Regolamento delegato (UE) 2026/908 della Commissione del 27 aprile 2026

che modifica il regolamento delegato (UE) 2021/630 per quanto riguarda le prescrizioni relative all’attestato privato per i prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri e l’inclusione di determinati prodotti a base di cereali, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio, salse, condimenti e prodotti della confetteria nell’elenco dei prodotti composti esenti

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 3 luglio 2026


LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 48, lettera h), e l’articolo 77, paragrafo 1, lettera k),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento delegato (UE) 2021/630 della Commissione stabilisce l’elenco dei prodotti composti a lunga conservazione che sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(2) L’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 della Commissione stabilisce determinate prescrizioni relative all’attestato privato che gli operatori del settore alimentare devono presentare per le partite di prodotti composti a lunga conservazione che entrano nell’Unione da paesi terzi o loro regioni. Poiché l’articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2025/637 della Commissione ha modificato l’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292 introducendo una deroga all’attestato privato per l’ingresso nell’Unione di prodotti composti che non contengono prodotti trasformati di origine animale diversi dalle capsule di gelatina non ottenute da ossa di ruminanti, è necessario modificare l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2021/630 per allinearlo all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.
(3) Poiché i prodotti composti a lunga conservazione di cui ai codici della nomenclatura combinata 1904 10 , 1904 20 , 2001 , 2004 , 2005 , 2008 19 , 2008 99 , 2103 e 2106 sotto forma di determinati prodotti a base di cereali, quali popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero presentano un basso rischio per la salute umana e animale, è opportuno esentare anche tali prodotti dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2021/630,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2021/630 è così modificato:

  1. all’articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
    «2. I prodotti composti a lunga conservazione di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conformi alle prescrizioni relative all’attestato privato di cui all’articolo 22 del regolamento delegato (UE) 2022/2292.»
    ;
  2. l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

«ALLEGATO
Elenco dei prodotti composti esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri (articolo 3)
In questo elenco, che si basa sulla nomenclatura combinata (NC) utilizzata nell’Unione, figurano i prodotti composti che non necessitano di controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.
Note relative alla tabella:
Colonna (1) — Codice NC
In questa colonna è indicato il codice NC. La NC, istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, è basata sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (“sistema armonizzato” – SA), elaborato dal Consiglio di cooperazione doganale, ora Organizzazione mondiale delle dogane, e approvato con decisione 87/369/CEE del Consiglio. La NC riproduce le voci e le sottovoci a sei cifre del SA. La settima e l’ottava cifra identificano ulteriori sottovoci della NC.
Quando è utilizzato un codice a quattro, sei o otto cifre non preceduto da “ex”, tutti i prodotti composti preceduti da tali quattro, sei o otto cifre o rientranti in quel codice non devono essere sottoposti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri, salvo altrimenti disposto.
Qualora solo determinati prodotti composti specifici rientranti in un codice a quattro, sei od otto cifre contengano prodotti di origine animale e nella NC non esista una suddivisione specifica di tale codice, quest’ultimo è preceduto da “ex”. Ad esempio, per quanto riguarda “ex 2001 90 65 ”, non sono prescritti controlli ai posti di controllo frontalieri per i prodotti riportati nella colonna (2).
Colonna (2) — Spiegazioni
In questa colonna sono fornite precisazioni sui prodotti composti ai quali si applica l’esenzione dai controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri.

Codici NCSpiegazioni
(1)(2)
1704 , ex 1806Prodotti della confetteria (comprese le caramelle) e cioccolato bianco, non contenenti cacao, e prodotti della confetteria (comprese le caramelle), cioccolata e altre preparazioni alimentari, paste da spalmare e preparazioni per bevande contenenti cacao, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1902 19 , ex 1902 30 , ex 1902 40Paste alimentari, tagliatelle e cuscus, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1904 10 , ex 1904 20 , ex 1904 90Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a) (ad esempio cereali da prima colazione, muesli, granola, popcorn, bastoncini e snack soffiati di mais). Preparazioni alimentari a base di riso e di altri cereali, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 1905 10 , ex 1905 20 , ex 1905 31 , ex 1905 32 , ex 1905 40 , ex 1905 90Prodotti della panetteria, prodotti della pasticceria preparati o della biscotteria (compresi i cracker), cialde e cialdine, fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, chips e snack croccanti, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2001 , ex 2004 , ex 2005 , ex 2008 19 , ex 2008 99 , ex 1604Olive ripiene di pesce, chips di patate e snack croccanti di patate, atti per l’alimentazione nello stato in cui sono presentati, ortaggi o legumi preparati o conservati, frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
2101Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2103Miso contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre e salsa di soia contenente una piccola quantità di brodo di pesce per minestre, salse contenenti estratti di ostrica o di pesce, preparazioni per salse e salse preparate e condimenti contenenti miele quale unico ingrediente di origine animale, che soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2104Brodi per minestre e aromi confezionati per il consumatore finale, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2106Integratori alimentari confezionati per il consumatore finale, nonché caramelle, gomme e simili contenenti edulcoranti sintetici anziché zucchero, contenenti prodotti trasformati di origine animale (compresi glucosamina, condroitina o chitosano), che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
ex 2208 70Liquori, che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

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