Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Carlo Correra, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti
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Il decano della normativa alimentare è in balia delle abrogazioni del Legislatore italiano e delle disapplicazioni di quello UE
Autori: Carlo Correra, Avvocato ed Esperto di Legislazione degli Alimenti
Il regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 in principio fu “Legge Quadro” per la lotta contro le “frodi agrarie” ovvero contro i reati agroalimentari: cento anni dopo, però, possiamo ben dire che ormai sta subendo l’accanimento terapeutico/giuridico del “fine vita mai”!
Questa normativa, infatti, ancora oggi viene quotidianamente utilizzata dall’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (Icqrf), organo di controllo sul territorio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per scoprire reati ormai espressamente – a nostro sommesso convincimento – abrogati almeno dal 1999 (vedi il decreto legislativo 507/1999) in quanto retrocessi ad illeciti amministrativi.
Ciononostante, gli esiti delle indagini di laboratorio di quei controlli amministrativi vengono trasmessi alla Procura della Repubblica e qui iscritti al Registro generale, per poi proseguire con ulteriori indagini di laboratorio di natura amministrativa, ma sotto la direzione del Pubblico ministero. Il tutto con tanti saluti alle “garanzie difensive“ di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana.
Certo, obbietterà qualcuno, un regio decreto legge del 1925 non poteva preoccuparsi di una Costituzione che sarebbe arrivata nel 1948! E allora? Allora è forse giunto il momento di mandare in pensione ovvero, detto più brutalmente, di certificare nel 2026 il “decesso giuridico” di quel regio decretocon una bella “abrogazione espressa“, o no? Senza contare poi che per alcune materie disciplinate da quel decreto monarchico il legislatore repubblicano ha introdotto nuove normative incompatibili con quella del regio decreto legge 2033/1925, che così ne risulta – a nostro sommesso convincimento – “tacitamente abrogato”. Ed in altri casi ancora è stato poi il Legislatore comunitario a regolare la stessa materia con conseguente “disapplicazione” di quelle antiche norme nazionali e, quindi, in quanto tali, gerarchicamente inferiori. Ed allora anche noi proviamo, a questo punto, anno di Grazia (e di Giustizia?) 2026, a disvelare al paziente Lettore la “controversa vita“ di una normativa che attualmente sopravvive a se stessa.
Le “abrogazioni” e le “disapplicazioni” di un vecchio regio decreto legge
“Disapplicazione” o “abrogazione tacita” che sia, in realtà il regio decreto legge 2033/1925 – a nostro giudizio – è stato reso inoperante in toto nella vigente disciplina sul controllo merceologico degli alimenti nonché sulla verifica qualitativa dei concimi e dei fertilizzanti delle produzioni agrarie. Nessuna incertezza, infatti, riteniamo si possa nutrire nei casi di “abrogazione espressa“ di quelle norme del 1925 ad opera di altre normative nazionali molto più recenti e spesso attuative di direttive comunitarie: tale, ad esempio, è il caso dell’“abrogazione espressa“ degli articoli 1, 2, 3 e 4 ad opera della legge 748/1984, legge attuativa delle direttive comunitarie in tema di “concimi”. E lo stesso dicasi per l’abrogazione espressa degli articoli 8, 9 e 10 ad opera della legge 281/1963 in tema di produzione e commercializzazione dei “mangimi ”, Legge Quadro a sua volta riformulata ed integrata dalle normative comunitarie sopraggiunte soprattutto dopo l’emanazione del regolamento (CE) 178/2002, a sua volta Normativa Quadro per la sicurezza alimentare.
Così come pure espressamente abrogati sono stati:
gli articoli 22 e 23 (parzialmente), ad opera del decreto legislativo 109/1992, attuativo delle direttive comunitarie in tema di etichettatura dell’olio;
gli articoli 26 e 27, disciplinanti la produzione del “burro“, ad opera della legge 1526/1956;
gli articoli 28, 29 e 30, ad opera della legge 1316/1951, riguardanti la produzione ed il commercio della “margarina“ e dei “grassi idrogenati alimentari“;
l’articolo 31 relativo all’utilizzo del nome “strutto”, norma che venne abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica 502/1998 ovvero da un decreto per tutto il resto dedicato soltanto al “pane”.
Le “abrogazioni tacite”
Ancora più intricata e delicata naturalmente si presenta la questione delle “abrogazioni tacite” di alcune disposizioni del regio decreto in questione, abrogazioni che da molti decenni – in pratica dal 1962, anno di entrata in vigore della legge 283/1962, Legge Quadro in tema di salubrità ed igiene degli alimenti – hanno disattivato varie norme di quel regio decreto legge ovvero tutte quelle norme che vietavano e sanzionavano fenomeni di adulterazione di specifici prodotti alimentari (vedi, ad esempio, l’“olio di oliva“ di cui agli articoli 20, 21, 23, 24 e 25).
Invero, la legge 283/1962, pur dichiaratamente indirizzata alla tutela della salubrità degli alimenti, in effetti disciplina anche (vedi, in particolare, la disposizione dell’articolo 5, lettera a) i profili della “qualità merceologica“ dei prodotti alimentari, stante la stretta connessione, quando non la coincidenza, tra i due profili (merceologico e salutistico). Infatti, la qualità merceologica di un alimento ha spesso, se non sempre, anche una valenza salutistica ovvero un profilo di incidenza sulla salute del consumatore.
Le “disapplicazioni” ad opera delle normative UE
La normativa UE – che si sovrappone e quindi automaticamente “disapplica” (ovvero ne produce la “tacita abrogazione“) le norme contenute nel regio decreto legge 2033/1925 per specifiche categorie di prodotti di origine agricola – va individuata, in primo luogo, nel regolamento (UE) 1308/2013 del 1° dicembre 2013. Questo regolamento, infatti, è rilevante per:
i “vini” di cui al Capo II del regio decreto legge in esame, articoli 13, 14, 15, 16 e 17, le cui disposizioni devono reputarsi sostituite dalle:
– “definizioni“ di cui all’allegato I, parte XIII, del regolamento (UE) 1308/2013 e dalle
– “definizioni“ di cui all’allegato II, parte IV, sempre del suddetto regolamento (UE) 1308/2013;
gli “oli “ di cui al Capo IV del regio decreto in esame, articoli 20, 21, 23, 24, 25, articoli da ritenere sostituiti da:
– allegato I, parte VII, ed allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) 1308/2013 per le definizioni di “olio di oliva e olive da tavola“, e dal regolamento (UE) 2022/2104 per quanto riguarda le norme sulla commercializzazione dell’“olio di oliva“;
i “formaggi” di cui al Capo VI del regio decreto legge in esame devono così reputarsi disapplicati dall’allegato VII, Parte III, punto 2 del regolamento (UE) 1308/2013:
– articolo 32 (parzialmente);
– articoli 35 e 36 relativi alla categoria del cosiddetto “formaggio margarinato”.
Inoltre, il regolamento (UE) 1169/2011, normativa generale sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, ha disapplicato l’articolo del regio decreto legge 2033/1925 riguardante gli obblighi di etichettatura.
L’articolo 34, invece, deve reputarsi tacitamente abrogato dalla Legge Quadro sulla salubrità degli alimenti ovvero dalla legge 283/1962, articolo 5.
Il “pasticciaccio brutto” delle procedure di analisi
Discorso a parte e, se possibile, anche più complicato (se non contorto) meritano poi gli articoli che il regio decreto legge 2033/1925 dedica alle indagini analitiche di laboratorio sui campioni dei prodotti agroalimentari, ovvero gli articoli da 41 a 45.
In estrema sintesi, ricordiamo che da questi articoli viene disciplinato il seguente percorso:
obbligo per l’azienda alimentare di fornire gratuitamente al personale designato per il “controllo ufficiale” (ispettori dell’Icqrf) campioni dei prodotti agrari considerati dalla normativa del regio decreto legge 2033/1925 (articoli 41 e 42);
immediata denuncia all‘autorità giudiziaria dei casi di esito di “non conformità” alle vigenti normative delle sostanze analizzate (articolo 44);
facoltà di impugnazione dell’esito analitico sfavorevole da parte dell’azienda alimentare con apposita “istanza di revisione di analisi“ da richiedere entro il quindicesimo giorno dalla notifica del referto sfavorevole ed accompagnandola con la ricevuta del versamento di una “tassa di revisione” (il cui importo è stato periodicamente aggiornato) (articolo 44);
“analisi di revisione”, per le quali però dal suddetto articolo 44 non venne prevista la partecipazione di un difensore di fiducia, facoltà difensiva questa introdotta solo a partire dalla sentenza n. 149 del 3 dicembre 1969, con cui la Corte Costituzionale dichiarava l’illegittimità dell’articolo 44 in questione per la parte in cui non aveva previsto la facoltà (per il richiedente la revisione di analisi) di nominare un difensore di fiducia.
Peraltro, rimane comunque il vulnus difensivo rappresentato dalla mancata previsione della nomina di un “difensore d’ufficio“, ove il richiedente le analisi di revisione non abbia nominato un “difensore di fiducia“ in quanto – sia detto con chiarezza – se le analisi di revisione possono/devono avere una valenza probatoria in sede giudiziaria non si può prescindere allora dalle “garanzie difensive” in occasione della loro esecuzione.
Orbene, la procedura di “revisione di analisi“ dovrebbe ad oggi reputarsi disciplinata (in base ad espressa deroga prevista dall’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021) dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 in quanto riferita all’accertamento delle violazioni delle qualità merceologiche del prodotto alimentare ai sensi degli articoli 5, lettera a), e 6 della legge 283/1962.
Per tale soluzione resta però da superare il grave ostacolo interpretativo dovuto all’abrogazione (ad opera dell’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021) dell’articolo 1 della legge 283/1962 ovvero all’abrogazione della norma che prevedeva la procedura delle “analisi di revisione“ per tutte le violazioni alla legge 283/1962 e quindi anche per quelle riguardanti la lettera a) dell’articolo 5 ovvero anche per le violazioni di carattere merceologico.
Le incongruenze attuali
A questo punto, a fronte della prassi attualmente seguita dall’Icqrf, che persiste ad operare ai sensi del regio decreto legge 2033/1925, si impongono una serie di interrogativi:
ovvero, di grazia, ma perché comunicare ancora oggi (anno 2026) l’esito (sfavorevole) della prima analisi al Pubblico ministero per la violazione di queste vecchie norme che sono quantomeno e di sicuro “depenalizzate“ (vedi il decreto legislativo 507/1999), se non abrogate e/o comunque da reputare “disapplicate“?
E se invece vi si ravvisano ancora ipotesi di reato perché il Pubblico ministero non procede con analisi “garantite processualmente” (quali quelle dell’“accertamento tecnico urgente”, ex articolo 360 del Codice di procedura penale) così come ormai ripetutamente e da molti anni gli sta ricordando la Corte di Cassazione in molteplici sentenze?
E invece ancora oggi il Pubblico ministero procede disponendo le seconde analisi amministrative (le cosiddette “analisi di revisione”) e lo fa ai sensi del regio decreto legge 2033/1925: così disponendo analisi che, oltre a non godere delle stesse “garanzie difensive” previste dal codice di procedura penale per l’equivalente atto di indagine ex articolo 360, sono pure “onerose” per l’operatore alimentare, in quanto soggette alla cosiddetta “tassa di revisione”, in pratica ad una vera e propria tassa sul “diritto alla difesa”. Una tassa della cui costituzionalità, a questo punto, ci permettiamo di dubitare.
Una riflessione finale
Orbene, di fronte a questo quadro normativo che qualcuno – magari brutalmente, ma schiettamente – ormai definisce come una “Torre di Babele giuridica” ed in cui si mischiano provvedimenti di ogni tempo e persino di settori alimentari specifici e diversi (per tutti si pensi al su ricordato articolo 31 relativo allo “strutto” e la cui abrogazione fu però disposta nell’ambito di una normativa dedicata specialisticamente al “pane”), soluzione migliore, se non obbligata – a parer nostro – a questo punto sarebbe quella di un’abrogazione espressa dell’intero (o di quel che ne rimane) vetusto regio decreto legge in questione, onde spazzare via una volta per sempre qualsiasi equivoco ed ambiguità sia per le “definizioni merceologiche“ sia per i “controlli e le relative procedure“ di analisi di laboratorio, sia per il “profilo sanzionatorio”.
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Normativa, la “controversa vita” del regio decreto legge 2033/1925
Il decano della normativa alimentare è in balia delle abrogazioni del Legislatore italiano e delle disapplicazioni di quello UE
Il regio decreto legge 15 ottobre 1925, n. 2033 in principio fu “Legge Quadro” per la lotta contro le “frodi agrarie” ovvero contro i reati agroalimentari: cento anni dopo, però, possiamo ben dire che ormai sta subendo l’accanimento terapeutico/giuridico del “fine vita mai”!
Questa normativa, infatti, ancora oggi viene quotidianamente utilizzata dall’Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi (Icqrf), organo di controllo sul territorio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, per scoprire reati ormai espressamente – a nostro sommesso convincimento – abrogati almeno dal 1999 (vedi il decreto legislativo 507/1999) in quanto retrocessi ad illeciti amministrativi.
Ciononostante, gli esiti delle indagini di laboratorio di quei controlli amministrativi vengono trasmessi alla Procura della Repubblica e qui iscritti al Registro generale, per poi proseguire con ulteriori indagini di laboratorio di natura amministrativa, ma sotto la direzione del Pubblico ministero. Il tutto con tanti saluti alle “garanzie difensive“ di cui agli articoli 24 e 111 della Costituzione della Repubblica italiana.
Certo, obbietterà qualcuno, un regio decreto legge del 1925 non poteva preoccuparsi di una Costituzione che sarebbe arrivata nel 1948! E allora? Allora è forse giunto il momento di mandare in pensione ovvero, detto più brutalmente, di certificare nel 2026 il “decesso giuridico” di quel regio decreto con una bella “abrogazione espressa“, o no? Senza contare poi che per alcune materie disciplinate da quel decreto monarchico il legislatore repubblicano ha introdotto nuove normative incompatibili con quella del regio decreto legge 2033/1925, che così ne risulta – a nostro sommesso convincimento – “tacitamente abrogato”. Ed in altri casi ancora è stato poi il Legislatore comunitario a regolare la stessa materia con conseguente “disapplicazione” di quelle antiche norme nazionali e, quindi, in quanto tali, gerarchicamente inferiori. Ed allora anche noi proviamo, a questo punto, anno di Grazia (e di Giustizia?) 2026, a disvelare al paziente Lettore la “controversa vita“ di una normativa che attualmente sopravvive a se stessa.
Le “abrogazioni” e le “disapplicazioni” di un vecchio regio decreto legge
“Disapplicazione” o “abrogazione tacita” che sia, in realtà il regio decreto legge 2033/1925 – a nostro giudizio – è stato reso inoperante in toto nella vigente disciplina sul controllo merceologico degli alimenti nonché sulla verifica qualitativa dei concimi e dei fertilizzanti delle produzioni agrarie. Nessuna incertezza, infatti, riteniamo si possa nutrire nei casi di “abrogazione espressa“ di quelle norme del 1925 ad opera di altre normative nazionali molto più recenti e spesso attuative di direttive comunitarie: tale, ad esempio, è il caso dell’“abrogazione espressa“ degli articoli 1, 2, 3 e 4 ad opera della legge 748/1984, legge attuativa delle direttive comunitarie in tema di “concimi”. E lo stesso dicasi per l’abrogazione espressa degli articoli 8, 9 e 10 ad opera della legge 281/1963 in tema di produzione e commercializzazione dei “mangimi ”, Legge Quadro a sua volta riformulata ed integrata dalle normative comunitarie sopraggiunte soprattutto dopo l’emanazione del regolamento (CE) 178/2002, a sua volta Normativa Quadro per la sicurezza alimentare.
Così come pure espressamente abrogati sono stati:
Le “abrogazioni tacite”
Ancora più intricata e delicata naturalmente si presenta la questione delle “abrogazioni tacite” di alcune disposizioni del regio decreto in questione, abrogazioni che da molti decenni – in pratica dal 1962, anno di entrata in vigore della legge 283/1962, Legge Quadro in tema di salubrità ed igiene degli alimenti – hanno disattivato varie norme di quel regio decreto legge ovvero tutte quelle norme che vietavano e sanzionavano fenomeni di adulterazione di specifici prodotti alimentari (vedi, ad esempio, l’“olio di oliva“ di cui agli articoli 20, 21, 23, 24 e 25).
Invero, la legge 283/1962, pur dichiaratamente indirizzata alla tutela della salubrità degli alimenti, in effetti disciplina anche (vedi, in particolare, la disposizione dell’articolo 5, lettera a) i profili della “qualità merceologica“ dei prodotti alimentari, stante la stretta connessione, quando non la coincidenza, tra i due profili (merceologico e salutistico). Infatti, la qualità merceologica di un alimento ha spesso, se non sempre, anche una valenza salutistica ovvero un profilo di incidenza sulla salute del consumatore.
Le “disapplicazioni” ad opera delle normative UE
La normativa UE – che si sovrappone e quindi automaticamente “disapplica” (ovvero ne produce la “tacita abrogazione“) le norme contenute nel regio decreto legge 2033/1925 per specifiche categorie di prodotti di origine agricola – va individuata, in primo luogo, nel regolamento (UE) 1308/2013 del 1° dicembre 2013. Questo regolamento, infatti, è rilevante per:
– “definizioni“ di cui all’allegato I, parte XIII, del regolamento (UE) 1308/2013 e dalle
– “definizioni“ di cui all’allegato II, parte IV, sempre del suddetto regolamento (UE) 1308/2013;
– allegato I, parte VII, ed allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) 1308/2013 per le definizioni di “olio di oliva e olive da tavola“, e dal regolamento (UE) 2022/2104 per quanto riguarda le norme sulla commercializzazione dell’“olio di oliva“;
– articolo 32 (parzialmente);
– articoli 35 e 36 relativi alla categoria del cosiddetto “formaggio margarinato”.
Inoltre, il regolamento (UE) 1169/2011, normativa generale sull’etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari, ha disapplicato l’articolo del regio decreto legge 2033/1925 riguardante gli obblighi di etichettatura.
L’articolo 34, invece, deve reputarsi tacitamente abrogato dalla Legge Quadro sulla salubrità degli alimenti ovvero dalla legge 283/1962, articolo 5.
Il “pasticciaccio brutto” delle procedure di analisi
Discorso a parte e, se possibile, anche più complicato (se non contorto) meritano poi gli articoli che il regio decreto legge 2033/1925 dedica alle indagini analitiche di laboratorio sui campioni dei prodotti agroalimentari, ovvero gli articoli da 41 a 45.
In estrema sintesi, ricordiamo che da questi articoli viene disciplinato il seguente percorso:
Peraltro, rimane comunque il vulnus difensivo rappresentato dalla mancata previsione della nomina di un “difensore d’ufficio“, ove il richiedente le analisi di revisione non abbia nominato un “difensore di fiducia“ in quanto – sia detto con chiarezza – se le analisi di revisione possono/devono avere una valenza probatoria in sede giudiziaria non si può prescindere allora dalle “garanzie difensive” in occasione della loro esecuzione.
Orbene, la procedura di “revisione di analisi“ dovrebbe ad oggi reputarsi disciplinata (in base ad espressa deroga prevista dall’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021) dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 in quanto riferita all’accertamento delle violazioni delle qualità merceologiche del prodotto alimentare ai sensi degli articoli 5, lettera a), e 6 della legge 283/1962.
Per tale soluzione resta però da superare il grave ostacolo interpretativo dovuto all’abrogazione (ad opera dell’articolo 18 del decreto legislativo 27/2021) dell’articolo 1 della legge 283/1962 ovvero all’abrogazione della norma che prevedeva la procedura delle “analisi di revisione“ per tutte le violazioni alla legge 283/1962 e quindi anche per quelle riguardanti la lettera a) dell’articolo 5 ovvero anche per le violazioni di carattere merceologico.
Le incongruenze attuali
A questo punto, a fronte della prassi attualmente seguita dall’Icqrf, che persiste ad operare ai sensi del regio decreto legge 2033/1925, si impongono una serie di interrogativi:
E invece ancora oggi il Pubblico ministero procede disponendo le seconde analisi amministrative (le cosiddette “analisi di revisione”) e lo fa ai sensi del regio decreto legge 2033/1925: così disponendo analisi che, oltre a non godere delle stesse “garanzie difensive” previste dal codice di procedura penale per l’equivalente atto di indagine ex articolo 360, sono pure “onerose” per l’operatore alimentare, in quanto soggette alla cosiddetta “tassa di revisione”, in pratica ad una vera e propria tassa sul “diritto alla difesa”. Una tassa della cui costituzionalità, a questo punto, ci permettiamo di dubitare.
Una riflessione finale
Orbene, di fronte a questo quadro normativo che qualcuno – magari brutalmente, ma schiettamente – ormai definisce come una “Torre di Babele giuridica” ed in cui si mischiano provvedimenti di ogni tempo e persino di settori alimentari specifici e diversi (per tutti si pensi al su ricordato articolo 31 relativo allo “strutto” e la cui abrogazione fu però disposta nell’ambito di una normativa dedicata specialisticamente al “pane”), soluzione migliore, se non obbligata – a parer nostro – a questo punto sarebbe quella di un’abrogazione espressa dell’intero (o di quel che ne rimane) vetusto regio decreto legge in questione, onde spazzare via una volta per sempre qualsiasi equivoco ed ambiguità sia per le “definizioni merceologiche“ sia per i “controlli e le relative procedure“ di analisi di laboratorio, sia per il “profilo sanzionatorio”.
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