LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione, in particolare l’articolo 64, paragrafo 6, e l’articolo 66, lettera b),
considerando quanto segue:
(1) Cabo Verde è un paese che beneficia del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, in appresso denominato il sistema di preferenze generalizzate (SPG+). Le norme sull’origine preferenziale ai fini dell’applicazione dell’SPG, ad eccezione delle norme procedurali, sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione.
(2) Con lettera del 4 giugno 2025 Cabo Verde ha presentato una richiesta di proroga delle deroghe temporanee alle norme sull’origine preferenziale di cui al regolamento delegato (UE) 2015/2446, che erano state concesse con i regolamenti di esecuzione (UE) 2019/561, (UE) 2019/620, (UE) 2021/966 e (UE) 2024/1288 della Commissione. La richiesta verte su un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. In virtù della deroga richiesta tali prodotti sarebbero considerati originari di Cabo Verde anche se ottenuti da pesce non originario.
(3) Cabo Verde ha corroborato la sua richiesta di proroga di dette deroghe con gli argomenti addotti nelle precedenti richieste, tuttora pertinenti, ossia i modesti quantitativi di tonno e di sgombro catturati nelle proprie acque territoriali, le ridotte possibilità di pesca al di fuori delle proprie acque territoriali nonché la durata limitata della stagione di pesca, che riduce le opportunità di catturare pesce originario. Un altro elemento importante è che Cabo Verde ha sviluppato le proprie infrastrutture portuali. Ne consegue che possono essere trattate maggiori quantità di pesce e quindi il settore della pesca ha ora la possibilità di crescere. Cabo Verde non dispone tuttavia di una flotta industriale in grado di soddisfare il settore della pesca né investe a sufficienza in essa. Le attuali limitate capacità di cattura di pesce originario non consentirebbero al settore della pesca di produrre fino al massimo della propria capacità. Infine, la richiesta ha sottolineato le difficoltà che Cabo Verde si trova ad affrontare a seguito dei ritardi nell’entrata in vigore dell’accordo di partenariato economico (APE) tra l’Unione europea e l’Africa occidentale. Cabo Verde rimarca la sua esigenza di deroga alle norme di origine preferenziale applicabili nell’ambito dell’SPG al fine di compensare il fatto che non sia ancora possibile far affidamento sui contingenti di origine o sulle norme sul cumulo nell’ambito dell’APE, non ancora applicato in via provvisoria.
(4) Le suddette sfide che Cabo Verde si trova ad affrontare ostacolano la capacità del paese di sviluppare un’economia della pesca in grado di garantire la sicurezza economica della popolazione che dipende da tale attività. La richiesta di deroga dovrebbe inoltre essere considerata nel contesto delle attività che l’Unione europea svolge a sostegno di Cabo Verde, fra le quali i progetti di ammodernamento dell’infrastruttura portuale, che rappresentano uno dei settori chiave prioritari per gli investimenti del Global Gateway in loco e svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo della catena del valore dell’industria della pesca.
(5) I volumi annui stabiliti nella deroga temporanea concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1288 della Commissione sono stati rapidamente esauriti, il che ha minacciato le attività conserviere e ha rischiato di provocare perdite in termini di occupazione della popolazione locale.
(6) La deroga di cui all’articolo 64, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice doganale dell’Unione») ha carattere temporaneo ed è inoltre subordinata all’esigenza di Cabo Verde di avere il tempo per prepararsi al rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e dei requisiti relativi alla cooperazione amministrativa. Al fine di poter gestire tale deroga, il paese richiedente dovrebbe soddisfare i requisiti relativi alle informazioni sull’utilizzo della deroga e alla gestione dei quantitativi per i quali la deroga è concessa nonché adottare tutte le misure per essere in grado di adempiere pienamente alle norme nel futuro prossimo.
(7) Sebbene in modo irregolare, Cabo Verde ha rispettato le prescrizioni relative alle informazioni sull’uso della deroga e sulla gestione dei quantitativi forniti nonché sulle misure volte a garantire il rispetto delle norme di origine applicabili all’SPG e alla cooperazione amministrativa di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2024/1288 della Commissione.
(8) Considerate le difficoltà economiche ricorrenti e l’assenza di soluzioni alternative, ma tenendo conto tuttavia di alcune lacune sul versante del rispetto dei requisiti in materia di informazioni, si dovrebbe pertanto concedere a Cabo Verde, a condizioni rigorose, una deroga temporanea al requisito previsto dalle norme di origine preferenziale secondo cui i prodotti sono considerati originari del paese beneficiario solo se incorporano materiali interamente ottenuti in detto paese. In particolare, come illustrato in precedenza, Cabo Verde si è adoperato per conformarsi alle norme e ha ricevuto — e continuerà a ricevere — il sostegno dell’Unione, che lo aiuterà in questo processo che dovrebbe essere completato entro il 2027-2029. Sulla scorta di quanto esposto, a Cabo Verde dovrebbe essere concesso più tempo per conformarsi alle norme di cui all’articolo 64, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 952/2013. La deroga dovrebbe essere concessa per un volume annuale di 5 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tonno (crudi, cotti e congelati), 3 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di sgombro e 1 000 tonnellate di preparazioni o conserve di filetti di tombarello. La durata della deroga dovrebbe essere limitata a un periodo di due anni per consentire a Cabo Verde di impegnarsi a portare a termine gli aggiustamenti strutturali necessari nel settore della pesca, al fine di soddisfare le norme di origine per i prodotti interessati. La durata di tale deroga può tuttavia essere conclusa prima se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027. Tale possibile riduzione della durata è dovuta al fatto che il regolamento (UE) n. 978/2012, che costituisce la base giuridica della presente deroga, può essere abrogato prima della fine del 2027 nel contesto della revisione dell’SPG. La deroga dovrebbe essere tuttavia concessa a condizione che le autorità doganali di Cabo Verde adottino tutte le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi sulle esportazioni dei prodotti oggetto della deroga e che trasmettano alla Commissione una relazione sui quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine a norma del presente regolamento nonché i numeri di serie di tali attestazioni.
(9) La deroga alle norme di origine per il tonno e lo sgombro dovrebbe inoltre essere subordinata alla trasmissione periodica da parte di Cabo Verde ai servizi competenti della Commissione delle relazioni sulle misure adottate per garantire il rispetto delle norme di origine per i prodotti interessati e delle relative procedure nonché alla fornitura di cooperazione amministrativa, conformemente a quanto richiesto ai fini dell’attuazione dei regimi preferenziali nell’ambito dell’SPG di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 978/2012 (regolamento SPG). Tali relazioni dovrebbero essere presentate secondo scadenze definite. Gli eventuali ritardi nel rispetto dei termini fissati dovrebbero comportare la sospensione della deroga, che sarà notificata alle autorità competenti di Cabo Verde in seguito a un sollecito e a un invito a trasmettere le relazioni entro dieci giorni lavorativi. Gli elementi da includere in tali relazioni dovrebbero essere elencati in un allegato del presente regolamento. L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
(10) I quantitativi di cui agli allegati del presente regolamento dovrebbero essere gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
(11) Le misure di cui al presente regolamento dovrebbero entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ed essere applicate retrospettivamente a decorrere dal 1o gennaio 2026, al fine di tener conto della difficile situazione di Cabo Verde.
(12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
In deroga all’articolo 41, lettera b), e all’articolo 45 del regolamento delegato (UE) 2015/2446, i prodotti di cui agli allegati I e II ottenuti a Cabo Verde da pesce non originario sono considerati originari di Cabo Verde a norma degli articoli 2, 3 e 4 del presente regolamento.
Articolo 2
- La deroga si applica ai prodotti esportati da Cabo Verde e dichiarati per l’immissione in libera pratica nell’Unione nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento.
- La deroga è applicabile ai prodotti nei limiti dei quantitativi annuali di cui all’allegato I (tonno) e all’allegato II (sgombro e tombarello) del presente regolamento.
- L’applicazione della deroga è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’articolo 43 del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
Articolo 3
I quantitativi di cui agli allegati I e II del presente regolamento sono gestiti in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che disciplinano la gestione dei contingenti tariffari.
Articolo 4
La deroga è concessa alle condizioni indicate di seguito.
1) Le autorità doganali di Cabo Verde adottano le disposizioni necessarie per effettuare controlli quantitativi delle esportazioni dei prodotti di cui all’articolo 1.
2) Le attestazioni di origine redatte dagli esportatori registrati recano la seguente menzione: «Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) 2026/507».
3) Le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione sui quantitativi per i quali sono state rilasciate attestazioni di origine in applicazione del presente regolamento nonché le copie di detti documenti probatori. Dette relazioni sono trasmesse per tre periodi di 6 mesi, 12 mesi e 20 mesi dopo l’entrata in vigore del presente regolamento, con due mesi di tempo per inviare tali relazioni, a decorrere dalla data di cui al paragrafo successivo.
La prima relazione è pertanto trasmessa fra il 1o luglio e il 1o settembre 2026. La seconda relazione è trasmessa fra il 1° gennaio e il 1° marzo 2027. La terza relazione è trasmessa fra il 1° agosto e il 1° ottobre 2027. Il periodo residuo compreso fra il 1° agosto e il 31 dicembre 2027 è oggetto di una relazione supplementare da trasmettersi entro due mesi dalla conclusione del periodo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente regolamento.
4) Contestualmente alle relazioni di cui al paragrafo 3, le autorità competenti di Cabo Verde trasmettono alla Commissione una relazione contenente informazioni dettagliate sulle misure da esse adottate al fine di:
a) garantire il rispetto delle norme di origine dei prodotti in parola applicabili ai fini del regolamento SPG e delle relative procedure;
b) fornire la cooperazione amministrativa richiesta ai fini dell’attuazione del regime preferenziale nell’ambito del regolamento SPG.
Le informazioni richieste che le autorità competenti di Cabo Verde sono tenute a comunicare sono elencate all’allegato III.
Articolo 5
Se le autorità competenti di Cabo Verde non adempiono agli obblighi di comunicazione di cui all’articolo 4, paragrafi 3 e 4, entro i termini ivi stabiliti, la Commissione invia loro un sollecito nel quale chiede di presentare le informazioni richieste entro 10 giorni lavorativi. Se le autorità competenti non soddisfano tale richiesta entro il termine stabilito, la Commissione ha la facoltà di sospendere la deroga di cui al presente regolamento. Tale eventuale sospensione non proroga il periodo previsto nel presente regolamento e negli allegati I e II. Detta sospensione è notificata alle autorità competenti di Cabo Verde e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO I
| N. d’ordine | Codice NC | Codice TARIC | Descrizione delle merci | Periodi | Quantitativo annuo (peso netto in t) | |
| 09.1602 | 1604142100 1604142690 1604142800 1604207050 1604207055 1604143190 1604143690 1604143800 1604207099 0304870090 1604144120 1604144629 1604144820 1604207045 0304870020 1604144130 1604144830 | 10 | Preparazioni o conserve di filetti di tonnetto striato (Katsuwonus pelamis) | Dall’1.1.2026 al 31.12.2026 | 5 000 tonnellate | |
| Dall’1.1.2027 al 31.12.2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento. | 5 000 tonnellate | |||||
| Preparazioni o conserve di filetti di tonno albacora (Thunnus albacares) | ||||||
| Preparazioni o conserve di filetti di tonno obeso (Thunnus obesus) | ||||||
| Preparazioni di tonno bianco (Thunnus alalunga) |
ALLEGATO II
| N. d’ordine | Codice NC | Codice TARIC | Descrizione delle merci | Periodi | Quantitativo annuo (peso netto in t) |
| 09.1647 | 1604151100 ex 1604 19 97 | 10 | Preparazioni o conserve di filetti di sgombro (Scomber scombrus, Scomber japonicus, Scomber colias) | Dall’1.1.2026 al 31.12.2026 | 3 000 tonnellate |
| Dall’1.1.2027 al 31.12.2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento. | 3 000 tonnellate | ||||
| 09.1648 | ex 1604 19 97 1604209000 | 10 | Preparazioni o conserve di filetti di tombarello (Auxis thazard, Auxis rochei) | Dall’1.1.2026 al 31.12.2026 | 1 000 tonnellate |
| Dall’1.1.2027 al 31.12.2027 o, se il regolamento (UE) n. 978/2012 scade prima del 31 dicembre 2027, fino alla data di scadenza di tale regolamento. | 1 000 tonnellate |
ALLEGATO III
Misure che le autorità di Cabo Verde sono tenute a comunicare in merito all’attuazione delle norme sull’origine e alle relative procedure nell’ambito del regime SPG dell’Unione (articolo 4, paragrafo 4)
La relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, descrive fra l’altro dettagliatamente le misure adottate dalle autorità di Cabo Verde intese a garantire che:
a) i controlli del carattere originario dei prodotti su richiesta delle autorità doganali degli Stati membri dell’Unione europea siano effettuati per tutte le richieste entro i termini stabiliti agli articoli 108 e 109 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
b) i controlli del carattere originario dei prodotti della pesca marittima e di altri prodotti estratti dal mare includano un controllo del luogo di cattura e, se esterno alle acque territoriali, un controllo delle condizioni della proprietà della nave, conformemente a quanto disposto dall’articolo 44 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
c) i controlli ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 siano effettuati sugli esportatori a intervalli determinati sulla base di appropriati criteri di analisi dei rischi;
d) gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde siano debitamente informati in merito alle norme sull’origine ai fini dell’SPG dell’UE e alle relative procedure attraverso istruzioni, formazioni, seminari e/o informazioni in rete adeguati.
Relativamente alle misure di cui alla lettera a) sopra, la relazione indica per ciascuna richiesta di controllo dell’origine ricevuta dagli Stati membri dell’Unione europea:
il riferimento e la data della richiesta di controllo dell’origine;
lo Stato membro che ha inviato la richiesta;
la data alla quale le autorità di Cabo Verde hanno ricevuto la richiesta;
il prodotto interessato (codice SA e descrizione dei prodotti);
la data dell’invio della risposta allo Stato membro;
i motivi degli eventuali ritardi nella risposta alla richiesta, se del caso;
la valutazione della richiesta da parte delle autorità di Cabo Verde (ossia se l’origine dichiarata nell’attestazione di origine è confermata o no).
Relativamente alle misure di cui alla lettera c), la relazione indica:
quanti controlli sono stati eseguiti;
le modalità con le quali le autorità competenti analizzano i rischi e i tipi di criteri impiegati nella determinazione degli intervalli fra controlli periodici degli esportatori;
la metodologia seguita nei controlli;
se le autorità competenti hanno chiesto a taluni esportatori di fornire copie o un elenco delle attestazioni di origine rilasciate al fine di effettuare i controlli ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447;
se i controlli hanno evidenziato una buona comprensione delle procedure applicabili e delle norme dell’origine da parte degli esportatori di Cabo Verde;
le eventuali misure correttive adottate e/o le sanzioni imposte all’esportatore per aver redatto un’attestazione di origine non corretta.
Relativamente alle misure di cui alla lettera d), la relazione include le istruzioni, i documenti e i materiali didattici in materia di norme sull’origine ai fini dell’SPG dell’UE utilizzati per informare gli esportatori e i funzionari del governo di Cabo Verde.
Ciascuna relazione di cui all’articolo 4, paragrafo 4, aggiorna le informazioni contenute nelle relazioni precedenti.