtù di un principio generale, ma anche in virtù del regolamento (CE) 178/2002, che chiama l’Osa alle sue proprie responsabilità per assicurare la conformità alimentare. Certamente, inoltre, il controllo veterinario non era deputato a verificare, e tanto meno in maniera approfondita ed esaustiva, se il prodotto fosse o meno contaminato.
Quanto, poi, ai controlli eseguiti in autocontrollo, dalla sentenza non sappiamo quanti siano stati e come siano stati eseguiti. In ogni caso, se una contaminazione tanto evidente, o comunque facilmente diagnosticabile, aveva superato indenne i controlli interni all’azienda, si può obiettare che gli stessi furono inadeguati. È però vero che in altre occasioni la giurisprudenza, soprattutto di merito, ha valorizzato il Piano di Autocontrollo per farne discendere l’esclusione della colpa. Occorre, però, che il Piano sia idoneo, efficace ed efficiente, e di ciò è inevitabile che dia valida dimostrazione chi intende farlo valere.
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