Detenzione per la vendita di latte con aflatossine M1 in quantità superiore ai limiti regolamentari

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 1444 del 17 gennaio 2023 (udienza del 7 settembre 2022 – riferimenti normativi: articolo 440 del codice penale; articolo 5 della legge 283/1962)

La detenzione per la vendita di latte con presenza di aflatossine M1 in quantità superiore ai limiti regolamentari costituisce il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 e non quello di cui all’articolo 440 del codice penale, salvo che non sia provato in concreto il pericolo per la salute pubblica.

A seguito dell’accertamento che presso un consorzio lattiero-caseario era pronto per l’immissione al consumo del latte miscelato con altro latte contaminato da aflatossine M1 in quantità superiore al valore soglia, il pubblico ministero contestava ai responsabili del consorzio il delitto di cui all’articolo 440 del codice penale per avere adulterato la sostanza alimentare, rendendola pericolosa per la salute pubblica. Viceversa, il tribunale riqualificava il fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962 in quanto non era stata dimostrata in concreto la pericolosità dell’alimento. Il pubblico ministero ricorreva in Cassazione contro la sentenza. La Corte, richiamandosi alla consolidata giurisprudenza, ha respinto il ricorso, confermando la decisione del primo giudice, ritenendo corretta la motivazione della sentenza impugnata.
Si tratta di decisione ineccepibile perché conforme ai principi in materia. È, infatti, ampiamente noto che i valori soglia non sono indici di pericolosità del prodotto, bensì sono posti in via precauzionale nei confronti di elementi non innocui o di cui si sospetta la nocività, ma non in termini rigorosamente scientifici quanto alla loro effettiva dannosità per la salute, anche con la finalità di evitare deleteri effetti di accumulo. Pertanto, un prodotto alimentare che supera quei limiti è senz’altro non commercializzabile e la sua produzione/commercializzazione integra la fattispecie dell’articolo 5 della legge 283/1962. Al contrario, sussiste il ben più grave reato di cui all’articolo 440 del codice penale allorché l’alimento sia non solo adulterato, ma altresì ne sia accertata in concreto la pericolosità per la salute, sebbene non occorra la prova aggiuntiva che la sua ingestione abbia determinato un danno a qualcuno.
Ricorda, infatti, la Cassazione che “la nozione di pericolo per la salute pubblica va oltre la semplice finalità di prevenzione propria delle contravvenzioni e implica l’accertamento di un nesso tra consumo e danno alla salute fondato, quanto meno, su rilievi statistici o dati scientifici che valgano a costituire un rapporto tra i due fatti in termini di probabilità”. E ciò può avvenire di regola soltanto attraverso mirate analisi e controanalisi, che riconoscano il prodotto come nocivo o pericoloso per la salute.
Questo accertamento era, invece, mancato nella specie, essendo stata – erroneamente – valutata la pericolosità sulla mera base del superamento del limite prefissato (sebbene di cinque volte). Indiziariamente, si può aggiungere, un considerevole superamento della soglia, come in questo caso, poteva far sospettare che l’alimento fosse realmente pericoloso nel senso che si è detto. Tale circostanza, essenziale per la qualificazione del fatto proposta dall’accusa, avrebbe però dovuto essere corroborata da ulteriori elementi, come per esempio una valutazione statistico-scientifica da parte di un esperto. Tanto più che, segnala la Corte, “secondo determinati studi, negli Stati Uniti, il limite massimo di livelli di aflatossine M1 nel latte si individua ed è indicato come più elevato di dieci volte rispetto a quello fissato, per il nostro ordinamento, in sede comunitaria”.
A supporto delle proprie considerazioni, la Cassazione ha citato un caso, ben diverso dal presente, in cui rettamente era stata ritenuta la pericolosità dell’alimento. Si trattava dell’uso massiccio e incontrollato di antibiotici nell’acqua destinata all’abbeverata di fagiani, riscontrato in sede di analisi e di controanalisi, che era stato considerato idoneo a provocare intolleranze nei consumatori e farmacoresistenza, con conseguenze notevolmente gravi per la loro salute. In tal modo erano stati dimostrati i due elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 440 del codice penale, ossia l’adulterazione delle carni di fagiano (per effetto dell’abbeveraggio degli animali con acqua contaminata), come pure la loro conseguente effettiva pericolosità.
Venendo al caso in oggetto, la Corte ha, infine, spiegato che per l’integrazione dell’articolo 5, lettera d), della legge citata non è richiesto che le sostanze alimentari insudiciate o invase da parassiti o alterate siano anche nocive. Infatti, il riferimento alla “nocività”, contenuto in detta disposizione, costituisce una fattispecie di chiusura, tale per cui il reato sussiste se la sostanza alimentare è comunque (e provatamente) nociva. In mancanza, però, il reato sussiste se ricorre anche soltanto una o più delle altre condizioni vietate (invasione di parassiti, insudiciamento, alterazione), pur indipendentemente dalla nocività, secondo una soglia anticipata di tutela tipica delle fattispecie contravvenzionali.

Edicola web

Ti potrebbero interessare