Non costituisce violazione dell’Igp “Aceto balsamico di Modena” la commercializzazione di un prodotto denominato “Balsamico bianco”, privo delle caratteristiche del prodotto a denominazione protetta.
La decisione della Corte è intervenuta in sede cautelare, non di merito, a seguito del decreto sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia relativo a confezioni di un condimento balsamico ritenuto evocativo dell’Aceto balsamico di Modena, prodotto a indicazione geografica protetta. Il Tribunale del riesame annullava il sequestro e il pubblico ministero ne impugnava l’ordinanza in Cassazione, sostenendo la decettività della denominazione di vendita.
È pacifico che il prodotto sequestrato non aveva le caratteristiche qualitative dell’Aceto balsamico di Modena, non rispettandone il disciplinare. Ciò non era in discussione. Ciò di cui si controverteva era, invece, se la messa in vendita di tale prodotto integrasse o meno una frode del consumatore (art. 515 del codice penale), aggravata dalla violazione della privativa concessa al prodotto registrato come “Aceto balsamico di Modena”.
La Corte ha dato, giustamente, risposta negativa al quesito. Il punto fondamentale si concentra sulla natura generica del termine adottato per la commercializzazione del prodotto “incriminato”, che utilizza il sostantivo “balsamico”. La Corte ha evidenziato che dalla normativa comunitaria (in particolare il regolamento CE 510/2006) non si evince l’esclusiva del termine per designare il prodotto registrato. Al contrario, l’aggettivo è di libero uso per qualsiasi prodotto alimentare ordinario, in quanto si limita letteralmente a indicare prodotti che hanno le caratteristiche e l’odore del balsamo. Inoltre, la denominazione protetta è quella completa di “Aceto balsamico di Modena”, che non ricorreva nella fattispecie.
In punto di fatto si è osservato che risultava evidente per il consumatore la differenza con il prodotto a denominazione inviolabile, essendo diverso il colore (nella specie bianco, mentre l’aceto modenese ha un tipico colore rossiccio) e mancando altresì qualsiasi riferimento geografico.
Tale conclusione, come si è detto, appare del tutto corretta, almeno sul piano penale. Infatti, perché possa parlarsi di frode in commercio occorre che il prodotto non originale sia venduto come se avesse le caratteristiche essenziali del prodotto originale.
È vero che l’art. 517 del codice penale, pur esso addebitato, non richiede la contraffazione del marchio, essendo sufficiente qualsiasi allusione idonea a ingannare il consumatore. Ma, secondo la Corte, neppure il fatto che il produttore avesse scelto il nome di “La modenese” faceva ricadere il prodotto nel divieto, poiché si trattava di marchio regolarmente registrato. E, lo si ribadisce, la conclusione negativa della sussistenza dei reati menzionati appare conforme ai principi.
Nel contempo, ma su di un piano diverso da quello penale, ci si può domandare se l’insieme del messaggio pubblicitario, cioè a dire l’uso del termine “balsamico” unitamente al riferimento a “La modenese”, possa presentarsi come pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19 e segg. del d.lgs. 206/2005, con competenza sanzionatoria dell’Agcm. Su questo punto sarei più possibilista, perché una certa indiretta e, forse, subdola evocazione del prodotto protetto potrebbe anche ravvisarsi. Ma questa, come si diceva, è un’altra storia.
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Aceto balsamico di Modena, quando non sussiste la violazione dell’Igp
Cassazione penale, sentenza n. 21279 del 1° giugno 2012
Non costituisce violazione dell’Igp “Aceto balsamico di Modena” la commercializzazione di un prodotto denominato “Balsamico bianco”, privo delle caratteristiche del prodotto a denominazione protetta.
La decisione della Corte è intervenuta in sede cautelare, non di merito, a seguito del decreto sequestro emesso dal Gip del Tribunale di Reggio Emilia relativo a confezioni di un condimento balsamico ritenuto evocativo dell’Aceto balsamico di Modena, prodotto a indicazione geografica protetta. Il Tribunale del riesame annullava il sequestro e il pubblico ministero ne impugnava l’ordinanza in Cassazione, sostenendo la decettività della denominazione di vendita.
È pacifico che il prodotto sequestrato non aveva le caratteristiche qualitative dell’Aceto balsamico di Modena, non rispettandone il disciplinare. Ciò non era in discussione. Ciò di cui si controverteva era, invece, se la messa in vendita di tale prodotto integrasse o meno una frode del consumatore (art. 515 del codice penale), aggravata dalla violazione della privativa concessa al prodotto registrato come “Aceto balsamico di Modena”.
La Corte ha dato, giustamente, risposta negativa al quesito. Il punto fondamentale si concentra sulla natura generica del termine adottato per la commercializzazione del prodotto “incriminato”, che utilizza il sostantivo “balsamico”. La Corte ha evidenziato che dalla normativa comunitaria (in particolare il regolamento CE 510/2006) non si evince l’esclusiva del termine per designare il prodotto registrato. Al contrario, l’aggettivo è di libero uso per qualsiasi prodotto alimentare ordinario, in quanto si limita letteralmente a indicare prodotti che hanno le caratteristiche e l’odore del balsamo. Inoltre, la denominazione protetta è quella completa di “Aceto balsamico di Modena”, che non ricorreva nella fattispecie.
In punto di fatto si è osservato che risultava evidente per il consumatore la differenza con il prodotto a denominazione inviolabile, essendo diverso il colore (nella specie bianco, mentre l’aceto modenese ha un tipico colore rossiccio) e mancando altresì qualsiasi riferimento geografico.
Tale conclusione, come si è detto, appare del tutto corretta, almeno sul piano penale. Infatti, perché possa parlarsi di frode in commercio occorre che il prodotto non originale sia venduto come se avesse le caratteristiche essenziali del prodotto originale.
È vero che l’art. 517 del codice penale, pur esso addebitato, non richiede la contraffazione del marchio, essendo sufficiente qualsiasi allusione idonea a ingannare il consumatore. Ma, secondo la Corte, neppure il fatto che il produttore avesse scelto il nome di “La modenese” faceva ricadere il prodotto nel divieto, poiché si trattava di marchio regolarmente registrato. E, lo si ribadisce, la conclusione negativa della sussistenza dei reati menzionati appare conforme ai principi.
Nel contempo, ma su di un piano diverso da quello penale, ci si può domandare se l’insieme del messaggio pubblicitario, cioè a dire l’uso del termine “balsamico” unitamente al riferimento a “La modenese”, possa presentarsi come pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19 e segg. del d.lgs. 206/2005, con competenza sanzionatoria dell’Agcm. Su questo punto sarei più possibilista, perché una certa indiretta e, forse, subdola evocazione del prodotto protetto potrebbe anche ravvisarsi. Ma questa, come si diceva, è un’altra storia.
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