L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'”evocazione” di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.
Il caso trattato dalla Corte europea ha la sua origine nella causa intentata in Spagna dal Consorzio del vino “Champagne” nei confronti del titolare di un bar di tapas, il quale utilizzava il segno Champanillo per designare il locale e promuoverlo sui social unitamente alla figura di due coppe di spumante. La questione che ha dovuto affrontare il tribunale spagnolo è stata, fatta ovviamente salva la protezione internazionale accordata al marchio “Champagne”, se la privativa potesse essere estesa oltre il campo vinicolo, ricomprendendo anche la designazione di servizi, anziché di prodotti. Per decidere il giudice spagnolo ha doverosamente rimesso in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), coinvolgendo essa l’interpretazione di norme comunitarie, segnatamente il regolamento (UE) 1308/2013, che riguarda tra l’altro i vini a denominazione protetta.
La Corte ha evidenziato che mentre l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento riguarda i casi in cui sussiste identità o quasi-identità tra la denominazione protetta e la denominazione abusiva, la fattispecie di cui alla lettera b) della medesima disposizione garantisce uno spettro di tutela più ampio, restando la DOP protetta contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione. In aggiunta, la protezione si estende oltre l’ambito dei prodotti per ricomprendervi anche i “servizi”.
La Corte si concentra, poi, sull'”evocazione”, intesa come qualsiasi caso in cui “il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di un’indicazione geografica protetta o di una DOP, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione”. D’altra parte, il collegamento che il consumatore fa tra il segno protetto e quello abusivo non può essere troppo lasco, ma al contrario deve essere “sufficientemente diretto e univoco”.
La valutazione da compiere in sede giudiziaria dell’evocazione della denominazione o del segno protetto poggia su due pilastri: uno di carattere soggettivo, l’altro di carattere oggettivo. Il primo riguarda il referente soggettivo al quale il giudice deve virtualmente sostituirsi per stabilire l’ingannevolezza del segno concorrente. Il parametro consolidato è quello della percezione che si può supporre ne avrebbe “un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. Quanto al profilo oggettivo, l’evocazione non va scrutinata prendendo separatamente singoli aspetti di similarità/differenza, quanto piuttosto attraverso una valutazione “globale”, di sintesi.
Fatto salvo che la valutazione in concreto va effettuata dal giudice nazionale (sulla base dei criteri individuati dalla CGUE), la Corte conclude in diritto nel senso che, nella fattispecie, il regolamento si applica al caso, in quanto la protezione si estende ai “servizi” (nella specie di ristorazione) e non è limitata all’esistenza di un rapporto diretto di concorrenza tra i soggetti in causa.
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Tutela DOP, il no all’evocazione si estende anche ai servizi
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 9 settembre 2021, causa C-783/19 (riferimenti normativi: articolo 103 del regolamento (UE) 1308/2013)
L’articolo 103, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 1308/2013 deve essere interpretato nel senso che l'”evocazione” di cui a tale disposizione, da un lato, non richiede, quale presupposto, che il prodotto che beneficia di una DOP e il prodotto o il servizio contrassegnato dal segno controverso siano identici o simili e, dall’altro, si configura quando l’uso di una denominazione produce, nella mente di un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, un nesso sufficientemente diretto e univoco tra tale denominazione e la DOP.
Il caso trattato dalla Corte europea ha la sua origine nella causa intentata in Spagna dal Consorzio del vino “Champagne” nei confronti del titolare di un bar di tapas, il quale utilizzava il segno Champanillo per designare il locale e promuoverlo sui social unitamente alla figura di due coppe di spumante. La questione che ha dovuto affrontare il tribunale spagnolo è stata, fatta ovviamente salva la protezione internazionale accordata al marchio “Champagne”, se la privativa potesse essere estesa oltre il campo vinicolo, ricomprendendo anche la designazione di servizi, anziché di prodotti. Per decidere il giudice spagnolo ha doverosamente rimesso in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), coinvolgendo essa l’interpretazione di norme comunitarie, segnatamente il regolamento (UE) 1308/2013, che riguarda tra l’altro i vini a denominazione protetta.
La Corte ha evidenziato che mentre l’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), punto ii), del regolamento riguarda i casi in cui sussiste identità o quasi-identità tra la denominazione protetta e la denominazione abusiva, la fattispecie di cui alla lettera b) della medesima disposizione garantisce uno spettro di tutela più ampio, restando la DOP protetta contro qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione. In aggiunta, la protezione si estende oltre l’ambito dei prodotti per ricomprendervi anche i “servizi”.
La Corte si concentra, poi, sull'”evocazione”, intesa come qualsiasi caso in cui “il segno utilizzato per designare un prodotto incorpori una parte di un’indicazione geografica protetta o di una DOP, di modo che il consumatore, in presenza del nome del prodotto di cui trattasi, sia indotto ad aver in mente, come immagine di riferimento, la merce che fruisce di detta indicazione o denominazione”. D’altra parte, il collegamento che il consumatore fa tra il segno protetto e quello abusivo non può essere troppo lasco, ma al contrario deve essere “sufficientemente diretto e univoco”.
La valutazione da compiere in sede giudiziaria dell’evocazione della denominazione o del segno protetto poggia su due pilastri: uno di carattere soggettivo, l’altro di carattere oggettivo. Il primo riguarda il referente soggettivo al quale il giudice deve virtualmente sostituirsi per stabilire l’ingannevolezza del segno concorrente. Il parametro consolidato è quello della percezione che si può supporre ne avrebbe “un consumatore europeo medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”. Quanto al profilo oggettivo, l’evocazione non va scrutinata prendendo separatamente singoli aspetti di similarità/differenza, quanto piuttosto attraverso una valutazione “globale”, di sintesi.
Fatto salvo che la valutazione in concreto va effettuata dal giudice nazionale (sulla base dei criteri individuati dalla CGUE), la Corte conclude in diritto nel senso che, nella fattispecie, il regolamento si applica al caso, in quanto la protezione si estende ai “servizi” (nella specie di ristorazione) e non è limitata all’esistenza di un rapporto diretto di concorrenza tra i soggetti in causa.
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