Commercio al dettaglio, quando si configura l’esenzione dal riconoscimento

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Autori: Stefano Senatore, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti

Un’azienda che commercializza prodotti alimentari all’ingrosso, registrata ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) 852/04, può vendere prodotti di origine animale? L’attività consisterebbe nell’acquisto di prodotti alimentari a base di carne, il magazzinaggio e la vendita all’ingrosso e non sarebbe prevalente in quanto l’azienda commercializza per la maggior parte olio e bevande confezionate

Ai sensi del regolamento (CE) 853/2004, articolo 4, paragrafo 2, sono soggetti al regime amministrativo del “riconoscimento” – ossia, alla preventiva autorizzazione dell’autorità competente – tutti gli stabilimenti in cui vengono manipolati i seguenti alimenti di origine animale:

  1. carni di ungulati domestici;
  2. carni di pollame e di lagomorfi;
  3. carni di selvaggina d’allevamento;
  4. carni di selvaggina selvatica;
  5. carni macinate, preparazioni di carne e carni separate meccanicamente (CSM);
  6. prodotti a base di carne;
  7. molluschi bivalvi vivi, echinodermi vivi, tunicati vivi e gasteropodi marini vivi;
  8. prodotti della pesca;
  9. latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro;
  10. uova e ovoprodotti;
  11. cosce di rana e di lumache;
  12. grassi fusi di origine animale e ciccioli;
  13. stomaci, vesciche e intestini trattati;
  14. gelatina;
  15. collagene;
  16. prodotti altamente raffinati di origine animale.

Alcune attività di impresa alimentare, pur avendo ad oggetto i prodotti elencati sopra, sono tuttavia esentate dall’obbligo di riconoscimento; in tal caso, gli operatori del settore alimentare (Osa) possono, quindi, limitarsi a notificare lo stabilimento all’autorità competente, secondo la procedura generale di “registrazione” disciplinata dall’articolo 6 del regolamento (CE) 852/2004 e dall’articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 27/2021.

Nell’ambito delle suddette esenzioni, per quanto interessa ai fini del quesito in esame, potrebbe assumere rilievo, in particolare, l’ipotesi prevista dall’articolo 1, paragrafo 5 del regolamento (CE) 853/2004, riguardante il “commercio al dettaglio”. Tale attività, secondo l’ampia definizione fornita dall’articolo 3 del regolamento (CE) 178/2002, comprende infatti “la movimentazione e/o trasformazione degli alimenti e il loro stoccaggio nel punto di vendita o di consegna al consumatore finale, compresi i terminali di distribuzione, gli esercizi di ristorazione, le mense di aziende e istituzioni, i ristoranti e altre strutture di ristorazione analoghe, i negozi, i centri di distribuzione per supermercati” – e, si noti, anche “i punti di vendita all’ingrosso”.

Occorre precisare, ad ogni modo, che il commercio al dettaglio, qualora abbia lo scopo di fornire alimenti di origine animale non ai consumatori, ma ad altri stabilimenti, beneficia della deroga solo ove ricorra una delle seguenti condizioni:

  1. laddove le operazioni svolte si limitino al magazzinaggio o al trasporto;
  2. oppure, quando la fornitura di alimenti di origine animale sia effettuata unicamente da un laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio ad un altro laboratorio annesso all’esercizio di commercio al dettaglio e, conformemente alla legislazione nazionale, tale fornitura costituisce un’attività marginale, localizzata e ristretta.

Ad avviso di chi scrive, la seconda ipotesi (punto ii) non risulta pertinente al caso in esame, nel quale – per quanto desumibile dal quesito – la fornitura ad altri operatori rappresenterebbe non un’attività “marginale”, bensì quella principale dell’impresa alimentare. Del resto, anche le Linee guida applicative del regolamento (CE) 853/2004, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni con l’accordo 253/CSR del 17 dicembre 2009, escludono l’operatività dell’esenzione ogni qual volta la fornitura ad altri esercizi di commercio al dettaglio “rappresenti l’attività prevalente dell’impresa alimentare in termini di volumi”.

Maggiore attinenza potrebbe assumere, invece, la prima ipotesi (punto i), riferita alle operazioni di solo magazzinaggio e trasporto di alimenti di origine animale.

Lo scrivente – tenuto conto anche degli orientamenti espressi dalle citate Linee guida nazionali e dalla Commissione europea[1] – ritiene infatti che il “commercio all’ingrosso” descritto nel quesito possa, ragionevolmente, beneficiare di tale esenzione, quanto meno, qualora siano riscontrabili tutti i seguenti presupposti:

  • l’attività rientri nella definizione di “commercio al dettaglio” (come espressamente richiesto dal documento di lavoro dei servizi della Commissione SANCO/10098/2009);
  • lo stabilimento sia utilizzato per immagazzinare e commercializzare “esclusivamente prodotti di origine animale confezionati o imballati all’origine” (come prescritto dalle Linee guida nazionali);
  • l’attività di commercializzazione non sia rivolta verso altri Stati membri dell’UE, né verso Paesi terzi (anche tale condizione richiesta dalle Linee guida nazionale).

Risulta, quindi, evidente la necessità di procedere ad un’attenta valutazione delle specifiche modalità di “commercio all’ingrosso” poste in essere dall’Osa, per determinare se le stesse rispondano alle condizioni sopra illustrate.


[1] Ci si riferisce, nello specifico, al documento di lavoro dei servizi della Commissione SANCO/10098/2009 Rev. 2023, avente ad oggetto “Guida all’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (CE) 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale”.

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