Listeria monocytogenes, quando nei prodotti immessi sul mercato si applica il limite della tolleranza zero

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Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 30 giugno 2022, causa C-51/21 (riferimenti normativi: regolamenti (CE) 2073/2005 e 178/2002)

Il combinato disposto dell’articolo 3, paragrafo 1, e dell’allegato I, capitolo 1, punto 1.2, del regolamento (CE) 2073/2005 deve essere interpretato nel senso che, qualora il produttore non sia in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che, durante tutto il loro periodo di conservabilità, i prodotti alimentari non supereranno il limite di 100 ufc/g relativamente alla presenza di Listeria monocytogenes, il limite che impone l’assenza di rilevamento di Listeria monocytogenes in 25 g del prodotto alimentare in questione, previsto al citato punto 1.2 del detto allegato I, non si applica ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità.

Il caso che ha determinato il Tribunale amministrativo di Tallinn (Estonia) a sollevare la questione di pregiudizialità sull’interpretazione corretta da dare alle disposizioni sopra citate del regolamento (CE) 2073/2005 (relativo ai criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari) ha riguardato la controversia che ha opposto un’azienda operante nel settore dei prodotti ittici e l’autorità di controllo. Più precisamente, quest’ultima aveva ingiunto all’azienda di sospendere l’attività in due siti e di ritirare il prodotto già immesso sul mercato in seguito al ripetuto ritrovamento di Listeria monocytogenes, in quanto il produttore non era stato in grado di dimostrare che l’alimento non avrebbe presentato un valore di Listeria superiore a 100 ufc/g per tutta la durata della sua conservabilità.
La Corte di Giustizia – e prima di essa il giudice del rinvio – si è trovata di fronte a una vera e propria lacuna normativa del regolamento (CE) 2073/2005, che ha ritenuto di potere/dovere superare con un’interpretazione sistematica, coinvolgendo il regolamento (CE) 178/2002 che, com’è noto, fissa i principi generali in materia di sicurezza alimentare (di cui, quindi, la sicurezza microbiologica costituisce un aspetto particolare).
Il punto è il seguente. L’allegato I del regolamento (CE) 2073/2005 stabilisce un limite di accettabilità per Listeria monocytogenes pari a 100 ufc/g se il produttore è in grado di dimostrare che il prodotto non supererà tale valore durante il periodo di conservabilità. Viceversa, Listeria monocytogenes deve essere assente in 25 g di prodotto prima che esso non sia più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare (OSA), se questi non è in grado di dimostrare la sussistenza della condizione precedente. Ma, allora, se e quale limite si applica se il prodotto è già stato immesso in commercio, come nel caso di specie (e posto che, secondo l’autorità di controllo, l’OSA non aveva dimostrato che non sarebbe stato superato il limite delle 100 ufc/g durante la sua shelf-life)?
Evidentemente, il regolamento in parola non offre una risposta, perché l’ipotesi non è normata; ma la Corte una risposta la deve fornire, sia essa positiva o negativa. Ecco che interviene la necessità di una interpretazione di sistema, in particolare tramite il riferimento ai principi generali in materia di sicurezza alimentare enunciati dal regolamento (CE) 178/2002. Più precisamente, ricorda la Corte, l’articolo 14, paragrafo 8, precisa che le autorità nazionali competenti possono adottare «provvedimenti appropriati» per imporre restrizioni all’immissione sul mercato o per disporre il ritiro dal mercato degli alimenti che, nonostante la loro conformità a specifiche disposizioni del diritto dell’Unione, danno a tali autorità motivi oggettivi di sospettare che tali alimenti sono a rischio. Inoltre, l’articolo 3 del regolamento (CE) 2073/2005 stabilisce che gli OSA, al fine di garantire la sicurezza microbiologica del prodotto, «adottano provvedimenti, in ogni fase della produzione, della lavorazione e della distribuzione, inclusa la vendita al dettaglio».
Ne deriva, secondo la conclusione della Corte, che: «L’applicazione del limite di tolleranza zero ai prodotti alimentari che sono stati immessi sul mercato senza che il produttore abbia dimostrato, con soddisfazione dell’autorità competente, che durante il loro periodo di conservabilità i prodotti stessi non supereranno il limite di 100 ufc/g, può quindi costituire un “provvedimento appropriato” ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 8, del regolamento (CE) 178/2002», considerato anche il fatto che il regolamento (CE) 2073/2005 non contiene disposizioni sulle azioni che l’autorità può intraprendere in caso di inosservanza delle prescrizioni ivi stabilite.
Per rendere più perspicua la decisione, che potrebbe per certi versi apparire contraddittoria, è opportuna una delucidazione.
La Corte non colma direttamente la lacuna che insidia – a nostro avviso – la coerenza dell’allegato I del regolamento (CE) 2073/2005 (rispetto al principio di sicurezza alimentare, che pure esso stesso postula). Non lo fa perché l’allegato stabilisce chiaramente che l’assenza di Listeria monocytogenes riguarda il prodotto soltanto prima che sia commercializzato. Evidentemente, in tal caso l’OSA non può immettere l’alimento sul mercato, ma per il resto Listeria monocytogenes può essere presente (seppure entro certi limiti). Quindi, si può dire che con riguardo al regolamento (CE) 2073/2005 l’OSA aveva ragione, posto che non risultava superato il limite di 100 ufc/g.
In realtà, come si capisce dalla motivazione, la Corte gli dà torto, argomentando che l’autorità di controllo aveva correttamente adottato il provvedimento di sospensione dell’attività fino a quando l’OSA non avesse fornito la prova dell’eliminazione della contaminazione. Tale risultato è raggiunto, però, abbandonando il campo (sterile, da questo punto di vista) del regolamento oggetto del rinvio pregiudiziale e dirottando sulla applicabilità del regolamento (CE) 178/2002, così superando un’impasse altrimenti irresolubile, con i conseguenti rischi per la sicurezza dei consumatori.

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