Da superamento delle cariche microbiche ad alimento nocivo

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Cassazione penale, sentenza n. 8969 del 2 marzo 2023 (riferimenti normativi: articolo 5, lettere c) e d), della legge 283/1962)

Nel caso di imputazione ai sensi della lettera c) dell’articolo 5 della legge 283/1962 per superamento delle cariche microbiche dell’alimento, il giudice può riqualificare il fatto ai sensi della successiva lettera d) come alimento nocivo.
Ai fini dell’esclusione dalla responsabilità per il reato non è sufficiente fornire la prova di essersi attenuti ai principali criteri operativi nello svolgimento dell’attività di impresa volti ad escludere il compimento di condotte idonee alla contaminazione dei generi alimentari prodotti, ma è necessario fornire, se non la prova positiva che l’avvenuta contaminazione si è verificata per fattori esulanti rispetto all’ambito della possibilità di intervento dei ricorrenti, quanto meno l’allegazione degli elementi, parimenti esulanti rispetto all’ambito di dominio finalistico dei soggetti onerati, che hanno determinato l’evento nonché gli elementi necessari all’accertamento di fatti e circostanze, altrimenti ignoti, che siano in astratto idonei, ove riscontrati, a configurare in concreto la causa di giustificazione.

Il legale rappresentante di un piccolo caseificio e il “casaro” lavoratore dipendente furono condannati alla pena di € 30.000 di ammenda e al risarcimento dei danni per la commercializzazione di un formaggio risultato contaminato da Escherichia coli, che aveva provocato dei disturbi in chi lo aveva consumato.
La prima questione affrontata dai giudici di legittimità ha riguardato la qualificazione giuridica del fatto. La contestazione originaria era quella del superamento delle cariche microbiche (articolo 5, lettera c), della legge 283/1962), ma dal momento che tale disposizione è applicabile soltanto allorché i limiti di carica siano stabiliti in appositi atti amministrativi, mancanti nella fattispecie, il tribunale aveva correttamente ritenuto sussistente la diversa ipotesi dell’alimento comunque nocivo di cui alla lettera d) della medesima norma. La nocività del formaggio era stata tratta dalla circostanza che il consumatore era stato male immediatamente dopo la sua ingestione e che il germe contaminante era compatibile con il malessere accusato.
Quanto al profilo di colpa questo è stato individuato innanzitutto nel non avere rispettato il termine di 60 giorni di maturazione prima della commercializzazione del prodotto, periodo di tempo che sarebbe stato sufficiente, ma anche necessario, per inibire il patogeno. Sembra invece piuttosto “forte” e scarsamente condivisibile in linea generale l’affermazione di principio secondo cui la dimostrazione di avere rispettato le buone prassi per la tutela della sicurezza alimentare non sarebbe sufficiente ad escludere la responsabilità per la contaminazione, dovendosi piuttosto fornire la prova in positivo o almeno l’allegazione di circostanze estranee alla propria possibilità di controllo e idonee a determinare l’accertata non conformità.

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