La somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate è sempre sanzionata

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Cassazione penale, sentenza n. 32602 del 1° settembre 2021 (udienza dell’11 maggio 2021 – riferimenti normativi: articolo 544-ter del codice penale)

La prima parte del secondo comma dell’articolo 544-ter del codice penale punisce la mera somministrazione di sostanze stupefacenti o vietate, a prescindere dall’accertamento dell’avvenuta realizzazione di un danno alla salute dell’animale, costituendo tale condotta criminosa un reato di pericolo presunto.
Ciò che rileva ai fini della sussistenza del reato in esame è che il legislatore abbia vietato la somministrazione di tale sostanza agli animali, a prescindere da quale sia lo specifico motivo di tale divieto.

L’articolo 544-ter c.p. è intitolato al “Maltrattamento degli animali”. Il secondo comma, qui di interesse, si compone di due ipotesi distinte:

• la prima sanziona la somministrazione agli animali di sostanze stupefacenti o vietate;
• la seconda sanziona la sottoposizione dell’animale a trattamenti che procurano un danno alla sua salute.

Nel caso in commento, un allevatore era stato condannato per la somministrazione ai capi bufalini della sua azienda zootecnica del vaccino contro la brucellosi RB51, in violazione del dell’articolo 254 del decreto ministeriale 651/1994, che vieta la commercializzazione e l’uso di vaccini contro la brucellosi bovina, salvo talune deroghe particolari.
La difesa ha eccepito che il divieto suddetto non era destinato a proteggere la salute degli animali e che, in ogni caso, non era provato che la sua inoculazione avesse cagionato alcun danno ai capi di bestiame, per cui il reato contestato era insussistente.
La Corte, nel disattendere l’impostazione difensiva, ha spiegato che di danno alla salute degli animali si parla esclusivamente – e disgiuntivamente come condotta alternativa – nella seconda parte del secondo comma della disposizione incriminatrice, mentre nella prima parte è sanzionata la pura e semplice somministrazione di stupefacenti o sostanze comunque vietate. Ciò non significa, prosegue la sentenza, che il reato in parola non tuteli la salute degli animali, ma tale protezione si atteggia normativamente in maniera diversa nelle due ipotesi: in un caso, si è in presenza di un reato di danno effettivo alla salute animale, che deve essere provato dall’accusa, mentre nell’altro si configura un reato di pericolo presunto, nel senso che a monte il legislatore ha già valutato come pericolosa per la salute dell’animale la somministrazione di certe sostanze, senza quindi che al giudice debba essere offerta la prova che in concreto è stato prodotto un danno.
Inoltre, proprio in virtù della scelta – potremmo dire insindacabile, anche se ciò non è esatto in assoluto – del legislatore, non rileva neppure la specifica ragione del divieto, che pertanto non deve essere ricercata e soppesata dal giudice per verificare se esso sia stato effettivamente posto a tutela della salute animale.
Venendo a qualche considerazione ulteriore, possiamo accennare al fatto che la somministrazione del vaccino anti-brucellosi, come pure di quello anti-tubercolosi, è vietata perché falsa l’accertamento dell’infezione e finisce con il frustrare l’obiettivo di eradicazione della malattia dagli allevamenti.
D’altra parte, l’inoculazione della sostanza comporta una contaminazione dell’animale con sostanze estranee, di modo che, considerato che anche l’animale in vita destinato al consumo umano costituisce sostanza alimentare, la condotta vietata integra pure il reato di cui all’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962. E in aggiunta anche quello di frode in commercio (perlomeno nella forma del tentativo), in ragione del trattamento illecito clandestino.

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