LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
visto il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari, in particolare l’articolo 7, paragrafo 5,
considerando quanto segue:
(1) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 stabilisce un elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base di cui è autorizzato l’uso negli e sugli alimenti e ne specifica le condizioni d’uso.
(2) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione ha adottato l’elenco delle sostanze aromatizzanti e lo ha inserito nell’allegato I, parte A, del regolamento (CE) n. 1334/2008.
(3) Tale elenco può essere aggiornato, in conformità alla procedura uniforme di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda presentata da uno Stato membro o da una persona interessata.
(4) Il 7 novembre 2022 è stata presentata alla Commissione una domanda di autorizzazione dell’uso dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) come sostanza aromatizzante in vari alimenti che rientrano in una serie di categorie alimentari di cui all’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti e dei materiali di base. La domanda è stata notificata all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (“Autorità”) per un parere. La Commissione ha inoltre reso la domanda accessibile agli Stati membri a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
(5) Nel parere adottato il 23 ottobre 2024 l’Autorità ha valutato la sicurezza dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) utilizzata come sostanza aromatizzante e ha concluso che, alle condizioni e ai livelli d’uso proposti, tale uso non desta preoccupazioni in materia di sicurezza. L’Autorità ha inoltre concluso che nemmeno l’esposizione cumulativa all’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) e a quattro sostanze strutturalmente affini (n. FL 16.061, 16.109, 16.110, 16.112) desta preoccupazioni in materia di sicurezza.
(6) Alla luce del parere dell’Autorità, poiché l’uso dell’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) come sostanza aromatizzante non desta preoccupazioni in materia di sicurezza alle condizioni d’uso specificate e non si prevede che possa indurre in errore il consumatore, è opportuno autorizzare tale uso.
(7) L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza per includere l’esperetina diidrocalcone (n. FL 16.137) nell’elenco dell’Unione delle sostanze aromatizzanti.
(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2026
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
ALLEGATO
Nell’allegato I, parte A, sezione 2, tabella 1, del regolamento (CE) n. 1334/2008, dopo la voce relativa al n. FL 16.136 è inserita la voce seguente:
| «16.137 | esperetina diidrocalcone | 35400–60-3 | 2262 | Categoria 1.4: non oltre 10 mg/kg. Categoria 3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 4.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 5.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 5.3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 6.3: non oltre 10 mg/kg. Categoria 7.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 7.2 (solo cracker salati): non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.2: non oltre 10 mg/kg. Categoria 12.6: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 14.2.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 15.1: non oltre 10 mg/kg. Categoria 16 (solo a base di prodotti lattieri e analoghi e di ortofrutticoli): non oltre 10 mg/kg. | EFSA». |