La norma di cui all’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prevede che alle
operazioni di analisi dei campioni prelevati si applichi la disciplina
processuale in tema di perizia, avendo dette operazioni, compiute in una fase
preprocessuale di controllo amministrativo, natura ispettiva o di vigilanza, pur
se eventualmente prodromiche all’instaurazione di un procedimento penale. In
funzione, tuttavia, della successiva rilevanza di tali operazioni nell’ambito
del procedimento penale, è stabilito che, qualora per le analisi da eseguire non
sia prevista la revisione, venga dato, a cura dell’organo procedente, avviso
all’interessato del giorno, del luogo e dell’ora di effettuazione delle analisi
e che l’interessato o persona da lui designata possa presenziare con
l’assistenza di un consulente tecnico e che a tali persone spettino i poteri che
il codice di procedura conferisce al consulente tecnico. Nel caso in cui sia
prevista la revisione delle analisi alle relative operazioni può presenziare
anche il difensore dell’interessato. La scelta del metodo di prelievo dei
campioni – medio o istantaneo – è riservata alla discrezionalità tecnica della
pubblica amministrazione e deve essere adeguatamente motivata la rispondenza del
metodo prescelto alla situazione reale. In questo senso, la disomogenea
provenienza dei liquami costituisce circostanza idonea a giustificare la scelta
del prelievo istantaneo. Il principio tratto dalla prima massima è il risultato
di una corretta e ormai consolidata lettura delle disposizioni dell’art. 223
delle norme di attuazione al codice di procedura penale, che indicano
chiaramente quali sono i presupposti procedimentali per l’utilizzazione del
verbale di analisi nell’ambito del procedimento penale, allorquando il risultato
delle analisi attesti il superamento dei valori tabellari e dunque la
sussistenza di un reato. La seconda massima muove dall’assenza di disposizioni
che configurino ipotesi di nullità o inutilizzabilità di analisi conseguenti ad
un prelevamento istantaneo dei campioni e dunque dalla possibilità, per il
giudice, di apprezzare liberamente la congruità del metodo di campionamento
prescelto, qualora la scelta sia stata adeguatamente motivata dall’organo
amministrativo. Vale osservare che la disomogeneità della provenienza dei
liquami, come pure la variabilità qualitativa e quantitativa della composizione
dello scarico, hanno sempre rappresentato circostanze idonee a legittimare un
campionamento istantaneo. Giova solo puntualizzare che il principio esposto
potrebbe essere ripensato alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 152/99 che
nell’allegato 5 prevede, quanto alle modalità di campionamento, per le acque
reflue urbane “campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore” e per le acque
reflue industriali si riferisce di regola ad “un campione medio prelevato
nell’arco di tre ore”, privilegiando così il carattere medio del campionamento,
pur senza configurare alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità per
l’inosservanza dell’indicazione normativa.
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Acque, operazioni di analisi dei campioni prelevati
Cassazione penale, Sezione III, sentenza n. 3129 del 15 marzo 2000 (udienza del 2 febbraio 2000)
La norma di cui all’art. 223 disp. att. cod. proc. pen. non prevede che alle
operazioni di analisi dei campioni prelevati si applichi la disciplina
processuale in tema di perizia, avendo dette operazioni, compiute in una fase
preprocessuale di controllo amministrativo, natura ispettiva o di vigilanza, pur
se eventualmente prodromiche all’instaurazione di un procedimento penale. In
funzione, tuttavia, della successiva rilevanza di tali operazioni nell’ambito
del procedimento penale, è stabilito che, qualora per le analisi da eseguire non
sia prevista la revisione, venga dato, a cura dell’organo procedente, avviso
all’interessato del giorno, del luogo e dell’ora di effettuazione delle analisi
e che l’interessato o persona da lui designata possa presenziare con
l’assistenza di un consulente tecnico e che a tali persone spettino i poteri che
il codice di procedura conferisce al consulente tecnico. Nel caso in cui sia
prevista la revisione delle analisi alle relative operazioni può presenziare
anche il difensore dell’interessato. La scelta del metodo di prelievo dei
campioni – medio o istantaneo – è riservata alla discrezionalità tecnica della
pubblica amministrazione e deve essere adeguatamente motivata la rispondenza del
metodo prescelto alla situazione reale. In questo senso, la disomogenea
provenienza dei liquami costituisce circostanza idonea a giustificare la scelta
del prelievo istantaneo. Il principio tratto dalla prima massima è il risultato
di una corretta e ormai consolidata lettura delle disposizioni dell’art. 223
delle norme di attuazione al codice di procedura penale, che indicano
chiaramente quali sono i presupposti procedimentali per l’utilizzazione del
verbale di analisi nell’ambito del procedimento penale, allorquando il risultato
delle analisi attesti il superamento dei valori tabellari e dunque la
sussistenza di un reato. La seconda massima muove dall’assenza di disposizioni
che configurino ipotesi di nullità o inutilizzabilità di analisi conseguenti ad
un prelevamento istantaneo dei campioni e dunque dalla possibilità, per il
giudice, di apprezzare liberamente la congruità del metodo di campionamento
prescelto, qualora la scelta sia stata adeguatamente motivata dall’organo
amministrativo. Vale osservare che la disomogeneità della provenienza dei
liquami, come pure la variabilità qualitativa e quantitativa della composizione
dello scarico, hanno sempre rappresentato circostanze idonee a legittimare un
campionamento istantaneo. Giova solo puntualizzare che il principio esposto
potrebbe essere ripensato alla luce delle disposizioni del D.lgs. n. 152/99 che
nell’allegato 5 prevede, quanto alle modalità di campionamento, per le acque
reflue urbane “campioni medi ponderati nell’arco di 24 ore” e per le acque
reflue industriali si riferisce di regola ad “un campione medio prelevato
nell’arco di tre ore”, privilegiando così il carattere medio del campionamento,
pur senza configurare alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità per
l’inosservanza dell’indicazione normativa.
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