Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1406 della Commissione del 26 giugno 2026

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 per quanto riguarda le prescrizioni in materia di indagini sanitarie per la classificazione e il monitoraggio delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi

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Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione europea serie L del 29 giugno 2026

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli e delle azioni ufficiali in relazione alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, comprese prescrizioni specifiche in materia di classificazione delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi.
(2) L’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 stabilisce norme riguardanti l’indagine sanitaria che le autorità competenti devono effettuare prima di classificare una zona di produzione o di stabulazione. A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, di tale regolamento, le autorità competenti devono effettuare un’ispezione sanitaria conforme alle prescrizioni di cui a tale articolo in tutte le zone classificate di produzione e di stabulazione, salvo qualora tale indagine sia stata effettuata in precedenza.
(3) L’esperienza ha dimostrato che non è necessario effettuare un’ispezione sanitaria nelle zone classificate prima dell’entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627, che sono soggette a un programma di monitoraggio in conformità dell’articolo 57 di tale regolamento, a meno che i dati di monitoraggio non indichino cambiamenti sostanziali che possano incidere in modo persistente sulla classificazione della zona in questione.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627.
(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
L’articolo 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 è così modificato:
1) al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Prima di classificare una nuova zona di produzione o di stabulazione non ancora classificata,
— le autorità competenti effettuano un’indagine sanitaria
— qualora i dati di monitoraggio raccolti conformemente all’articolo 59, o qualsiasi altra informazione, indichino alle autorità competenti cambiamenti sostanziali delle condizioni ambientali delle zone di produzione e di stabulazione già classificate che possano incidere in modo significativo e persistente sui risultati della precedente indagine sanitaria.
L’indagine sanitaria comprende:»;
2) il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

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