È legittima la restituzione, previa etichettatura ex novo, di prodotti alimentari (nella specie cosce di suino destinate alla produzione di prosciutto Dop) recanti etichetta mendace, ma genuini, posto che il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall’articolo 324, comma settimo, del codice di procedura penale nei casi di confisca obbligatoria di cui all’articolo 240, comma secondo, del codice penale, non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall’articolo 474 bis del codice penale, cui fa rinvio l’articolo 517 quater del codice penale.
Ciò non impedisce, tuttavia, che le esigenze sottese al mantenimento del vincolo a fini cautelari sui prodotti in questione possano comunque essere salvaguardate attraverso la conversione del sequestro probatorio in preventivo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 262, terzo comma, del codice di procedura penale, per la cui eventuale richiesta dovrà attivarsi il pubblico ministero.
Nella vicenda qui presentata, il Gip presso il Tribunale di Mantova aveva respinto la richiesta di dissequestro in relazione al sequestro probatorio su cosce ottenute dalla macellazione di suini provenienti dal proprio allevamento pronte per essere commercializzate come prosciutti a denominazione di origine protetta, ritenendo che permanessero le esigenze probatorie in ragione degli ulteriori accertamenti necessari a verificarne le caratteristiche sotto l’aspetto genetico, previste dai disciplinari imposti dai Consorzi Dop, e che al contempo fosse di ostacolo alla loro restituzione il fatto che fossero beni destinati, ove non privati del marchio Dop, alla confisca obbligatoria ai sensi degli articoli 517 quater e 474 bis del codice penale.
Va premesso che con ogni probabilità il caso in questione è uno dei molteplici casi analoghi che hanno formato oggetto di un’imponente indagine dell’ Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari (Icqrf) su svariati allevamenti di suini del Centro-Nord Italia, che aveva accertato una diffusa prassi illecita consistita nell’utilizzo di suini Duroc, importati dall’Olanda, per la produzione di prosciutti a denominazione d’origine protetta, in quanto i disciplinari del Prosciutto crudo di San Daniele, di Parma e di Cuneo non ammettono tale genetica. La ragione di tale scelta della materia prima era dettata, come al solito, da ragioni economiche: il Duroc, infatti, ha una capacità di accrescimento notevolmente superiore a quella del suino ammesso dai suddetti disciplinari, ciò comportando un proporzionale risparmio dei costi del mangime per l’allevamento degli animali, oltre alla possibilità di avere un ciclo produttivo più breve di circa due mesi, che moltiplica i profitti (si è detto, inoltre, che il prosciutto derivante da genetica Duroc era preferito dal mercato, risultando più magro).
Quest’anticipazione nel raggiungimento del peso necessario per la macellazione, al fine dell’inserimento nel circuito Dop dei prosciutti, presentava l’inconveniente che gli animali erano ponderalmente pronti per la macellazione parecchie settimane prima del raggiungimento dell’età prescritta dai disciplinari. Per mascherare questa incongruenza, sui registri di stalla erano annotate date di nascita dei suinetti anteriori a quelle effettive. Detto questo, i prosciutti che ne derivavano erano perfettamente genuini, solo che non potevano essere spacciati per prosciutti Dop.
La Corte ha accolto il ricorso in punta di diritto con due considerazioni. La prima è che il Gip non aveva motivato adeguatamente le ragioni del mantenimento del sequestro, in quanto il riferimento a eventuali indagini “che potrebbero riguardare l’aspetto genetico” è apparso eccessivamente generico (a parte il fatto che la genetica dei suini utilizzati poteva dirsi già adeguatamente accertata senza necessità di analisi specifiche). La seconda – se tralasciamo i profili più squisitamente tecnico-giuridici – è in sostanza che i prodotti alimentari sequestrati erano, sì, non commerciabili come appartenenti alla Dop, tuttavia non erano pericolosi per la salute, ragion per cui avrebbero potuto essere commercializzati eliminando o evitando il riferimento alla Dop (attraverso la smarchiatura).
La Cassazione aggiunge, però, che se, da una parte, il sequestro non poteva essere legittimamente mantenuto a fini di prova, ciò, dall’altra, non impediva la sua conversione in sequestro preventivo su iniziativa del pubblico ministero, ove permanessero ragioni cautelari che lo giustificassero.
La decisione è sicuramente condivisibile. La frode in commercio consiste nel presentare o nel far apparire, anche implicitamente, un prodotto per quello che non è, in questo caso sotto l’aspetto della qualità. Ciò non significa, però, automaticamente che quel prodotto non possa essere venduto ove l’informazione commerciale venga corretta e adeguata alle aspettative del consumatore. Con la conseguenza che il prodotto sequestrato può essere commercializzato con un’etichettatura appropriata. Il caso è diverso dal sequestro di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati (esempio dedotto dalla difesa), per i quali la confisca è obbligatoria in ragione della loro potenziale pericolosità per la salute, o comunque per la loro “intrinseca” e non emendabile non conformità. In questi casi, infatti, si dispone la distruzione della merce irregolare. Ciò non accade per quei prodotti (alimentari nella specie) che possono essere, per così dire, “recuperati” attraverso la regolarizzazione dell’etichettatura (ed è quanto è previsto espressamente per il “Made in Italy” dall’articolo 4, comma 49, della legge 350/2003).
Home » Conversione del sequestro probatorio in preventivo, la richiesta deve arrivare dal pubblico ministero
Conversione del sequestro probatorio in preventivo, la richiesta deve arrivare dal pubblico ministero
Cassazione penale, sentenza n. 20739 del 27 maggio 2022 (riferimenti normativi: articoli 240, 474 bis e 517 quater del codice penale e 324 del codice di procedura penale)
È legittima la restituzione, previa etichettatura ex novo, di prodotti alimentari (nella specie cosce di suino destinate alla produzione di prosciutto Dop) recanti etichetta mendace, ma genuini, posto che il divieto assoluto di revoca del sequestro previsto dall’articolo 324, comma settimo, del codice di procedura penale nei casi di confisca obbligatoria di cui all’articolo 240, comma secondo, del codice penale, non può essere esteso automaticamente alle ipotesi previste dall’articolo 474 bis del codice penale, cui fa rinvio l’articolo 517 quater del codice penale.
Ciò non impedisce, tuttavia, che le esigenze sottese al mantenimento del vincolo a fini cautelari sui prodotti in questione possano comunque essere salvaguardate attraverso la conversione del sequestro probatorio in preventivo, in conformità a quanto previsto dall’articolo 262, terzo comma, del codice di procedura penale, per la cui eventuale richiesta dovrà attivarsi il pubblico ministero.
Nella vicenda qui presentata, il Gip presso il Tribunale di Mantova aveva respinto la richiesta di dissequestro in relazione al sequestro probatorio su cosce ottenute dalla macellazione di suini provenienti dal proprio allevamento pronte per essere commercializzate come prosciutti a denominazione di origine protetta, ritenendo che permanessero le esigenze probatorie in ragione degli ulteriori accertamenti necessari a verificarne le caratteristiche sotto l’aspetto genetico, previste dai disciplinari imposti dai Consorzi Dop, e che al contempo fosse di ostacolo alla loro restituzione il fatto che fossero beni destinati, ove non privati del marchio Dop, alla confisca obbligatoria ai sensi degli articoli 517 quater e 474 bis del codice penale.
Va premesso che con ogni probabilità il caso in questione è uno dei molteplici casi analoghi che hanno formato oggetto di un’imponente indagine dell’ Ispettorato centrale della Tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei Prodotti agroalimentari (Icqrf) su svariati allevamenti di suini del Centro-Nord Italia, che aveva accertato una diffusa prassi illecita consistita nell’utilizzo di suini Duroc, importati dall’Olanda, per la produzione di prosciutti a denominazione d’origine protetta, in quanto i disciplinari del Prosciutto crudo di San Daniele, di Parma e di Cuneo non ammettono tale genetica. La ragione di tale scelta della materia prima era dettata, come al solito, da ragioni economiche: il Duroc, infatti, ha una capacità di accrescimento notevolmente superiore a quella del suino ammesso dai suddetti disciplinari, ciò comportando un proporzionale risparmio dei costi del mangime per l’allevamento degli animali, oltre alla possibilità di avere un ciclo produttivo più breve di circa due mesi, che moltiplica i profitti (si è detto, inoltre, che il prosciutto derivante da genetica Duroc era preferito dal mercato, risultando più magro).
Quest’anticipazione nel raggiungimento del peso necessario per la macellazione, al fine dell’inserimento nel circuito Dop dei prosciutti, presentava l’inconveniente che gli animali erano ponderalmente pronti per la macellazione parecchie settimane prima del raggiungimento dell’età prescritta dai disciplinari. Per mascherare questa incongruenza, sui registri di stalla erano annotate date di nascita dei suinetti anteriori a quelle effettive. Detto questo, i prosciutti che ne derivavano erano perfettamente genuini, solo che non potevano essere spacciati per prosciutti Dop.
La Corte ha accolto il ricorso in punta di diritto con due considerazioni. La prima è che il Gip non aveva motivato adeguatamente le ragioni del mantenimento del sequestro, in quanto il riferimento a eventuali indagini “che potrebbero riguardare l’aspetto genetico” è apparso eccessivamente generico (a parte il fatto che la genetica dei suini utilizzati poteva dirsi già adeguatamente accertata senza necessità di analisi specifiche). La seconda – se tralasciamo i profili più squisitamente tecnico-giuridici – è in sostanza che i prodotti alimentari sequestrati erano, sì, non commerciabili come appartenenti alla Dop, tuttavia non erano pericolosi per la salute, ragion per cui avrebbero potuto essere commercializzati eliminando o evitando il riferimento alla Dop (attraverso la smarchiatura).
La Cassazione aggiunge, però, che se, da una parte, il sequestro non poteva essere legittimamente mantenuto a fini di prova, ciò, dall’altra, non impediva la sua conversione in sequestro preventivo su iniziativa del pubblico ministero, ove permanessero ragioni cautelari che lo giustificassero.
La decisione è sicuramente condivisibile. La frode in commercio consiste nel presentare o nel far apparire, anche implicitamente, un prodotto per quello che non è, in questo caso sotto l’aspetto della qualità. Ciò non significa, però, automaticamente che quel prodotto non possa essere venduto ove l’informazione commerciale venga corretta e adeguata alle aspettative del consumatore. Con la conseguenza che il prodotto sequestrato può essere commercializzato con un’etichettatura appropriata. Il caso è diverso dal sequestro di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione o alterati (esempio dedotto dalla difesa), per i quali la confisca è obbligatoria in ragione della loro potenziale pericolosità per la salute, o comunque per la loro “intrinseca” e non emendabile non conformità. In questi casi, infatti, si dispone la distruzione della merce irregolare. Ciò non accade per quei prodotti (alimentari nella specie) che possono essere, per così dire, “recuperati” attraverso la regolarizzazione dell’etichettatura (ed è quanto è previsto espressamente per il “Made in Italy” dall’articolo 4, comma 49, della legge 350/2003).
Edicola web
Ti potrebbero interessare
Il paradosso della plastica riciclata
Salumi di tipo ‘comune’: aggiornata la disciplina italiana
Più shelf life con i composti bioattivi
Ancora sul disegno di legge ‘Lollobrigida’