Vendita di olio al “tartufo bianco” aromatizzato chimicamente: è frode in commercio

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Cassazione penale, sentenza n. 11553 del 20 marzo 2023 (udienza del 17 novembre 2022 – riferimenti normativi: articolo 515 del Codice penale)

Costituisce il reato di frode in commercio (articolo 515 del Codice penale), eventualmente nella forma del tentativo, la vendita di bottiglie di olio al “tartufo bianco”, allorché l’aromatizzazione sia avvenuta per mezzo di ingrediente chimico, anziché con estratto direttamente dal tubero.

Con la vicenda in oggetto siamo dalle parti di una frode, come ritenuto dai giudici, che impegna sia la natura effettiva del prodotto – meglio, di uno dei suoi ingredienti – sia le modalità della sua rappresentazione. E, infatti, la frode consiste proprio nel far apparire un certo prodotto diverso da quello che è in realtà. Tuttavia, ciò non dipende solo da ciò che il prodotto è realmente, ma anche dalla modalità con cui viene presentato. E qui risiede il vero interesse della sentenza, che offre un’interpretazione rigorosa del caso.
Nel giudizio di merito, il titolare di una nota azienda produttrice di olio di oliva era stato condannato per frode in commercio per avere venduto a due supermercati delle confezioni di olio di oliva aromatizzato al tartufo bianco, mentre si era accertato che per insaporire l’olio erano stati utilizzati aromi chimici.
La Cassazione non ritiene decisiva della responsabilità la posizione frontale o meno dell’indicazione “Tartufo bianco”, quanto la sua stessa presenza in etichetta. Bisogna ricordare che in altre occasioni la giurisprudenza ha valorizzato proprio le modalità di presentazione, per esempio attraverso i caratteri utilizzati e/o la maggiore o minore visibilità del messaggio decettivo; ma nella specie ha potuto sorvolare su questo aspetto perché ha ritenuto ingannevole in sé la suddetta dicitura, peraltro espressa in caratteri grafici maggiorati e cromaticamente differenziati rispetto al restante corpo dell’etichetta.
Tale argomento serve a contestare la linea difensiva, che metteva in evidenza che la confezione recava anche l’indicazione “aromatizzato tartufo bianco”. La distinzione è sottile, ma chiara nel ragionamento della Corte. È vero che la sentenza di appello non aveva ritenuto ingannevole tale espressione. Tuttavia, il punto è che essa era per così dire sopravanzata nella percezione del consumatore dal riferimento diretto al tartufo, contenuto senza specificazioni nell’altra dicitura (“Tartufo bianco”). In altre parole, sembra di capire che l’avere anche segnalato in altra parte dell’etichetta l’aromatizzazione del prodotto non poteva annullare l’impressione immediata che il consumatore poteva legittimamente ritrarre dal richiamo puro e semplice all’uso del tartufo, cioè direttamente a tale tubero di gran pregio gastronomico.
Distinzione sottile, si diceva. In effetti, il riferimento all’aromatizzazione potrebbe di per sé non escludere l’utilizzo di un aroma chimico, anziché dell’essenza naturale di tartufo. In questo senso, tale indicazione potrebbe piuttosto apparire come un espediente per sottrarsi alla contestazione di frode (come quando in certe etichette la reale natura del prodotto viene indicata, ma in caratteri piccoli e poco visibili, subvalenti – secondo la giurisprudenza – rispetto al messaggio decettivo posto in bella vista e amplificato graficamente).
Non emerge dalla narrativa della sentenza un elemento che sarebbe stato importante per la decisione; non viene detto, cioè, se nell’elenco degli ingredienti fosse o meno indicata la presenza dell’aroma sintetico del tartufo. In caso positivo, sarebbe stato probabilmente difficile ravvisare la frode piuttosto che quella magnificazione di una certa qualità del prodotto, che sarebbe stata punibile non ai sensi dell’articolo 515 del Codice penale, ma dell’articolo 13 della legge 283/1962, disposizione oggi portante un illecito amministrativo. Se, però, come è probabile, visto che neppure la difesa ne fa menzione, non vi erano indicazioni di aromi chimici in etichetta, allora effettivamente si palesa la frode.

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