Carni macellate clandestinamente, quantitativo e attrezzature sono prove della destinazione commerciale

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Cassazione penale, sentenza n. 37573 del 15 ottobre 2021 (udienza del 9 settembre 2021 – riferimenti normativi: articoli 4 e 6 del decreto legislativo 193/2007)

La destinazione commerciale di carni macellate clandestinamente, che integra il reato di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 193/2007, può essere provata sulla base di elementi indizianti come l’entità del quantitativo reperito e la presenza di attrezzature professionali all’interno dei locali aziendali.

Siamo abituati a pensare, e così è in effetti in buona misura, che dopo la depenalizzazione attuata con il decreto legislativo 507/1999 i reati in materia alimentare diversi da quelli inclusi nel codice penale si riducano alle varie fattispecie di cui agli articoli 5 e 6 della legge 283/1962. In realtà, il decreto legislativo 193/2007, attuativo di direttiva comunitaria, ha introdotto eccezionalmente come reato contravvenzionale la macellazione di carni in stabilimenti o locali non riconosciuti o il cui riconoscimento sia stato sospeso o revocato.
L’elezione a illecito penale di una violazione che ordinariamente il legislatore avrebbe “vestito” come illecito amministrativo si spiega con la particolare valenza negativa che la condotta esprime sul piano igienico-sanitario. In tal caso, infatti, vengono elusi tutti quei controlli in base ai quali soltanto i locali di macellazione possono essere autorizzati e più ancora quei controlli ulteriori sugli animali, documentali e clinici, da parte del veterinario ufficiale che soltanto sono in grado di garantire la sanità delle carni al fine della loro liberalizzazione al consumo attraverso l’apposizione del bollo sanitario.
Lasciamo alla sentenza in commento la descrizione del caso, cioè di “aver detenuto, all’interno di un’azienda zootecnica, tronconi di carne bovina e varie pezzature della stessa carne macellata abusivamente negli stessi locali, al di fuori degli stabilimenti autorizzati e senza la visita ante e post-mortem veterinaria, sprovvisti di bollo sanitario, documentazione fiscale e sanitaria di provenienza, così violando le disposizioni sulla tracciabilità degli alimenti di origine animale”.
In proposito, ricordiamo che la mancanza di tracciabilità dell’alimento viene sempre più spesso ricondotta dalla giurisprudenza recente ad un’ipotesi di “cattivo stato di conservazione” del prodotto alimentare. E, in effetti, anche nel nostro caso all’addebito di macellazione clandestina si accompagnava anche quello di cui alla lettera b) del citato articolo 5. Anche se poi non è del tutto chiaro se tale autonomo addebito sia fatto discendere anche dal primo illecito o, invece, soltanto dalla presenza nei locali di ragnatele e muffe, tali da poter pregiudicare la salubrità delle carni.
La difesa ha eccepito l’insussistenza del primo reato contestato sotto il profilo che le carni sarebbero state destinate esclusivamente al consumo domestico. Ricordiamo che costituisce principio quantomeno interpretativo della legislazione punitiva in materia alimentare quello per cui l’illecito non è integrato se la condotta vietata si esplica esclusivamente su prodotti destinati al consumo personale o familiare. Peraltro, con innovazione normativa rispetto al testo originario della disposizione, è stabilito dall’articolo 12 della legge 283/1962 che, mentre ove il prodotto importato sul territorio nazionale sia destinato al commercio si applicano gli articoli 5 e 6 della legge (e dunque il fatto costituisce reato), negli altri casi (quindi innanzitutto l’importazione per autoconsumo) si applica una sanzione pecuniaria amministrativa. Sembrerebbe questo l’unico caso in cui in campo alimentare una condotta vietata è punita, sebbene soltanto come illecito amministrativo, allorché il fatto avvenga per autoconsumo.
La Corte ha respinto il motivo, validando la motivazione del giudice di merito sul punto e osservando che: “la destinazione della carne clandestinamente macellata ad un uso diverso da quello domestico (era provata, n.d.a.) in relazione ai quantitativi rinvenuti ed alla presenza di attrezzature professionali: cella di mantenimento di tipo industriale, banchi di macellazione, affettatrici, ganci. Il tutto in assenza dei necessari requisiti strutturali e tecnici”.

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