Abuso della denominazione “Feta”, le responsabilità della Danimarca

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Corte di Giustizia dell’Unione europea, Sezione V, sentenza del 14 luglio 2022 nella causa C-159/20 (riferimento normativo: regolamento (UE) 1151/2012)

Avendo omesso di impedire e fermare l’uso, da parte dei produttori lattiero-caseari danesi, della denominazione di origine protetta (Dop) “Feta” per designare un formaggio che non soddisfa il disciplinare di tale Dop, il Regno di Danimarca non ha adempiuto ai suoi obblighi ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1151/2012 sui regimi di qualità applicabili ai prodotti agricoli e alimentari.

La vicenda oggetto del presente commento ha riguardato il contrasto insorto tra la Commissione europea e il Regno di Danimarca relativamente alla fabbricazione in tale Paese membro di formaggio presentato come “Feta”, prodotto tipico ellenico, riconosciuto con denominazione di origine registrata nell’Ue e, pertanto, protetta.
In precedenza, la Grecia aveva richiesto a più riprese alla Danimarca di far cessare tale pratica, ritenuta illecita ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012, senza che le autorità danesi avessero preso alcun provvedimento in tal senso.
La Grecia si era, così, rivolta alla Commissione, la quale aveva diffidato la Danimarca ad intervenire, ma anch’essa senza successo. La Commissione si è, quindi, rivolta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, assumendo la violazione dell’articolo 13 del regolamento unionale sui prodotti a denominazione protetta e altresì per violazione del principio di leale cooperazione sancito all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione europea (Tue), ritenendo erronea la pretesa della Danimarca che la pratica commerciale avversata fosse legittima per il fatto che il prodotto era destinato all’esportazione verso Paesi terzi, cioè esterni all’Unione.
La Corte di Giustizia articola la propria decisione su vari piani, dall’interpretazione letterale a quella sistematica e teleologica.
Ricorda, innanzitutto (sempre a partire dalla disposizione normativa), che l’articolo 13 del regolamento vieta «qualsiasi impiego commerciale diretto o indiretto di un nome registrato per prodotti che non sono oggetto di registrazione, qualora questi ultimi siano comparabili ai prodotti registrati con tale nome o l’uso di tale nome consenta di sfruttare la notorietà del nome protetto». Ne deduce, essendo utilizzata l’espressione “qualsiasi impiego”, il divieto di utilizzo di una denominazione registrata per designare prodotti che non sono oggetto di registrazione, fabbricati nell’Unione, anche se destinati al mercato extra Ue.
La disposizione in parola impegna, inoltre, gli Stati membri ad adottare «le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle [Dop] e delle [Igp] ai sensi del paragrafo 1, prodotte o commercializzate in tale Stato membro». Quindi, ne viene confermato che tale obbligo si applica a tutti i prodotti fabbricati nello Stato Ue.
Orbene, nel caso di specie – osserva la Corte – è “pacifico” in fatto che taluni produttori danesi producono nel proprio Paese un formaggio a denominazione protetta (“Feta”) privo della legittimità di fregiarsi della Dop e che le autorità di quel Paese non adottano alcuna misura amministrativa o giudiziaria per prevenire o farne cessare l’impiego.
In secondo luogo, l’articolo 13 del regolamento (UE) 1151/2012 è stato adottato su fondamento dell’articolo 118, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, con la finalità di garantire una protezione uniforme dei diritti di proprietà intellettuale nell’Unione. E i prodotti di cui al citato regolamento sono appunto oggetto di proprietà intellettuale e ricevono, quindi, anche tale tipo di protezione.
Pertanto, “l’uso di una Dop o di una Igp per designare un prodotto fabbricato sul territorio dell’Unione che non è conforme al disciplinare applicabile viola nell’Unione il diritto di proprietà intellettuale” e ciò indipendentemente dal fatto che esso sia destinato all’esportazione verso Paesi extra Ue. Ciò comporta che gli Stati membri siano tenuti a garantire sul loro territorio “una verifica della conformità del prodotto al corrispondente disciplinare e ciò prima della sua immissione in commercio”, adottando in caso di mancato rispetto del disciplinare le congruenti misure amministrative volte a impedire la pratica illegittima.
L’esattezza di tale conclusione è rafforzata, secondo la Corte, dal fatto che l’obiettivo del regolamento è quello di “aiutare i produttori di prodotti agricoli e alimentari a comunicare agli acquirenti e ai consumatori le caratteristiche e le modalità di produzione agricola di tali prodotti, garantendo in tal modo una concorrenza leale per gli agricoltori e i produttori di prodotti agricoli e alimentari aventi caratteristiche e proprietà che conferiscono valore aggiunto”, unitamente a quello di informare adeguatamente i consumatori nella loro scelta commerciale, nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e dell’integrità del mercato interno. È pur vero che l’articolo 13 non menziona espressamente i prodotti fabbricati nell’Unione destinati all’esportazione verso Paesi terzi. Tuttavia, dal complesso della normativa unionale di riferimento nonché dal carattere generale e univoco della stessa, si evince che nessuna deroga è prevista per i prodotti di esportazione, per cui è confermato l’obbligo dell’autorità statale di intervenire per far cessare la pratica abusiva.
Quanto, invece, al secondo principio evocato dalla Commissione, ossia quello di leale cooperazione, la Corte ha ritenuto di non poterlo prendere in considerazione come ulteriore parametro di valutazione, in quanto la condotta omissiva denunciata è già valutata sulla base del primo criterio sopra esposto, e pertanto l’ulteriore censura resta, per così dire, assorbita nella prima. Sul punto, comunque, aggiunge il giudice europeo, la Commissione non ha fornito idonei elementi di fatto per dimostrarne il fondamento.
Di qui, in conclusione, l’enunciato stigmatizzante della Corte.

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