Nella convalida di un sequestro probatorio, eseguito di iniziativa e in via d’urgenza da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero può qualificare il fatto di reato in maniera difforme rispetto alla prospettazione offerta dalla polizia giudiziaria.
In sede di riesame del decreto di convalida il tribunale non deve compiere una valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza, ma soltanto che vi siano elementi sufficienti a giustificare il sequestro.
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero del sequestro probatorio di 46 kg di carne eseguito dalla Polizia giudiziaria nei confronti del titolare di una macelleria per le cattive condizioni igienico-sanitarie in cui il prodotto era conservato, ipotizzando la violazione dell’articolo 5, lettere b) e d), della legge 283/1962.
La difesa aveva eccepito sia in merito alla riqualificazione dei fatti operata dal pubblico ministero rispetto a quella denunciata dall’organo di accertamento ai sensi della lettera b), sia la mancata valutazione della fondatezza dell’accusa.
Premesso che le carni si presentavano al momento del sopralluogo “in stato di precaria congelazione all’interno di un congelatore a pozzetto con residui di brina e sudiciume e di cattiva conservazione all’interno di una cella frigo intrisa di sporcizia, con presenza di ruggine e di incrostazioni lungo le pareti ed i telai”, è piuttosto sulle condizioni di legittimità del sequestro che la Corte si è soffermata ed è questo il tema che qui interessa commentare.
Orbene, quanto al primo punto, i giudici hanno osservato che la qualificazione giuridica del fatto relazionato dalla Polizia giudiziaria spetta all’autonomia del pubblico ministero, che è dominus dell’azione penale, senza che occorra una specifica motivazione delle ragioni in base alle quali questi si discosti dalla prospettazione dell’organo di controllo (peraltro, in questo caso, solo parzialmente e additivamente), né che il pubblico ministero sia tenuto ad articolare un compiuto addebito di responsabilità, “purché emerga chiaramente che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti alla fattispecie astratta del reato ipotizzato che ne legittimi l’apprensione ai fini della ricerca della prova”.
Quanto alla seconda doglianza difensiva, si è precisato che, dovendo pronunciarsi soltanto sul cosiddetto fumus di reato, ossia sulla conferenza degli elementi di fatto addotti a sostegno del sequestro, il tribunale non doveva scendere a valutare nel merito la fondatezza dell’accusa, ma soltanto se questa era idonea a giustificare l’apprensione del bene, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, nel che consiste la funzione del sequestro probatorio, finalità che era stata motivata nel caso di specie. Anzi, si aggiunge, il tribunale era pure legittimato a integrare la motivazione del pubblico ministero contenuta nel decreto di convalida del sequestro, proprio perché non totalmente assente.
Inoltre, il fondamento del sequestro probatorio non “concerne l’esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto di elementi tali da configurare l’astratta configurabilità di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e la fattispecie criminosa, di procedere alla sua acquisizione”.
A questo punto, conviene fare un breve inciso. Non sempre la funzione probatoria ovvero preventiva di un sequestro operato dalla Polizia giudiziaria (o dal pubblico ministero) è chiaramente discriminabile, in quanto le due funzioni tendono spesso a sovrapporsi. Se consideriamo il caso in esame, possiamo notare che la Polizia giudiziaria ha privilegiato la funzione probatoria del sequestro (evidentemente nella prospettiva di un possibile approfondimento analitico sulla carne sequestrata). D’altra parte, il sequestro aveva implicitamente anche una finalità preventiva, ossia quella di impedire che il prodotto non conforme fosse smerciato, e la Polizia giudiziaria avrebbe potuto qualificare il sequestro come preventivo, con la conseguenza della necessità del vaglio del Gip e non solo del pubblico ministero, come nel caso del sequestro probatorio. Tuttavia, anche se fosse stata questa la strada scelta dalla Polizia giudiziaria, il Pubblico ministero avrebbe potuto legittimamente ri-qualificare il sequestro come probatorio rispetto alla finalità ritenuta prevalente.
Un’ultima questione di particolare interesse riguarda il parametro della proporzionalità del provvedimento cautelare rispetto allo scopo processuale che l’autorità si prefigge. Infatti, la giurisprudenza è ormai orientata, anche in virtù delle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nel senso che il provvedimento che limita i diritti della persona (in questo caso quello di proprietà dei beni) non deve essere esorbitante rispetto alle finalità perseguita, quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con mezzi meno invasivi.
Sul punto la Cassazione ha negato che il sequestro potesse definirsi “indiscriminato”, e quindi illegittimo sotto questo aspetto, come lamentato dalla difesa, anche perché le carni mal conservate erano chiaramente destinate al commercio: “intanto, infatti, può ritenersi trasgredito, in relazione all’acquisizione di tutti gli esemplari della medesima produzione o ai prodotti di un medesimo esercizio commerciale, il principio di proporzionalità e adeguatezza in quanto l’accertamento tecnico degli stessi può essere efficacemente compiuto anche attraverso l’esame di un campione rappresentativo.” E qui si può, appunto, notare come al sequestro fosse implicitamente attribuita una funzione preventiva, oltre a quella esplicita di carattere probatorio. Nel contempo, sul piano dell’utilità probatoria, spetta alla autonomia e discrezionalità del pubblico ministero, almeno entro limiti di ragionevolezza, decidere se far eseguire le analisi di laboratorio su tutta o parte della merce irregolare. Che poi successivamente il pubblico ministero ritenga di non procedere ad alcuna analisi di laboratorio rientra in una strategia processuale non sindacabile sul piano della legittimità, tantomeno in un caso come questo in cui, da una parte, il cattivo stato di conservazione non abbisogna per giurisprudenza costante di un accertamento tecnico e, dall’altra, la merce doveva comunque essere tolta dal mercato e destinata alla distruzione.
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Sequestro probatorio e qualificazione del fatto di reato
Cassazione penale, sentenza n. 19455 del 18 maggio 2022 (udienza del 12 aprile 2022 – riferimenti normativi: articolo 5, lettere b) e d), della legge 283/1962; articoli 354 e 355 del codice di procedura penale)
Nella convalida di un sequestro probatorio, eseguito di iniziativa e in via d’urgenza da parte della polizia giudiziaria, il pubblico ministero può qualificare il fatto di reato in maniera difforme rispetto alla prospettazione offerta dalla polizia giudiziaria.
In sede di riesame del decreto di convalida il tribunale non deve compiere una valutazione della gravità degli indizi di colpevolezza, ma soltanto che vi siano elementi sufficienti a giustificare il sequestro.
La Cassazione si è pronunciata sul ricorso presentato contro l’ordinanza del tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di convalida emesso dal pubblico ministero del sequestro probatorio di 46 kg di carne eseguito dalla Polizia giudiziaria nei confronti del titolare di una macelleria per le cattive condizioni igienico-sanitarie in cui il prodotto era conservato, ipotizzando la violazione dell’articolo 5, lettere b) e d), della legge 283/1962.
La difesa aveva eccepito sia in merito alla riqualificazione dei fatti operata dal pubblico ministero rispetto a quella denunciata dall’organo di accertamento ai sensi della lettera b), sia la mancata valutazione della fondatezza dell’accusa.
Premesso che le carni si presentavano al momento del sopralluogo “in stato di precaria congelazione all’interno di un congelatore a pozzetto con residui di brina e sudiciume e di cattiva conservazione all’interno di una cella frigo intrisa di sporcizia, con presenza di ruggine e di incrostazioni lungo le pareti ed i telai”, è piuttosto sulle condizioni di legittimità del sequestro che la Corte si è soffermata ed è questo il tema che qui interessa commentare.
Orbene, quanto al primo punto, i giudici hanno osservato che la qualificazione giuridica del fatto relazionato dalla Polizia giudiziaria spetta all’autonomia del pubblico ministero, che è dominus dell’azione penale, senza che occorra una specifica motivazione delle ragioni in base alle quali questi si discosti dalla prospettazione dell’organo di controllo (peraltro, in questo caso, solo parzialmente e additivamente), né che il pubblico ministero sia tenuto ad articolare un compiuto addebito di responsabilità, “purché emerga chiaramente che l’oggetto del vincolo riguardi cose pertinenti alla fattispecie astratta del reato ipotizzato che ne legittimi l’apprensione ai fini della ricerca della prova”.
Quanto alla seconda doglianza difensiva, si è precisato che, dovendo pronunciarsi soltanto sul cosiddetto fumus di reato, ossia sulla conferenza degli elementi di fatto addotti a sostegno del sequestro, il tribunale non doveva scendere a valutare nel merito la fondatezza dell’accusa, ma soltanto se questa era idonea a giustificare l’apprensione del bene, mettendolo a disposizione dell’autorità giudiziaria per ulteriori accertamenti, nel che consiste la funzione del sequestro probatorio, finalità che era stata motivata nel caso di specie. Anzi, si aggiunge, il tribunale era pure legittimato a integrare la motivazione del pubblico ministero contenuta nel decreto di convalida del sequestro, proprio perché non totalmente assente.
Inoltre, il fondamento del sequestro probatorio non “concerne l’esistenza di indizi di colpevolezza nei confronti di una determinata persona, ma soltanto di elementi tali da configurare l’astratta configurabilità di un reato e la necessità, per la relazione esistente tra la cosa oggetto del sequestro e la fattispecie criminosa, di procedere alla sua acquisizione”.
A questo punto, conviene fare un breve inciso. Non sempre la funzione probatoria ovvero preventiva di un sequestro operato dalla Polizia giudiziaria (o dal pubblico ministero) è chiaramente discriminabile, in quanto le due funzioni tendono spesso a sovrapporsi. Se consideriamo il caso in esame, possiamo notare che la Polizia giudiziaria ha privilegiato la funzione probatoria del sequestro (evidentemente nella prospettiva di un possibile approfondimento analitico sulla carne sequestrata). D’altra parte, il sequestro aveva implicitamente anche una finalità preventiva, ossia quella di impedire che il prodotto non conforme fosse smerciato, e la Polizia giudiziaria avrebbe potuto qualificare il sequestro come preventivo, con la conseguenza della necessità del vaglio del Gip e non solo del pubblico ministero, come nel caso del sequestro probatorio. Tuttavia, anche se fosse stata questa la strada scelta dalla Polizia giudiziaria, il Pubblico ministero avrebbe potuto legittimamente ri-qualificare il sequestro come probatorio rispetto alla finalità ritenuta prevalente.
Un’ultima questione di particolare interesse riguarda il parametro della proporzionalità del provvedimento cautelare rispetto allo scopo processuale che l’autorità si prefigge. Infatti, la giurisprudenza è ormai orientata, anche in virtù delle indicazioni provenienti dalla Corte europea dei Diritti dell’Uomo, nel senso che il provvedimento che limita i diritti della persona (in questo caso quello di proprietà dei beni) non deve essere esorbitante rispetto alle finalità perseguita, quando il medesimo obiettivo può essere raggiunto con mezzi meno invasivi.
Sul punto la Cassazione ha negato che il sequestro potesse definirsi “indiscriminato”, e quindi illegittimo sotto questo aspetto, come lamentato dalla difesa, anche perché le carni mal conservate erano chiaramente destinate al commercio: “intanto, infatti, può ritenersi trasgredito, in relazione all’acquisizione di tutti gli esemplari della medesima produzione o ai prodotti di un medesimo esercizio commerciale, il principio di proporzionalità e adeguatezza in quanto l’accertamento tecnico degli stessi può essere efficacemente compiuto anche attraverso l’esame di un campione rappresentativo.” E qui si può, appunto, notare come al sequestro fosse implicitamente attribuita una funzione preventiva, oltre a quella esplicita di carattere probatorio. Nel contempo, sul piano dell’utilità probatoria, spetta alla autonomia e discrezionalità del pubblico ministero, almeno entro limiti di ragionevolezza, decidere se far eseguire le analisi di laboratorio su tutta o parte della merce irregolare. Che poi successivamente il pubblico ministero ritenga di non procedere ad alcuna analisi di laboratorio rientra in una strategia processuale non sindacabile sul piano della legittimità, tantomeno in un caso come questo in cui, da una parte, il cattivo stato di conservazione non abbisogna per giurisprudenza costante di un accertamento tecnico e, dall’altra, la merce doveva comunque essere tolta dal mercato e destinata alla distruzione.
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