La Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) assolve a una pluralità di obblighi informativi da parte dei soggetti interessati nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
In particolare, per quanto riguarda le attività in campo alimentare, con la presentazione della SCIA e del relativo allegato, l’operatore economico del settore alimentare assolve all’obbligo di notifica all’autorità sanitaria dello “stabilimento” (ai sensi della normativa comunitaria, anche un negozio o un’azienda agricola sono “stabilimenti”) da lui gestito e delle attività condotte.
La planimetria allegata e la descrizione delle attività (preparazione e stagionatura dei salumi), costituiscono elementi descrittivi che permettono all’autorità competente di pianificare i controlli ufficiali tenendo contro del rischio relativo attribuibile a quello stabilimento (è chiaro che tanto più numerose sono le attività esercitate, suscettibili di alterazione, e diversi gli alimenti trattati, maggiori i volumi lavorati e così via tanto maggiore sarà, in linea di massima, l’attenzione prestata in sede di controllo ufficiale). Si aggiunga che, se pure non faccia parte delle comunicazioni da inoltrare all’autorità al momento di presentare la SCIA, la predisposizione di adeguate procedure di gestione dell’igiene e della sicurezza delle produzioni rappresenta un requisito imprescindibile, qualsiasi attività si conduca.
In conclusione, è opportuno che nell’allegato alla SCIA vengano riportate nel dettaglio tutte le attività che vengono condotte presso uno stabilimento. Se del caso, l’operatore può presentare un’integrazione alla SCIA già prodotta secondo le modalità stabilite a livello regionale o locale, così da prevenire possibili contestazioni in sede di controllo ufficiale nel momento in cui avesse introdotto delle modifiche significative alla propria attività, laddove per “modifica significativa” si dovrebbe intendere qualsiasi cambiamento che avrebbe dovuto comportare un aggiornamento delle proprie procedure di gestione della sicurezza alimentare.