LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l’articolo 90 bis, paragrafo 6, primo comma, lettere b) e c), e l’articolo 91, primo comma, lettere b), d) e g),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione stabilisce norme in materia di controlli di conformità sull’olio di oliva per verificare l’attuazione delle norme di commercializzazione stabilite nel regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione.
(2) Per consentire l’esecuzione di controlli di conformità dell’olio extra vergine di oliva ottenuto esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice, è opportuno aggiornare gli obblighi degli Stati membri in materia di controlli di conformità e quelli degli operatori in materia di conservazione dei registri.
(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105.
(4) La nuova campagna di commercializzazione per l’olio di oliva inizia il 1o ottobre 2026, pertanto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 è così modificato:
1) all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Gli Stati membri verificano che gli operatori rispettino i propri obblighi derivanti dall’articolo 5, paragrafi 1 e 1 bis.»
;
2) l’articolo 5 è così modificato:
a) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:
«1 bis. Ai fini dei controlli di conformità, gli operatori devono essere in grado di identificare, dal frantoio e fino alla fase di imbottigliamento, gli oli extra vergini di oliva monovarietali ottenuti esclusivamente dalle varietà Koroneiki o Nocellara del Belice.»;
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Su richiesta dello Stato membro in cui è stabilito l’operatore che figura sull’etichetta, l’operatore stesso fornisce la documentazione relativa al soddisfacimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 8, 8 bis e 10 del regolamento delegato (UE) 2022/2104 sulla base di uno o più degli elementi seguenti:
a) dati di fatto o dati scientificamente provati;
b) risultati di analisi o registrazioni automatiche su campioni rappresentativi;
c) informazioni amministrative o contabili tenute conformemente alle normative dell’Unione e nazionali.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN