Analisi irripetibili di prodotti deteriorabili: giorno, ora e luogo di esecuzione devono essere sempre comunicati

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Cassazione penale sentenza n. 10211 del 17 marzo 2021 (udienza del 20 novembre 2020 – riferimenti normativi: articolo 5 della legge 283/1962; l’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale)

L’eventuale mero avviso dell’esecuzione del campionamento di sostanza alimentare deteriorabile, per la quale non è prevista la revisione di analisi, non è equipollente allo specifico – e autonomo – avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui saranno effettuate le analisi di laboratorio.
La mancata comunicazione alla persona interessata di tali dati di tempo e luogo non consente di trasferire nel processo penale il risultato delle analisi comunque compiute in difformità da quanto dispone l’articolo 223, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

Il legale rappresentante di un’impresa alimentare fu condannato dal tribunale alla pena dell’ammenda per violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962, sanzionata dal successivo articolo 6.
Il difensore dell’imputato propose ricorso avverso la decisione, invocando la nullità delle analisi per omesso avviso del giorno, dell’ora e del luogo in cui esse sarebbero state eseguite.
La Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza di primo grado con rinvio al tribunale per un nuovo giudizio, riconoscendo l’inosservanza dell’articolo 223 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, applicabile nel caso di analisi irripetibili di prodotti deteriorabili.
In proposito è stata richiamata la sentenza 434/1990 della Corte Costituzionale, che dichiarò l’illegittimità dell’articolo 1, comma 2, della legge 283/1962 nella parte in cui non prevedeva che – per i casi di analisi su campioni prelevati da sostanze alimentari deteriorabili – il laboratorio competente desse avviso dell’inizio delle operazioni alle persone interessate, in modo da consentire loro di parteciparvi, eventualmente con l’assistenza di un consulente tecnico. E, infatti, fino alla pronuncia di tale sentenza l’ordinamento – segnatamente il citato articolo 1 (ma ugualmente l’articolo 44 del regio decreto legge 2033/1925 relativo alla repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio delle sostanze di uso agrario e dei prodotti agrari, ancora in vigore) – prevedeva soltanto l’analisi di revisione quale (unica) occasione in cui poteva essere contestata dall’interessato l’esito della prima analisi, senza distinguere tra analisi ripetibili e non ripetibili.
Ne derivava che anche le analisi di fatto irrepetibili si eseguivano in assenza di contraddittorio, essendo rinviato alla revisione l’esercizio del diritto di difesa; con l’ovvia conseguenza che in caso di reale irripetibilità dell’analisi, per esempio di tipo microbiologico, la revisione si svolgeva (non poteva che svolgersi) in via documentale, con sostanziale compromissione di quel diritto. Per la verità, già con l’entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nell’ottobre del 1989 l’impasse avrebbe potuto considerarsi superato in virtù del tenore del comma 1 dell’articolo 223 citato (come, del resto, notò la Corte Costituzionale nella decisione di cui sopra, pur non ritenendolo applicabile, allora, per ragioni temporali rispetto al momento di esecuzione delle analisi). Ciò nondimeno, con il decreto legislativo 123/1993 (oggi abrogato dal decreto legislativo 27/2021) il legislatore disciplinò espressamente le analisi microbiologiche su alimenti deteriorabili, senza, peraltro, tenere conto del fatto che l’irripetibilità non è legata esclusivamente a tali caratteristiche, potendo essere irripetibile un’analisi per insufficienza del campione a procedere alla sua revisione, che non sia solo documentale.
Attualmente, com’è noto, il decreto legislativo 27/2021 ha riproposto il vecchio sistema della revisione (oggi denominata “controversia”), senza che decreto legge 44/2021 abbia risolto in maniera chiara e univoca tutti i problemi operativi insorti, pur ripristinando opportunamente l’applicabilità dell’articolo 223 citato, che invece il primo decreto aveva escluso. Ma il discorso sul punto sarebbe troppo lungo e conviene, perciò, ritornare alla sentenza in commento.
La Corte, riprendendo un filone interpretativo consolidato, ha ricordato che l’avviso può essere orale, non ne è prevista la verbalizzazione (anche se – si può aggiungere – a fini probatori è preferibile effettuarla), né è stabilito un termine dilatorio minimo rispetto all’esecuzione dell’analisi, purché esso sia sufficiente a garantire all’interessato la possibilità di parteciparvi). Precisa, però, la Cassazione che un conto è l’ipotetico avviso del campionamento (che, peraltro, non dovrebbe essere dato, in modo da consentire la genuinità del prelievo) e altro è l’avviso per le analisi. Questo non può mai mancare e non può essere sostituito, o “assorbito”, dal primo; ne sarebbe altrimenti pregiudicato il diritto di difesa e il risultato delle analisi non potrebbe confluire nel fascicolo degli atti che il giudice può utilizzare a fini di prova dell’illecito addebitato.
Segnaliamo, da ultimo, che la Cassazione ha richiamato la sentenza n. 434/1990 citata, intervenuta sull’articolo 1 della legge 283/1962, ormai abrogato dal decreto legislativo 27/2021.

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