Decisione di esecuzione (UE) della Commissione n. 2541 del 16/12/2025

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che rinnova l’autorizzazione all’immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 in conformità al regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

Fonte: Gazzetta Ufficiale Unione Europea serie L del 18/12/2025
Data: 16/12/2025

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 23, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione ha autorizzato l’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427. L’ambito di applicazione di tale autorizzazione riguarda anche l’immissione in commercio di prodotti, diversi da alimenti e mangimi, contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di granturco, ad eccezione della coltivazione.
(2) Il 19 marzo 2024 Bayer Agriculture B.V., con sede in Belgio, ha presentato alla Commissione, per conto di Bayer CropScience LP, con sede negli Stati Uniti d’America, («richiedente»), conformemente agli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, una domanda di rinnovo di tale autorizzazione.
(3) Il 13 maggio 2025 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («Autorità») ha espresso un parere scientifico favorevole sul granturco geneticamente modificato MON 87427 conformemente agli articoli 6 e 18 del regolamento (CE) n. 1829/2003. Essa ha concluso che la domanda di rinnovo non conteneva prove di eventuali nuovi pericoli, modifiche dell’esposizione o incertezze scientifiche che possano modificare le conclusioni della valutazione del rischio iniziale relativa al granturco geneticamente modificato MON 87427 adottata dall’Autorità nel 2015.
(4) Nel suo parere scientifico l’Autorità ha preso in considerazione tutte le questioni e le preoccupazioni sollevate dagli Stati membri nel contesto della consultazione delle autorità nazionali competenti, come previsto all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(5) L’Autorità ha inoltre concluso che il piano di monitoraggio degli effetti ambientali presentato dal richiedente, consistente in un piano generale di sorveglianza, è conforme agli usi cui sono destinati i prodotti.
(6) Tenendo conto di tali conclusioni, è opportuno rinnovare l’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 e di prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 per usi diversi dagli alimenti e dai mangimi, ad eccezione della coltivazione.
(7) Al granturco geneticamente modificato MON 87427 è stato assegnato un identificatore unico conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004, nel contesto dell’autorizzazione iniziale rilasciata con decisione di esecuzione (UE) 2015/2281 della Commissione. È opportuno continuare a utilizzare tale identificatore unico.
(8) Per i prodotti oggetto della presente decisione non risultano necessari requisiti specifici in materia di etichettatura diversi da quelli di cui all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tuttavia, al fine di garantire che l’uso dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON 87427 rimanga entro i limiti fissati dall’autorizzazione rilasciata con la presente decisione, sull’etichettatura di tali prodotti, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari, dovrebbe figurare una dicitura che indichi chiaramente che essi non sono destinati alla coltivazione.
(9) Il titolare dell’autorizzazione dovrebbe presentare relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio degli effetti ambientali. Tali risultati dovrebbero essere presentati conformemente ai requisiti stabiliti dalla decisione 2009/770/CE della Commissione.
(10) Il parere dell’Autorità non giustifica l’imposizione di condizioni specifiche o di restrizioni all’immissione in commercio, all’uso e alla manipolazione, compresi i requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio, per quanto riguarda il consumo degli alimenti e dei mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato MON 87427 o per la tutela di particolari ecosistemi/ambienti o aree geografiche, secondo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 5, lettera e), e dall’articolo 18, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(11) Tutte le informazioni pertinenti relative all’autorizzazione dei prodotti oggetto della presente decisione dovrebbero essere inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.
(12) La presente decisione deve essere notificata alle parti del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica attraverso il centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, e dell’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(13) Il comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi non ha espresso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente. Il presente atto di esecuzione è stato ritenuto necessario e il presidente lo ha sottoposto al comitato di appello per una nuova delibera. Il comitato di appello non ha espresso alcun parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427, di cui all’allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l’identificatore unico MON-87427-7 conformemente al regolamento (CE) n. 65/2004.

Articolo 2
Rinnovo dell’autorizzazione
L’autorizzazione all’immissione in commercio dei seguenti prodotti è rinnovata conformemente alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a) alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7;
b) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7;
c) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7 per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3
Etichettatura
1. Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco».
2. La dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato MON-87427-7 di cui all’articolo 1, ad eccezione dei prodotti di cui all’articolo 2, lettera a), e nei documenti che li accompagnano.

Articolo 4
Metodo di rilevamento
Per il rilevamento del granturco geneticamente modificato MON-87427-7 si applica il metodo indicato alla lettera d) dell’allegato.

Articolo 5
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
1. Il titolare dell’autorizzazione provvede affinché sia avviato e attuato il piano di monitoraggio degli effetti ambientali di cui alla lettera h) dell’allegato.
2. Il titolare dell’autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull’attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, conformemente al formulario riportato nella decisione 2009/770/CE.

Articolo 6
Registro comunitario
Le informazioni indicate nell’allegato sono inserite nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati di cui all’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 7
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer CropScience LP, Stati Uniti d’America, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Belgio.

Articolo 8
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di notifica.

Articolo 9
Destinatario
Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d’America, rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2025

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione


ALLEGATO

a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
Nome : Bayer CropScience LP
Indirizzo : 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti d’America
rappresentata nell’Unione da Bayer Agriculture B.V., Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio.

b) Denominazione e descrizione dei prodotti
1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7;
2) mangimi contenenti, costituiti o derivati da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7;
3) prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON-87427-7 per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.
Il granturco geneticamente modificato MON-87427-7 esprime il gene CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza tessuto-selettiva agli erbicidi a base di glifosato. L’espressione CP4 EPSPS è assente o limitata nei tessuti riproduttivi maschili, il che elimina o riduce la necessità di cimatura nei casi in cui il MON-87427-7 è utilizzato come progenitore femminile nella produzione di sementi di granturco ibrido.

c) Etichettatura
1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all’articolo 13, paragrafo 1, e all’articolo 25, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell’organismo» è «granturco»;
2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» deve figurare sull’etichetta dei prodotti contenenti o costituiti da granturco geneticamente modificato MON-87427-7, ad eccezione dei prodotti di cui alla lettera b), punto 1), e nei documenti che li accompagnano.

d) Metodo di rilevamento
1) Metodi evento-specifici, basati sulla PCR quantitativa in tempo reale, convalidati per il granturco geneticamente modificato MON-87427-7;
2) convalidati dal laboratorio di riferimento dell’UE istituito con regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicati all’indirizzo https://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/method-validations;
3) materiale di riferimento: AOCS 0512-A2 (per MON-87427-7) e AOCS 0406-A (per la sua versione non geneticamente modificata), accessibili tramite la American Oil Chemists Society all’indirizzo https://www.aocs.org/technical-products/certified-reference-materials-crms/.

e) Identificatore unico
MON-87427-7.

f) Informazioni richieste a norma dell’allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della convenzione sulla diversità biologica
[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing-House), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g) Condizioni o restrizioni per l’immissione in commercio, l’uso o la manipolazione dei prodotti
Non applicabile.

h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all’allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati]

i) Requisiti relativi al monitoraggio successivo all’immissione in commercio dell’uso degli alimenti per il consumo umano
Non applicabile.

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