Anche la mera esposizione sugli scaffali di vendita ovvero la detenzione in magazzino di prodotti alimentari con la data di scadenza contraffatta costituisce il reato di frode in commercio sotto la forma del tentativo.
A seguito di un’ispezione del Comando per la Tutela della Salute (NAS) presso il market dell’imputato venne rinvenuta merce agroalimentare con etichettatura contraffatta per effetto di alterazione della data di scadenza e della denominazione d’origine. Il titolare dell’esercizio venne citato a giudizio per i reati indicati in rubrica e condannato.
Il primo tema di contestazione sollevato dalla difesa con il ricorso in Cassazione ha riguardato l’annosa questione – su cui altre volte ci siamo intrattenuti su questa Rivista – della linea di confine tra tentativo di frode in commercio e atto preparatorio non punibile, in particolare con riguardo ai casi in cui la merce non sia stata ancora oggetto di negoziazione con uno specifico acquirente.
Tralasciando qui le argomentazioni più squisitamente tecniche della soluzione prescelta dalla giurisprudenza consolidata e le perplessità che essa può suscitare in punto di stretto diritto, ricordiamo che si afferma comunemente che anche la mera detenzione della merce in magazzino integra l’ipotesi di tentata frode commerciale, in quanto essa appare univocamente destinata alla vendita. Si è aggiunto, e la Corte lo richiama nel caso di specie, che tale conclusione deve valere anche nel caso di venditore all’ingrosso, poiché la disposizione incriminatrice tutela tanto i consumatori finali quanto i commercianti, e per la medesima ragione vale anche per il prodotto finito detenuto nei magazzini del produttore, pronto per essere immesso sul mercato. Nel nostro caso la merce era stata rinvenuta in parte sugli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, sicché doveva considerarsi integrato il tentativo di frode, pur trovandosi il prodotto in una fase anteriore alla vendita vera e propria a singoli acquirenti.
Ma perché, più sostanzialmente, si ritiene sussistente la frode (nella forma tentata)? Evidentemente la data di scadenza era ormai superata. Ma non ha, forse, insegnato la giurisprudenza a Sezioni Unite che la messa in vendita di un prodotto con data di scadenza superata, e a maggior ragione se si tratta di Termine minimo di conservazione (TMC), non costituisce reato, bensì illecito amministrativo? Vero, però diverso è il caso in cui la data di scadenza (o il TMC) del prodotto sia contraffatta, quindi di regola posticipata, in quanto il terzo viene tratto in inganno sulla sua durabilità, cioè sulla sua freschezza, che costituisce una caratteristica qualitativa del prodotto.
Quanto alla contraffazione della denominazione d’origine, non è del tutto chiaro dalla narrativa se le etichette mendaci fossero già state apposte sulla merce ovvero fossero pronte per esserlo ovvero entrambe le ipotesi (in parte applicate, in parte non ancora).
Ora, nel primo caso si ricadrebbe senz’altro in una fattispecie di reato, in particolare quella di cui all’articolo 517 quater del codice penale, secondo il ragionamento di cui sopra. E così ha deciso la Corte. Viceversa, qualora – o per la parte in cui – le etichette contraffate non fossero state ancora applicate al prodotto, riteniamo plausibile sostenere che si versi ancora in una fase prodromica al tentativo di frode, quindi non punibile, anche se non escludiamo che si possa diversamente concludere per la incriminabilità della condotta.
Un ultimo accenno ad un profilo processuale. La difesa aveva contestato la condanna sia in punto di diritto sia di fatto, sostenendo che la mancanza di genuinità, sanzionata dall’articolo 516 del codice penale, non era provata poiché il giudice non aveva verificato che il prodotto fosse nocivo.
La Corte ha risposto obiettando, da una parte, che i fatti erano provati sulla base del verbale ispettivo, della documentazione fotografica e delle dichiarazioni i dibattimentali degli operanti, dall’altra, che non occorreva la prova della nocività, poiché la non genuinità dell’alimento può essere dimostrata anche sulla base di elementi indizianti, che nella specie erano costituiti dal cattivo stato di conservazione del prodotto in locali non idonei per la presenza di scrostature e macchie di muffa alle pareti e per il mancato rispetto delle corrette condizioni igieniche e di sicurezza alimentare.
Quest’argomentazione è stata spesa con riguardo all’addebito del reato di cui all’articolo 516 del codice penale (vendita di sostanze non genuine come genuine). In tal modo si è, però, dimenticato che:
• il cattivo stato di conservazione è punibile ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 e non ha niente a che vedere con la (non) genuinità dell’alimento;
• in ogni caso, tanto il reato di cui all’articolo 5, quanto quello di cui all’articolo 516 del codice penale restano “assorbiti” in quello di frode in commercio.
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Esposizione per la vendita o detenzione in magazzino di prodotti con data di scadenza contraffatta: è frode in commercio
Cassazione penale, sentenza n. 27984 del 20 luglio 2021 (udienza del 10 marzo 2021 – riferimenti normativi: articoli 515, 516, 517, 517 bis e 517 quater del codice penale)
Anche la mera esposizione sugli scaffali di vendita ovvero la detenzione in magazzino di prodotti alimentari con la data di scadenza contraffatta costituisce il reato di frode in commercio sotto la forma del tentativo.
A seguito di un’ispezione del Comando per la Tutela della Salute (NAS) presso il market dell’imputato venne rinvenuta merce agroalimentare con etichettatura contraffatta per effetto di alterazione della data di scadenza e della denominazione d’origine. Il titolare dell’esercizio venne citato a giudizio per i reati indicati in rubrica e condannato.
Il primo tema di contestazione sollevato dalla difesa con il ricorso in Cassazione ha riguardato l’annosa questione – su cui altre volte ci siamo intrattenuti su questa Rivista – della linea di confine tra tentativo di frode in commercio e atto preparatorio non punibile, in particolare con riguardo ai casi in cui la merce non sia stata ancora oggetto di negoziazione con uno specifico acquirente.
Tralasciando qui le argomentazioni più squisitamente tecniche della soluzione prescelta dalla giurisprudenza consolidata e le perplessità che essa può suscitare in punto di stretto diritto, ricordiamo che si afferma comunemente che anche la mera detenzione della merce in magazzino integra l’ipotesi di tentata frode commerciale, in quanto essa appare univocamente destinata alla vendita. Si è aggiunto, e la Corte lo richiama nel caso di specie, che tale conclusione deve valere anche nel caso di venditore all’ingrosso, poiché la disposizione incriminatrice tutela tanto i consumatori finali quanto i commercianti, e per la medesima ragione vale anche per il prodotto finito detenuto nei magazzini del produttore, pronto per essere immesso sul mercato. Nel nostro caso la merce era stata rinvenuta in parte sugli scaffali del market ed in parte nel locale magazzino, sicché doveva considerarsi integrato il tentativo di frode, pur trovandosi il prodotto in una fase anteriore alla vendita vera e propria a singoli acquirenti.
Ma perché, più sostanzialmente, si ritiene sussistente la frode (nella forma tentata)? Evidentemente la data di scadenza era ormai superata. Ma non ha, forse, insegnato la giurisprudenza a Sezioni Unite che la messa in vendita di un prodotto con data di scadenza superata, e a maggior ragione se si tratta di Termine minimo di conservazione (TMC), non costituisce reato, bensì illecito amministrativo? Vero, però diverso è il caso in cui la data di scadenza (o il TMC) del prodotto sia contraffatta, quindi di regola posticipata, in quanto il terzo viene tratto in inganno sulla sua durabilità, cioè sulla sua freschezza, che costituisce una caratteristica qualitativa del prodotto.
Quanto alla contraffazione della denominazione d’origine, non è del tutto chiaro dalla narrativa se le etichette mendaci fossero già state apposte sulla merce ovvero fossero pronte per esserlo ovvero entrambe le ipotesi (in parte applicate, in parte non ancora).
Ora, nel primo caso si ricadrebbe senz’altro in una fattispecie di reato, in particolare quella di cui all’articolo 517 quater del codice penale, secondo il ragionamento di cui sopra. E così ha deciso la Corte. Viceversa, qualora – o per la parte in cui – le etichette contraffate non fossero state ancora applicate al prodotto, riteniamo plausibile sostenere che si versi ancora in una fase prodromica al tentativo di frode, quindi non punibile, anche se non escludiamo che si possa diversamente concludere per la incriminabilità della condotta.
Un ultimo accenno ad un profilo processuale. La difesa aveva contestato la condanna sia in punto di diritto sia di fatto, sostenendo che la mancanza di genuinità, sanzionata dall’articolo 516 del codice penale, non era provata poiché il giudice non aveva verificato che il prodotto fosse nocivo.
La Corte ha risposto obiettando, da una parte, che i fatti erano provati sulla base del verbale ispettivo, della documentazione fotografica e delle dichiarazioni i dibattimentali degli operanti, dall’altra, che non occorreva la prova della nocività, poiché la non genuinità dell’alimento può essere dimostrata anche sulla base di elementi indizianti, che nella specie erano costituiti dal cattivo stato di conservazione del prodotto in locali non idonei per la presenza di scrostature e macchie di muffa alle pareti e per il mancato rispetto delle corrette condizioni igieniche e di sicurezza alimentare.
Quest’argomentazione è stata spesa con riguardo all’addebito del reato di cui all’articolo 516 del codice penale (vendita di sostanze non genuine come genuine). In tal modo si è, però, dimenticato che:
• il cattivo stato di conservazione è punibile ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 e non ha niente a che vedere con la (non) genuinità dell’alimento;
• in ogni caso, tanto il reato di cui all’articolo 5, quanto quello di cui all’articolo 516 del codice penale restano “assorbiti” in quello di frode in commercio.
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