Nel delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 del codice penale) deve essere provata la pericolosità in concreto del prodotto, la quale non consiste nella pura e semplice violazione di un divieto di legge.
Erano stati condannati per il delitto di cui all’art. 440 del codice penale l’amministratore ed il direttore di stabilimento della società A per avere prodotto dei semilavorati miscelandoli con sostanze destinate al consumo animale oppure avariate o con residui di inchiostri e plastica, in concorso con l’amministratore della società B, che nella propria produzione lattiero-casearia aveva utilizzato quei semilavorati, rendendo i prodotti pericolosi per la salute pubblica.
Si era, infatti, accertato, sulla base di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, che i semilavorati destinati alla trasformazione in formaggi erano trattati con residui della triturazione di materiali plastici, con conseguente presenza di coloranti azoici ed inchiostri esistenti sulle confezioni triturate. Il consulente aveva spiegato che i filamenti plastici sono dannosi per l’apparato digerente, mentre i prodotti azoici sono vietati, anche se non è possibile determinarne la dannosità. Il consulente indicava nei bambini la categoria di consumatori più vulnerabile a tali sostanze. Secondo i giudici di merito, tanto bastava a dimostrare la pericolosità alimentare richiesta dalla disposizione punitiva.
Occorre premettere che il delitto di cui si discute è uno dei più gravi tra quelli contro la salute pubblica e si struttura in due componenti coessenziali. Da una parte, la sostanza alimentare deve essere adulterata o contraffatta, ossia deve essere stata sottoposta a un procedimento di sofisticazione tale da renderla diversa da ciò che sarebbe in assenza di tale manipolazione. Questa è la componente frodatoria del reato, che lo distingue, in particolare, dalla fattispecie di cui all’art. 444 del codice penale, riguardante la produzione/commercializzazione di alimenti, bensì pericolosi per la salute, ma non adulterati, e dove la pericolosità della sostanza deriva da una degenerazione naturale del prodotto.
Il secondo elemento, comune ai due reati in parola, è quello della pericolosità, ossia della probabilità che l’alimento possa determinare, ove ingerito, un danno alla salute del consumatore. Non è, peraltro, richiesto che il danno si verifichi, e neppure che l’alimento sia stato effettivamente consumato, essendo sufficiente che il prodotto sia destinato all’alimentazione anche in un momento successivo.
Detto questo, non è, però, ancora chiarito quali siano i termini nei quali la pericolosità deve presentarsi per avere rilevanza penale. Infatti, si potrebbe pensare che essa coincida con l’utilizzo nel prodotto di sostanze vietate (come avvenuto nel caso di specie). In realtà, la tesi accolta comunemente dalla giurisprudenza richiede la prova che la pericolosità sia “concreta”, cioè che l’alimento possa effettivamente “fare male” alla salute in quella specifica circostanza, vuoi per la composizione in sé del prodotto vuoi anche, secondo l’orientamento preferibile, in relazione alla maggiore cagionevolezza di determinati soggetti (bambini, anziani, malati). Da questo punto di vista, si nega che il mero impiego di sostanze vietate integri questo requisito negativo, poiché i divieti sono ordinariamente posti per ragioni prudenziali, cioè quando non è certa la innocuità della sostanza, mentre l’art. 440 del codice penale richiede la positiva dimostrazione della effettiva, non sono precauzionale, pericolosità.
Proprio per questa ragione, la Corte ha annullato la sentenza, rinviando gli atti al giudice d’appello per rivalutare secondo i criteri sopra esposti la natura concretamente pericolosa della sostanza. Quanto ai filamenti di plastica rinvenuti nel prodotto, la mancanza di pericolosità doveva, invero, già trarsi dalle conclusioni del consulente, secondo cui la soglia di pericolo si attestava su un consumo quotidiano di 10 kg di prodotto, quantità evidentemente non raggiungibile in pratica. Peraltro, non c’è dubbio che ove il giudice di rinvio dovesse escludere la pericolosità e, dunque, il delitto di cui all’art. 440 del codice penale, residuerebbe, comunque, la meno grave fattispecie di cui all’art. 5 della legge 283/1962.
La Corte ha affrontato anche due profili processuali di interesse.
Il primo ha riguardato l’eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il tribunale aveva ritenuto la competenza del giudice del luogo dove operava la società A, mentre la difesa rivendicava la competenza in relazione al luogo di produzione casearia della società B.
La Cassazione ha risolto la questione con un mezzo salto mortale, confermando l’esattezza della soluzione del giudice di merito. Ha, infatti, riconosciuto l’inedita natura di reato permanente al delitto di cui all’art. 440 del codice penale, sostenendo che la condotta di A e B erano strettamente connesse come due momenti di un processo criminale unitario, di modo che, secondo le regole processuali relative al reato permanente, la competenza era quella del luogo in cui era cominciata l’azione illecita.
Ulteriore e più rilevante profilo è l’avere confermato la legittimità dell’associazione “Altro Consumo” e del “Consorzio tutela Provolone Valpadana” a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti. La Corte ha richiamo il proprio consolidato orientamento, secondo cui anche le associazioni non riconosciute possono costituirsi parte civile nel processo penale a tutela di un “proprio” diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, che si assume leso dal reato, a condizione che l’offesa incida sull’interesse perseguito e inserito nello statuto dell’ente, quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione.
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Adulterazione e contraffazione, la pericolosità dell’alimento deve essere concreta
Cassazione penale, sentenza n. 26324 del 25 maggio 2017 (udienza del 21 ottobre 2016 – riferimento normativo: articolo 440 del codice penale)
Nel delitto di adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 del codice penale) deve essere provata la pericolosità in concreto del prodotto, la quale non consiste nella pura e semplice violazione di un divieto di legge.
Erano stati condannati per il delitto di cui all’art. 440 del codice penale l’amministratore ed il direttore di stabilimento della società A per avere prodotto dei semilavorati miscelandoli con sostanze destinate al consumo animale oppure avariate o con residui di inchiostri e plastica, in concorso con l’amministratore della società B, che nella propria produzione lattiero-casearia aveva utilizzato quei semilavorati, rendendo i prodotti pericolosi per la salute pubblica.
Si era, infatti, accertato, sulla base di una consulenza tecnica disposta dal Pubblico ministero, che i semilavorati destinati alla trasformazione in formaggi erano trattati con residui della triturazione di materiali plastici, con conseguente presenza di coloranti azoici ed inchiostri esistenti sulle confezioni triturate. Il consulente aveva spiegato che i filamenti plastici sono dannosi per l’apparato digerente, mentre i prodotti azoici sono vietati, anche se non è possibile determinarne la dannosità. Il consulente indicava nei bambini la categoria di consumatori più vulnerabile a tali sostanze. Secondo i giudici di merito, tanto bastava a dimostrare la pericolosità alimentare richiesta dalla disposizione punitiva.
Occorre premettere che il delitto di cui si discute è uno dei più gravi tra quelli contro la salute pubblica e si struttura in due componenti coessenziali. Da una parte, la sostanza alimentare deve essere adulterata o contraffatta, ossia deve essere stata sottoposta a un procedimento di sofisticazione tale da renderla diversa da ciò che sarebbe in assenza di tale manipolazione. Questa è la componente frodatoria del reato, che lo distingue, in particolare, dalla fattispecie di cui all’art. 444 del codice penale, riguardante la produzione/commercializzazione di alimenti, bensì pericolosi per la salute, ma non adulterati, e dove la pericolosità della sostanza deriva da una degenerazione naturale del prodotto.
Il secondo elemento, comune ai due reati in parola, è quello della pericolosità, ossia della probabilità che l’alimento possa determinare, ove ingerito, un danno alla salute del consumatore. Non è, peraltro, richiesto che il danno si verifichi, e neppure che l’alimento sia stato effettivamente consumato, essendo sufficiente che il prodotto sia destinato all’alimentazione anche in un momento successivo.
Detto questo, non è, però, ancora chiarito quali siano i termini nei quali la pericolosità deve presentarsi per avere rilevanza penale. Infatti, si potrebbe pensare che essa coincida con l’utilizzo nel prodotto di sostanze vietate (come avvenuto nel caso di specie). In realtà, la tesi accolta comunemente dalla giurisprudenza richiede la prova che la pericolosità sia “concreta”, cioè che l’alimento possa effettivamente “fare male” alla salute in quella specifica circostanza, vuoi per la composizione in sé del prodotto vuoi anche, secondo l’orientamento preferibile, in relazione alla maggiore cagionevolezza di determinati soggetti (bambini, anziani, malati). Da questo punto di vista, si nega che il mero impiego di sostanze vietate integri questo requisito negativo, poiché i divieti sono ordinariamente posti per ragioni prudenziali, cioè quando non è certa la innocuità della sostanza, mentre l’art. 440 del codice penale richiede la positiva dimostrazione della effettiva, non sono precauzionale, pericolosità.
Proprio per questa ragione, la Corte ha annullato la sentenza, rinviando gli atti al giudice d’appello per rivalutare secondo i criteri sopra esposti la natura concretamente pericolosa della sostanza. Quanto ai filamenti di plastica rinvenuti nel prodotto, la mancanza di pericolosità doveva, invero, già trarsi dalle conclusioni del consulente, secondo cui la soglia di pericolo si attestava su un consumo quotidiano di 10 kg di prodotto, quantità evidentemente non raggiungibile in pratica. Peraltro, non c’è dubbio che ove il giudice di rinvio dovesse escludere la pericolosità e, dunque, il delitto di cui all’art. 440 del codice penale, residuerebbe, comunque, la meno grave fattispecie di cui all’art. 5 della legge 283/1962.
La Corte ha affrontato anche due profili processuali di interesse.
Il primo ha riguardato l’eccezione di incompetenza per territorio, in quanto il tribunale aveva ritenuto la competenza del giudice del luogo dove operava la società A, mentre la difesa rivendicava la competenza in relazione al luogo di produzione casearia della società B.
La Cassazione ha risolto la questione con un mezzo salto mortale, confermando l’esattezza della soluzione del giudice di merito. Ha, infatti, riconosciuto l’inedita natura di reato permanente al delitto di cui all’art. 440 del codice penale, sostenendo che la condotta di A e B erano strettamente connesse come due momenti di un processo criminale unitario, di modo che, secondo le regole processuali relative al reato permanente, la competenza era quella del luogo in cui era cominciata l’azione illecita.
Ulteriore e più rilevante profilo è l’avere confermato la legittimità dell’associazione “Altro Consumo” e del “Consorzio tutela Provolone Valpadana” a costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni dagli stessi subiti. La Corte ha richiamo il proprio consolidato orientamento, secondo cui anche le associazioni non riconosciute possono costituirsi parte civile nel processo penale a tutela di un “proprio” diritto al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale, che si assume leso dal reato, a condizione che l’offesa incida sull’interesse perseguito e inserito nello statuto dell’ente, quale ragione istituzionale della propria esistenza ed azione.
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