Indizi di reato emersi durante controlli amministrativi, è necessario dare gli avvisi di garanzia difensiva

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Tribunale di Torino, sentenza n. 591 del 21 febbraio 2023 (riferimenti normativi: articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e articoli 56 e 515 del codice penale)

Nel caso in cui durante un’attività ispettiva di controllo, che ha di per sé natura amministrativa, emergano indizi di reato (nella specie, tentata frode in commercio per omessa indicazione del reale stato fisico all’origine di prodotto alimentare), devono essere dati gli avvisi di garanzia difensiva di cui all’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale. In caso contrario, gli atti compiuti dall’organo accertatore sono inutilizzabili nel processo penale.

La decisione del Tribunale torinese pone una questione estremamente importante, tanto sul piano del diritto, quanto sul piano delle prassi operative. Merita, pertanto, un commento particolarmente attento, anche perché – come si vedrà – essa, pur partendo da presupposti corretti, ne fa una applicazione distorta, foriera di equivoci e di conclusioni assolutorie a nostro avviso errate e, perciò, da evitare.
Nel caso di specie, la Polizia municipale della Città di Torino eseguiva una “ispezione amministrativa di luoghi diversi dalla privata dimora” ai sensi dell’articolo 13 della legge 689/1981 presso un noto esercizio di bar pasticceria. In tale occasione riscontrava la presenza di alimenti congelati (salatini e pasticcini) riposti in colonne-frigo all’interno del laboratorio. Controllava poi il menù, da cui risultava la mancata indicazione dell’originario stato fisico del prodotto. Ne seguiva la denuncia dei titolari per tentata frode in commercio e l’emissione di decreto penale di condanna. In sede di giudizio dibattimentale, a seguito di opposizione al decreto del Gip, la difesa eccepiva il mancato avviso agli indagati previsto dall’articolo 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale e la conseguente inutilizzabilità degli atti di accertamento compiuti. Il giudice ha accolto tale impostazione e, per conseguenza, ha assolto gli imputati, escludendo che gli ispettori potessero essere sentiti in qualità di testimoni sull’attività compiuta. Tale ultima asserzione è corretta, in quanto – posto che gli atti fossero inutilizzabili per omissione degli avvisi difensivi (in particolare quello della facoltà di farsi assistere da un difensore) – tale violazione non poteva essere aggirata tramite l’assunzione testimoniale. Viceversa, è proprio il presupposto dell’inutilizzabilità dell’atto ispettivo che appare erroneo.
Tutto riposa sulla (corretta) interpretazione e applicazione dell’articolo 220 delle disposizioni di attuazione. Per la verità, il dettato legislativo è chiaro e non si presta ad equivoci. Stabilisce, infatti, la disposizione che, quando nel corso di attività (amministrativa) compiuta dagli organi di controllo (in materia alimentare come in qualsiasi altro settore) emergano “indizi di reato”, l’attività deve proseguire nell’osservanza delle norme (in particolare, quelle di garanzia) del codice di procedura penale. Sebbene non ci sia alcuna disposizione che definisca cosa debba intendersi per “indizio” di reato, è da considerare pacifico che a far scattare l’obbligo non è sufficiente qualsiasi generico sospetto di reato e occorre invece che siano stati raccolti sufficienti e concreti elementi del fatto che un reato è stato commesso. È da quel momento, non prima, che l’organo accertatore viene ad operare in qualità di polizia giudiziaria, anche se l’attività è iniziata nell’ambito amministrativo. L’articolo 220 citato è, dunque, una norma di raccordo tra ispezione amministrativa e accertamento penale, con l’implicazione del rispetto delle garanzie difensive in presenza di “indizi reato”.
Pur non citandolo, il Tribunale ha evidentemente avuto come riferimento proprio l’articolo 220. E, però, la successione dei fatti non è coerente con le conclusioni assunte.
Come si è visto nell’esposizione della vicenda, la Polizia locale ha prima accertato che nel laboratorio vi erano alcuni alimenti congelati (fatto che ovviamente non costituisce in sé reato) e ha poi verificato che il menù ovvero il cartello informativo non davano conto del fatto che i salatini e pasticcini offerti ai consumatori erano congelati all’origine. A quel punto, si concretizzava l’indizio del reato di (tentata) frode commerciale. Di conseguenza, da quel momento la polizia locale aveva l’obbligo di dare gli avvisi di rito.
Il fatto è che gli ispettori non hanno compiuto altre attività che richiedessero di dare all’indagato gli avvisi, come sarebbe stato necessario se, per esempio, avessero proceduto al sequestro della merce (cosa non avvenuta). L’errore del Tribunale è, dunque, quello di avere fatto retroagire ad un momento anteriore (ma quale ?!) l’insorgenza dell’obbligo, dichiarando inutilizzabili degli atti ispettivi che, per contro, erano tutti rimasti all’interno della fase amministrativa.
Il giudice cade in un altro equivoco quando evoca l’irripetibilità dell’atto. Nell’ottica del giudicante, ciò serve, infatti, a richiamare l’articolo 354 del codice di procedura penale (che riguarda gli accertamenti urgenti sui luoghi o sulle cose), trattandosi di beni deperibili. Ergo, la necessità degli avvisi (l’articolo 114 delle disposizioni attuative richiama, infatti, l’articolo 354 del codice di procedura penale). L’equivoco è, però, duplice. Da una parte, un alimento congelato non può dirsi “deperibile” nel senso in cui il termine deve essere inteso secondo la normativa alimentare; dall’altro, il riferimento appare privo di senso nella misura in cui non è stata fatta né era prevista alcuna analisi di laboratorio.
Ora, se è bene che gli organi accertatori non dimentichino l’esistenza dell’articolo 114 delle disposizioni di attuazione, sarebbe altrettanto auspicabile che questa norma non sia invocata a sproposito.

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