Il campionamento e le analisi microbiologiche di ghiaccio alimentare devono essere eseguite secondo le specifiche del decreto legislativo 31/2001 in materia di acque destinate al consumo umano, non trattandosi di prodotto deteriorabile ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, in relazione all’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993.
La violazione dell’articolo 223 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere eccepita soltanto entro i termini stabiliti dal codice.
Il legale rappresentante di un’attività di laboratorio per la preparazione, la produzione e la vendita di prodotti alimentari fu dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 e condannato all’ammenda per avere impiegato ghiaccio autoprodotto contaminato da cariche microbiche (coliformi fecali e enterococchi intestinali) superiori ai limiti di legge.
La difesa ha impugnato la decisione lamentando le scorrette modalità del campionamento e di trasporto del campione, nonché il mancato rispetto delle regole a tutela del contraddittorio.
Sul primo punto la Cassazione ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il ghiaccio non rientra tra i prodotti alimentari deperibili di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 in relazione all’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 sulle analisi microbiologiche (oggi abrogato) ed è invece disciplinato con autonome regole tecniche di campionamento e analisi dal decreto legislativo 31/2001 in materia di acque destinate al consumo umano, comprese quelle che vengono utilizzate per la preparazione di cibi e bevande.
La Corte aggiunge che, comunque, le eventuali irregolarità denunciate non determinano nullità, ma possono al massimo incidere sulla valutazione di affidabilità del risultato delle analisi, sempre che la difesa l’abbia puntualmente contestata sulla base di specifici rilievi critici. Nella specie, peraltro, il laboratorista che aveva condotto l’analisi aveva testimoniato la validità tecnica del campione consegnato e processato.
La Corte passa poi alla disamina delle deduzioni difensive inerenti alla violazione degli articoli 223 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per omissione dei prescritti avvisi a tutela del diritto di difesa. Quanto alla prima asserita violazione, si nota che dalla sentenza del tribunale risultava, invece, che l’avviso era stato dato. Peraltro, l’eccezione relativa all’eventuale violazione dell’articolo 223 citato era stata proposta tardivamente, perché essa comporta una nullità che va eccepita prima del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile sollevare l’eccezione.
Quanto poi all’inosservanza dell’articolo 114 citato, la Cassazione nota, da un canto, che la disposizione non prevede il preventivo avviso al difensore che si procede al campionamento, ma soltanto l’avviso alla parte che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e dall’altro canto che in ogni caso l’eccezione era anch’essa tardiva e non poteva essere presa in considerazione.
La sentenza non se ne occupa, ma conviene dirimere il dubbio che potrebbe sorgere per il fatto che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31/2001, l’erogazione o l’utilizzo di acque non conformi sono sanzionati come illecito amministrativo. Sarebbe stata, quindi, questa la disposizione applicabile? Certamente no, prevalendo nella specie la natura di reato della condotta addebitata ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962. Infatti, l’articolo 9, comma 3, della legge 689/1981 precisa che, nel caso in cui un fatto che costituisce illecito amministrativo rientri anche nella fattispecie degli articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962, si applica la relativa sanzione penale.
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Analisi microbiologiche, il ghiaccio alimentare segue le regole per le acque destinate al consumo umano
Cassazione penale, sentenza n. 15309 del 23 aprile 2021 (udienza del 25 febbraio 2021 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962; articoli 114 e 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; decreto legislativo 31/2001)
Il campionamento e le analisi microbiologiche di ghiaccio alimentare devono essere eseguite secondo le specifiche del decreto legislativo 31/2001 in materia di acque destinate al consumo umano, non trattandosi di prodotto deteriorabile ai sensi del decreto ministeriale 16 dicembre 1996, in relazione all’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993.
La violazione dell’articolo 223 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale comporta una nullità di ordine generale a regime intermedio, che può essere eccepita soltanto entro i termini stabiliti dal codice.
Il legale rappresentante di un’attività di laboratorio per la preparazione, la produzione e la vendita di prodotti alimentari fu dichiarato responsabile del reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 e condannato all’ammenda per avere impiegato ghiaccio autoprodotto contaminato da cariche microbiche (coliformi fecali e enterococchi intestinali) superiori ai limiti di legge.
La difesa ha impugnato la decisione lamentando le scorrette modalità del campionamento e di trasporto del campione, nonché il mancato rispetto delle regole a tutela del contraddittorio.
Sul primo punto la Cassazione ha osservato che, diversamente da quanto ritenuto dalla difesa, il ghiaccio non rientra tra i prodotti alimentari deperibili di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 1996 in relazione all’articolo 4 del decreto legislativo 123/1993 sulle analisi microbiologiche (oggi abrogato) ed è invece disciplinato con autonome regole tecniche di campionamento e analisi dal decreto legislativo 31/2001 in materia di acque destinate al consumo umano, comprese quelle che vengono utilizzate per la preparazione di cibi e bevande.
La Corte aggiunge che, comunque, le eventuali irregolarità denunciate non determinano nullità, ma possono al massimo incidere sulla valutazione di affidabilità del risultato delle analisi, sempre che la difesa l’abbia puntualmente contestata sulla base di specifici rilievi critici. Nella specie, peraltro, il laboratorista che aveva condotto l’analisi aveva testimoniato la validità tecnica del campione consegnato e processato.
La Corte passa poi alla disamina delle deduzioni difensive inerenti alla violazione degli articoli 223 e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale per omissione dei prescritti avvisi a tutela del diritto di difesa. Quanto alla prima asserita violazione, si nota che dalla sentenza del tribunale risultava, invece, che l’avviso era stato dato. Peraltro, l’eccezione relativa all’eventuale violazione dell’articolo 223 citato era stata proposta tardivamente, perché essa comporta una nullità che va eccepita prima del compimento dell’atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo, dovendo identificarsi tale momento nel primo atto del procedimento nel quale è possibile sollevare l’eccezione.
Quanto poi all’inosservanza dell’articolo 114 citato, la Cassazione nota, da un canto, che la disposizione non prevede il preventivo avviso al difensore che si procede al campionamento, ma soltanto l’avviso alla parte che ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, e dall’altro canto che in ogni caso l’eccezione era anch’essa tardiva e non poteva essere presa in considerazione.
La sentenza non se ne occupa, ma conviene dirimere il dubbio che potrebbe sorgere per il fatto che, ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 31/2001, l’erogazione o l’utilizzo di acque non conformi sono sanzionati come illecito amministrativo. Sarebbe stata, quindi, questa la disposizione applicabile? Certamente no, prevalendo nella specie la natura di reato della condotta addebitata ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962. Infatti, l’articolo 9, comma 3, della legge 689/1981 precisa che, nel caso in cui un fatto che costituisce illecito amministrativo rientri anche nella fattispecie degli articoli 5, 6 e 12 della legge 283/1962, si applica la relativa sanzione penale.
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