Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2293 della Commissione dell’8 ottobre 2026

recante iscrizione dell’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 15 ottobre 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, in particolare l’articolo 21, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, la domanda di registrazione dell’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca», presentata dall’Italia e ricevuta dalla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(2) Alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione a norma dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, di tale regolamento.
(3) È pertanto opportuno iscrivere l’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
(4) Con lettere ricevute il 19 febbraio 2024 e il 5 marzo 2026, le autorità italiane hanno informato la Commissione che le aziende Comalbest s.r.l e Industria Alimentare Apulia s.r.l., che avevano legalmente commercializzato un prodotto recante la denominazione di vendita «Capocollo di Martina Franca» utilizzando tale denominazione in modo continuativo per più di cinque anni, non erano conformi al disciplinare di produzione, con particolare riguardo al fatto che non erano stabilite nella zona geografica delimitata nel disciplinare. Questo punto era stato sollevato nell’ambito della procedura nazionale di opposizione.
(5) Poiché sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2024/1143, applicabili alla domanda di registrazione a norma dell’articolo 90, paragrafo 2, del medesimo regolamento, è opportuno concedere alle aziende Comalbest s.r.l. e a Industria Alimentare Apulia s.r.l. un periodo transitorio affinché possano continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca». Alla luce delle informazioni fornite dalle autorità italiane, il periodo transitorio dovrebbe essere di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’indicazione geografica «Capocollo di Martina Franca» (IGP) è iscritta nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Articolo 2
Le aziende Comalbest s.r.l. e Industria Alimentare Apulia s.r.l. sono autorizzate a continuare a utilizzare il nome «Capocollo di Martina Franca» per un periodo di 5 anni a decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 ottobre 2026

Per la Commissione
a nome della presidente
Christophe HANSEN
Membro della Commissione

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