L’aggiunta di alcol al vino integra i reati di cui agli articoli 516 e 515 del Codice penale (ovvero articolo 517 quater del Codice penale qualora il fatto riguardi prodotti a denominazione d’origine protetta) e non la violazione amministrativa prevista dall’articolo 33, comma 2, della legge 82/2006 (vedi ora l’articolo 71 della legge 238/2016).
La sentenza si inserisce tra le decisioni che hanno riguardato un’articolata attività in forma di criminalità associata (articolo 416 del Codice penale) di sofisticazione vinicola attraverso l’aggiunta di alcool a vini di scarsa qualità per aumentarne la gradazione e immetterli sul mercato come vini di pregio, falsificando le fascette, le relative indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i relativi marchi e il contrassegno ministeriale previsto per i vini Doc e Docg.
La decisione è di interesse pratico al di là degli aspetti più tecnici di ordine normativo-interpretativo, che pure dovremo trattare, perché chiarisce come condotte di quel tipo determinano la commissione di reati, a prescindere dall’illecito amministrativo.
Il problema tecnico, di cui è bene che siano avvertiti gli organi di controllo al fine di evitare di sanzionare esclusivamente in via amministrativa fatti che invece devono essere qualificati anche come reato, dipende dal fatto che la normativa settoriale – nel caso dei vini, come negli altri casi di prodotti alimentari – contiene una disciplina che di volta in volta stabilisce le caratteristiche che un certo prodotto deve possedere, prevedendo eventualmente divieti all’uso di determinate sostanze, vuoi per ragioni di tutela della salute, vuoi – più spesso – per ragioni di genuinità qualitativa del prodotto a tutela degli interessi commerciali del consumatore. Peraltro, tale sovrapposizione di norme può creare incertezze interpretative nel decidere se le sanzioni amministrative delle condotte vietate prevalgano o meno, secondo il principio di specialità, sulla configurabilità di reati di frode commerciale. Ed è proprio questo l’aspetto affrontato dalla sentenza su cui dobbiamo soffermarci.
I giudici osservano che effettivamente tra la sfera applicativa dell’articolo 516 del Codice penale e la disciplina specifica dei vini vi è una certa sovrapposizione. Però, essa è soltanto parziale, con la conseguenza che, se un fatto rientra nella fattispecie penale, è questa a doversi applicare (eventualmente in concorso con l’illecito amministrativo). Come spiega la Cassazione: “Se, però, il soggetto pone in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli articoli 515 e 516 del Codice penale, allora non potrebbe escludersi l’applicazione di entrambe le discipline in relazione alle singole condotte realizzate”. Ed è, appunto, questo il caso in oggetto.
Infatti, il secondo comma del citato articolo 33 (illecito amministrativo) riguarda(va) l’impiego nella vinificazione di prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca. D’altra parte, la fattispecie dell’articolo 516 del Codice penale prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola (successiva) fase della commercializzazione. Ecco, allora, che rispetto alla condotta di commercializzazione (di vino adulterato) trova diretta (e specifica) applicazione l’articolo 516 del Codice penale. È vero, continua la Corte, che tale condotta potrebbe rientrare nel successivo articolo 35 della legge 82/2006, che però contiene una clausola di riserva a favore dell’ipotesi di reato.
La sentenza si riferisce a una normativa ormai abrogata dalla legge 238/2016. Conserva, però, il suo interesse perché la fattispecie equivalente a quella dell’articolo 33 citato si rinviene attualmente nell’articolo 71, comma 2, che a scanso di dubbi interpretativi contiene ora un’espressa clausola di riserva che privilegia la sanzione penale.
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Aggiunta di alcol al vino: è reato penale
Cassazione penale, sentenza n. 13767 del 4 aprile 2024 (udienza del 16 gennaio 2024 – riferimenti normativi: articoli 516 e 517 quater del Codice penale; articolo 33 della legge 82/2006)
L’aggiunta di alcol al vino integra i reati di cui agli articoli 516 e 515 del Codice penale (ovvero articolo 517 quater del Codice penale qualora il fatto riguardi prodotti a denominazione d’origine protetta) e non la violazione amministrativa prevista dall’articolo 33, comma 2, della legge 82/2006 (vedi ora l’articolo 71 della legge 238/2016).
La sentenza si inserisce tra le decisioni che hanno riguardato un’articolata attività in forma di criminalità associata (articolo 416 del Codice penale) di sofisticazione vinicola attraverso l’aggiunta di alcool a vini di scarsa qualità per aumentarne la gradazione e immetterli sul mercato come vini di pregio, falsificando le fascette, le relative indicazioni geografiche e le denominazioni di origine, i relativi marchi e il contrassegno ministeriale previsto per i vini Doc e Docg.
La decisione è di interesse pratico al di là degli aspetti più tecnici di ordine normativo-interpretativo, che pure dovremo trattare, perché chiarisce come condotte di quel tipo determinano la commissione di reati, a prescindere dall’illecito amministrativo.
Il problema tecnico, di cui è bene che siano avvertiti gli organi di controllo al fine di evitare di sanzionare esclusivamente in via amministrativa fatti che invece devono essere qualificati anche come reato, dipende dal fatto che la normativa settoriale – nel caso dei vini, come negli altri casi di prodotti alimentari – contiene una disciplina che di volta in volta stabilisce le caratteristiche che un certo prodotto deve possedere, prevedendo eventualmente divieti all’uso di determinate sostanze, vuoi per ragioni di tutela della salute, vuoi – più spesso – per ragioni di genuinità qualitativa del prodotto a tutela degli interessi commerciali del consumatore. Peraltro, tale sovrapposizione di norme può creare incertezze interpretative nel decidere se le sanzioni amministrative delle condotte vietate prevalgano o meno, secondo il principio di specialità, sulla configurabilità di reati di frode commerciale. Ed è proprio questo l’aspetto affrontato dalla sentenza su cui dobbiamo soffermarci.
I giudici osservano che effettivamente tra la sfera applicativa dell’articolo 516 del Codice penale e la disciplina specifica dei vini vi è una certa sovrapposizione. Però, essa è soltanto parziale, con la conseguenza che, se un fatto rientra nella fattispecie penale, è questa a doversi applicare (eventualmente in concorso con l’illecito amministrativo). Come spiega la Cassazione: “Se, però, il soggetto pone in essere una condotta complessiva che violi, per una parte, le norme della disciplina speciale e, per altra parte, diverse ed ulteriori norme ricavabili dagli articoli 515 e 516 del Codice penale, allora non potrebbe escludersi l’applicazione di entrambe le discipline in relazione alle singole condotte realizzate”. Ed è, appunto, questo il caso in oggetto.
Infatti, il secondo comma del citato articolo 33 (illecito amministrativo) riguarda(va) l’impiego nella vinificazione di prodotti non consentiti, quali alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall’uva fresca. D’altra parte, la fattispecie dell’articolo 516 del Codice penale prescinde da ogni attività di adulterazione del prodotto e attiene alla sola (successiva) fase della commercializzazione. Ecco, allora, che rispetto alla condotta di commercializzazione (di vino adulterato) trova diretta (e specifica) applicazione l’articolo 516 del Codice penale. È vero, continua la Corte, che tale condotta potrebbe rientrare nel successivo articolo 35 della legge 82/2006, che però contiene una clausola di riserva a favore dell’ipotesi di reato.
La sentenza si riferisce a una normativa ormai abrogata dalla legge 238/2016. Conserva, però, il suo interesse perché la fattispecie equivalente a quella dell’articolo 33 citato si rinviene attualmente nell’articolo 71, comma 2, che a scanso di dubbi interpretativi contiene ora un’espressa clausola di riserva che privilegia la sanzione penale.
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