L’investimento in un’azienda agricola del profitto illecito derivante dalla vendita come biologico di olio derivante da agricoltura convenzionale costituisce il delitto di autoriciclaggio.
Cominciano ad apparire in giurisprudenza casi in cui alla – talvolta “banale” – imputazione per reati agroalimentari si accompagna la contestazione di ben più gravi delitti collegati ai primi. In un altro commento ci siamo occupati della ricettazione addebitata ad un ristoratore per l’acquisto dei cosiddetti “datteri di mare”, specie protetta di cui è vietata la raccolta (Cassazione penale, sentenza n. 41599/2021). La presente sentenza, appena più recente dell’altra, riguarda l’affine delitto di autoriciclaggio. In effetti, si direbbe che stia crescendo tra gli investigatori la “sensibilità” per l’uso di strumenti repressivi più incisivi di quelli ordinariamente impiegati nel campo penal-alimentare.
Il fatto è che di regola l’accertamento dei reati alimentari riguarda episodi circoscritti che, per così dire, si esauriscono in se stessi e, conseguentemente, non comportano la commissione di ulteriori (anche più gravi) illeciti ovvero non offrono particolari spunti di approfondimento in tal senso. Tale constatazione è valida tanto più in quanto i reati accertati nell’ambito del controllo ufficiale sono perlopiù colposi e bagatellari. La prospettiva cambia se ci si imbatte nella gestione illecita di attività produttive e/o commerciali da parte della criminalità organizzata ovvero, pur al di fuori di forme così strutturate, ci si trovi in presenza di operazioni illecite sistematiche e/o di importante entità locupletativa.
È, appunto, questo il caso affrontato dalla Cassazione, anche se conviene precisare che la Corte non è intervenuta all’esito di un processo di merito, bensì in fase cautelare, fase che ha caratteristiche indiziarie meno stringenti. Più precisamente, la Corte era stata investita del giudizio a seguito del ricorso del procuratore della Repubblica contro l’ordinanza del tribunale locale, che aveva annullato la misura della custodia in carcere nei confronti di padre e figlio, indiziati dei delitti di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio. Dalle indagini risultava, infatti, che costoro avessero utilizzato nella propria azienda agricola prodotti vietati dal disciplinare biologico al quale l’azienda aderiva, percependo indebitamente contributi pubblici per molti anni per la complessiva somma di 114 mila euro. Si addebitava, inoltre, agli indagati la vendita di una partita di olio falsamente dichiarata di origine biologica, lucrando un corrispettivo di oltre 150 mila euro, costituenti il profitto del reato di autoriciclaggio da frode in commercio.
Si noti che, sebbene si sia in presenza di una frode imponente, tuttavia il reato di cui all’articolo 515 del codice penale è punito con una sanzione alquanto modesta, non necessariamente detentiva, mentre l’autoriciclaggio comporta una pena da due a otto anni di reclusione, oltre ad una significativa multa. Quest’ultimo delitto è stato inserito nel codice penale da una legge piuttosto recente (del 2014) e costituisce una novità assolta nel nostro ordinamento. Peraltro, non ogni impiego del profitto illecito integra tale reato, ma soltanto l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Nel nostro caso non è esplicitato come fosse stata impiegata la somma derivante dalla frode in commercio ovvero dalla truffa in danno dello Stato (e probabilmente dell’Unione europea), ma si può supporre che fosse stata riversata nella cassa aziendale, facendone dunque un impiego imprenditoriale.
Gli indizi di reato, che supportavano l’ordinanza cautelare emessa dal gip, erano costituiti da testimonianze sull’uso di fitofarmaci nella coltivazione asseritamente biologica, quindi in violazione della normativa di settore, ma anche – ed è questo l’aspetto di maggior interesse sul piano investigativo – dal fatto che risultava documentalmente che gli indagati avessero acquistato fitofarmaci per un quantitativo congruente con la propria produzione agricola e non avessero dimostrato di avere la disponibilità di altri terreni, vocati ad agricoltura convenzionale, in cui gli antiparassitari potessero essere stati utilizzati. Inoltre, proprio sostanze di questo tipo erano state rinvenute nell’azienda a cui afferivano i terreni a vocazione biologica. La Corte ha, perciò, annullato la decisione del tribunale, rinviandogli gli atti per una nuova valutazione degli elementi segnalati.
Da ultimo, è rimarchevole il fatto che nuovi strumenti di contrasto al malaffare (anche in campo penal-alimentare) sono stati introdotti con il recente decreto legislativo 195/2021 (in attuazione di direttiva eurounitaria), dal momento che tra i reati-presupposto dell’autoriciclaggio (e dei reati affini) rientrano d’ora in avanti anche i delitti non colposi, e perfino le contravvenzioni con una certa cornice edittale (in cui rientra l’articolo 5 della legge 283/1962). Converrà, dunque, che gli OSA si rendano ben conto che gli specifici illeciti penali commessi nel loro campo di attività possono condurre a ben più gravi conseguenze di quelle che finora potevano aspettarsi.
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Vendita di olio convenzionale come bio, l’investimento in un’azienda agricola del profitto è autoriciclaggio
Cassazione penale, sentenza n. 28307 del 21 luglio 2021 (riferimenti normativi: articoli 515 e 648ter.1 del codice penale)
L’investimento in un’azienda agricola del profitto illecito derivante dalla vendita come biologico di olio derivante da agricoltura convenzionale costituisce il delitto di autoriciclaggio.
Cominciano ad apparire in giurisprudenza casi in cui alla – talvolta “banale” – imputazione per reati agroalimentari si accompagna la contestazione di ben più gravi delitti collegati ai primi. In un altro commento ci siamo occupati della ricettazione addebitata ad un ristoratore per l’acquisto dei cosiddetti “datteri di mare”, specie protetta di cui è vietata la raccolta (Cassazione penale, sentenza n. 41599/2021). La presente sentenza, appena più recente dell’altra, riguarda l’affine delitto di autoriciclaggio. In effetti, si direbbe che stia crescendo tra gli investigatori la “sensibilità” per l’uso di strumenti repressivi più incisivi di quelli ordinariamente impiegati nel campo penal-alimentare.
Il fatto è che di regola l’accertamento dei reati alimentari riguarda episodi circoscritti che, per così dire, si esauriscono in se stessi e, conseguentemente, non comportano la commissione di ulteriori (anche più gravi) illeciti ovvero non offrono particolari spunti di approfondimento in tal senso. Tale constatazione è valida tanto più in quanto i reati accertati nell’ambito del controllo ufficiale sono perlopiù colposi e bagatellari. La prospettiva cambia se ci si imbatte nella gestione illecita di attività produttive e/o commerciali da parte della criminalità organizzata ovvero, pur al di fuori di forme così strutturate, ci si trovi in presenza di operazioni illecite sistematiche e/o di importante entità locupletativa.
È, appunto, questo il caso affrontato dalla Cassazione, anche se conviene precisare che la Corte non è intervenuta all’esito di un processo di merito, bensì in fase cautelare, fase che ha caratteristiche indiziarie meno stringenti. Più precisamente, la Corte era stata investita del giudizio a seguito del ricorso del procuratore della Repubblica contro l’ordinanza del tribunale locale, che aveva annullato la misura della custodia in carcere nei confronti di padre e figlio, indiziati dei delitti di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di autoriciclaggio. Dalle indagini risultava, infatti, che costoro avessero utilizzato nella propria azienda agricola prodotti vietati dal disciplinare biologico al quale l’azienda aderiva, percependo indebitamente contributi pubblici per molti anni per la complessiva somma di 114 mila euro. Si addebitava, inoltre, agli indagati la vendita di una partita di olio falsamente dichiarata di origine biologica, lucrando un corrispettivo di oltre 150 mila euro, costituenti il profitto del reato di autoriciclaggio da frode in commercio.
Si noti che, sebbene si sia in presenza di una frode imponente, tuttavia il reato di cui all’articolo 515 del codice penale è punito con una sanzione alquanto modesta, non necessariamente detentiva, mentre l’autoriciclaggio comporta una pena da due a otto anni di reclusione, oltre ad una significativa multa. Quest’ultimo delitto è stato inserito nel codice penale da una legge piuttosto recente (del 2014) e costituisce una novità assolta nel nostro ordinamento. Peraltro, non ogni impiego del profitto illecito integra tale reato, ma soltanto l’impiego in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative. Nel nostro caso non è esplicitato come fosse stata impiegata la somma derivante dalla frode in commercio ovvero dalla truffa in danno dello Stato (e probabilmente dell’Unione europea), ma si può supporre che fosse stata riversata nella cassa aziendale, facendone dunque un impiego imprenditoriale.
Gli indizi di reato, che supportavano l’ordinanza cautelare emessa dal gip, erano costituiti da testimonianze sull’uso di fitofarmaci nella coltivazione asseritamente biologica, quindi in violazione della normativa di settore, ma anche – ed è questo l’aspetto di maggior interesse sul piano investigativo – dal fatto che risultava documentalmente che gli indagati avessero acquistato fitofarmaci per un quantitativo congruente con la propria produzione agricola e non avessero dimostrato di avere la disponibilità di altri terreni, vocati ad agricoltura convenzionale, in cui gli antiparassitari potessero essere stati utilizzati. Inoltre, proprio sostanze di questo tipo erano state rinvenute nell’azienda a cui afferivano i terreni a vocazione biologica. La Corte ha, perciò, annullato la decisione del tribunale, rinviandogli gli atti per una nuova valutazione degli elementi segnalati.
Da ultimo, è rimarchevole il fatto che nuovi strumenti di contrasto al malaffare (anche in campo penal-alimentare) sono stati introdotti con il recente decreto legislativo 195/2021 (in attuazione di direttiva eurounitaria), dal momento che tra i reati-presupposto dell’autoriciclaggio (e dei reati affini) rientrano d’ora in avanti anche i delitti non colposi, e perfino le contravvenzioni con una certa cornice edittale (in cui rientra l’articolo 5 della legge 283/1962). Converrà, dunque, che gli OSA si rendano ben conto che gli specifici illeciti penali commessi nel loro campo di attività possono condurre a ben più gravi conseguenze di quelle che finora potevano aspettarsi.
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