La corretta definizione giuridica del veterinario ASL competente presso il macello è definita dal regolamento (UE) 2017/625 che, all’articolo 3, punto 32, recita quanto segue: «”veterinario ufficiale”: un veterinario designato dalle autorità competenti quale membro del personale o con altro inquadramento e adeguatamente qualificato a svolgere controlli ufficiali e altre attività ufficiali in conformità del presente regolamento e della normativa pertinente di cui all’articolo 1, paragrafo 2».
In merito al quesito relativo al calcolo della capacità oraria di macellazione, il secondo comma dell’articolo 14 del regolamento (CE) 1099/2009 stabilisce che gli operatori sottopongono, su richiesta, all’autorità competente, di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) 853/2004, per ciascun macello il numero massimo di animali per ora di ciascuna linea di macellazione; in linea di massima, i parametri da tenere in considerazione per un calcolo base per la capacità oraria di macellazione sono la capacità di stabulazione degli animali presso il macello, l’attrezzatura utilizzata per lo stordimento, il numero e sistemazione dei posti di lavoro per l’ispezione delle carni, il tempo stimato necessario per il controllo delle carni per ogni specie animale nonché la capienza dei locali frigoriferi.