Additivi chimici

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Cassazione penale, sentenza n. 11405 del 7 ottobre 1999 (udienza del 6 luglio 1999 – riferimento normativo: articolo 5 della legge 283/1962)

L’alcool etilico non rientra fra gli additivi chimici cui si riferisce
l’art. 5, lett. g), della legge 30 aprile 1962, n. 283. (In applicazione di
questo principio la Corte ha escluso che costituisca reato l’impiego di detta
sostanza allo scopo di prevenire la formazione di muffe su prodotti da forno,
nella specie merendine denominate “Brioss”, prima della loro introduzione negli
involucri destinati a contenerli).

La sentenza presenta un particolare interesse
da diversi punti vista: quello più strettamente giuridico, perché propone una
peculiare interpretazione (restrittiva) dell’art. 5 lett. g) L. 283/62; quello
di tutela della salute del consumatore, perché l’uso di percentuali di alcool in
prodotti destinati a giovani e giovanissimi presenta aspetti di particolare
delicatezza; quello commerciale, per la nota vastità del mercato a cui accedono
consimili prodotti.

Il pretore era pervenuto alla condanna degli imputati sulla
base della considerazione che l’alcool etilico è da considerare un additivo
chimico aggiunto al prodotto in funzione antimicrobica e non aromatizzante e
come tale non autorizzato per il panettone, mentre lo è per esempio per il pane
speciale (già ai sensi del D.M. 4.3.85, poi sostituito dal D.M. 13.7.98 n. 312).

La Cassazione, che ha ripreso le argomentazioni assolutorie della sentenza
29.5.1998, Vergani, ha sovvertito, dalle fondamenta potremmo dire, il
ragionamento del giudice di merito. La sentenza, infatti, non solo esclude la
natura di additivo chimico o alimentare dell’alcool etilico, affermandone
pertanto la liceità di utilizzo (il che è stato fortemente contestato da
autorevoli esperti); ma perviene a tale conclusione attraverso una
interpretazione abbastanza sorprendente della portata precettiva e punitiva del
divieto posto dall’art. 5 lett. g) L. 283/62. è noto che tale disposizione
inibisce l’aggiunta ai prodotti alimentari degli “additivi chimici” non
autorizzati con appositi decreti del Ministro della sanità e che la nozione
corrispondente, fornita originariamente dal D.M. 31.3.65, fu poi sostituita con
quella di “additivi alimentari” prima dal D.M. 6.11.92 n. 525 e infine dal D.M.
27.2.96 n. 209.

Sulla base di questa evoluzione normativa la Corte sostiene che
quella di “additivo alimentare” è nozione diversa e non paragonabile a quella di
“additivo chimico”, con la conseguenza secca e spiazzante che “Attualmente,
quindi, non vi è alcun decreto ministeriale che definisca o elenchi gli
“additivi chimici” il cui uso nella preparazione delle sostanze alimentari
continua ad essere vietato dall’art. 5 lett. g) L. 283/62 – la cui formulazione
non può certo ritenersi essere stata modificata da un decreto ministeriale – ed
è compito del Giudice stabilire se l’alcool etilico possa considerarsi tale”.
Per la verità la sentenza Vergani era ancora più perentoria quando affermava che
la individuazione della categoria degli additivi vietati è operata “direttamente
e tassativamente dalla stessa norma penale di rango primario “(ossia l’art. 5 L.
283), in modo che tale identificazione “esula quindi completamente dalla
competenza della autorità amministrativa”, che non potrebbe mai arrogarsi il
potere di implementare ciò che già la legge definisce. è inutile dire che una
simile impostazione concettuale suscita parecchie perplessità e pare obliterare
completamente come sia lo stesso art. 5 lett. g) a rimandare alla normazione
tecnica di rango secondario per dare contenuto concreto al precetto, come è
ribadito dall’art. 22 e come è tipico della disciplina alimentare e più in
generale di ogni disciplina penale con risvolti tecnici. D’altra parte è anche
difficile condividere l’affermazione della sentenza Grassi secondo cui “additivo
alimentare” e “additivo chimico” sarebbero concetti nemmeno parzialmente
sovrapponibili, sicché la nozione del primo non potrebbe servire a dare
contenuto all’art. 5 lett. g).

Al contrario, sembra di poter controbattere che
la nuova terminologia usata non incide sulla sostanza delle cose ed è stata
adottata soltanto per ragioni di adeguamento alla dicitura comunitaria. Inoltre,
l’art. 5 parla di additivi chimici “di qualsiasi natura” con un evidente
intendimento amplificatorio della portata del divieto in ragione della
pericolosità di assunzione di additivi non provatamente innocui.

In ogni caso,
quand’anche gli additivi alimentari fossero una categoria più ampia degli
additivi chimici, questi ultimi non potrebbero non essere una sottospecie dei
primi e pertanto dovrebbero seguirne la disciplina. Il dibattito sull’utilizzo
dell’alcool etilico nei prodotti da forno non è stato solo giurisprudenziale. Si
può ricordare, infatti, che l’Associazione Industrie Dolciarie Italiane,
evidentemente consapevole dell’esistenza del problema, rivolse uno specifico
quesito al Ministero della sanità, che interpellò a sua volta l’Istituto
superiore di sanità, ricevendo risposta positiva in ordine all’uso di tale
sostanza come supporto per aromi, senza però esprimersi sulla questione della
funzione antimuffa da essa esercitata (lettera Min. san. 2.10.96).

Ed è invece
questo secondo aspetto che interessa, perché appartiene alla nozione di additivo
di cui all’art. 1 D.M. 209/96 proprio la caratteristica della sua aggiunta
intenzionale al prodotto per un fine tecnologico, che in questo caso si
rinverrebbe, anche per le percentuali riscontrate, in quello di conservante.

La
citata lettera ministeriale accennava anche a una preoccupazione che facilmente
può destare l’uso di alcool etilico in merendine consumate prevalentemente da
giovanissimi, con il paventato rischio di una indiretta induzione al futuro
consumo di alcolici.

Sul punto il Ministero cita non meglio specificate indagini
presso cliniche pediatriche che avrebbero dimostrato un consumo quotidiano
sufficientemente modesto del prodotto da escludere qualsiasi rischio di
“iniziazione o quanto meno (sic!) dipendenza al consumo di alcolici”.

Un
inconveniente può essere però costituito dal fatto che se il trattamento con
alcool etilico viene ricondotto alla esclusiva funzione aromatizzante, non ne è
neppure richiesta la segnalazione in etichetta.

Ma ciò riapre da un altro punto
di vista (quello dell’informazione dell’utente) il problema del reale utilizzo
che viene fatto della suddetta sostanza nella preparazione dei prodotti da
forno.

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