Cassazione penale, sentenza n. 14235 del 16 aprile 2021 (udienza del 20 gennaio 2021 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c), della legge 283/1962)
Il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 può avere ad oggetto anche un semilavorato non conforme, in quanto destinato alla successiva commercializzazione all’esito del processo produttivo.
L’eventuale omissione di dati non annotati nel referto di analisi può essere colmata attraverso altre fonti probatorie, quali la testimonianza dell’analista che affermi l’esistenza di quei dati, senza che se ne debba concludere per l’inutilizzabilità del risultato.
Ecco una sentenza che riconduce alla violazione dell’articolo 5, lettera c) (non lettera d), della legge 283/1962 la contaminazione dell’alimento da Salmonella. Per tale contravvenzione fu, infatti, condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda il legale responsabile di un laboratorio gastronomico per avere detenuto per la vendita 300 chilogrammi di nervetti bovini che avevano cariche microbiche (Salmonella) superiori ai limiti di legge. Il ricorso al giudice superiore ha lamentato che, essendo il prodotto in oggetto destinato ad essere consumato cotto, l’analisi era stata erroneamente eseguita su un campione di 25 grammi piuttosto che di 10. Inoltre, il campionamento aveva riguardato un prodotto non ancora immesso sul mercato, bensì in attesa di essere lavorato e, dunque, un semilavorato destinato a subire successivi processi di lavorazione. Infine, si contestava l’inattendibilità della testimone, ossia colei che aveva eseguito le analisi, nella parte in cui aveva dichiarato di avere esteso l’analisi ad una matrice di 10 g, sebbene ciò non risultasse dal referto.
Sul primo punto la Cassazione si è allineata alla giurisprudenza costante secondo cui le regole tecniche di campionamento e analisi hanno natura ordinatoria, sicché eventuali irregolarità non sono idonee a determinare la nullità delle analisi stesse e non incidono sul processo penale (anche perché, si può aggiungere, sono effettuate in una fase amministrativa e pre-processuale), pur ammonendo che tali irregolarità, ove realmente esistenti, possono ripercuotersi sul piano del merito del giudizio, ossia sulla valutazione giudiziaria dell’affidabilità probatoria del risultato dell’analisi, entro i confini del libero convincimento del giudice, il cui limite si attesta sulla sufficienza adeguatezza della motivazione.
Inoltre, in materia di sicurezza alimentare vale il principio che sussiste il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 anche quando i prodotti si trovino ancora nella disponibilità del produttore, considerato che il regolamento (CE) 2073/2005, pur prevedendo specifici controlli nella fase di distribuzione dei prodotti, non preclude agli Stati membri di adottare misure di prevenzione anche nella fase di produzione e di trasformazione, non essendo contestata nella specie la destinazione alla vendita del semilavorato una volta completato il ciclo di lavorazione.
Quanto al deficit della testimonianza, la Corte ha osservato che non era stata messa in discussione la veridicità delle dichiarazioni dell’analista e che l’affidabilità del testimone si presume, salvo che non esistano concreti motivi che la smentiscano. Tale argomentazione si coniuga strettamente con l’altra messa in campo dalla decisione secondo cui, mentre da una parte, in un sistema che non ammette la prova legale, il referto analitico non può essere visto come prova esclusiva del reato, dall’altra non costituisce neppure prova dell’inesistenza di ulteriori operazioni da esso non documentate. Infatti, eventuali omissioni, non impediscono al giudice di attingere da altre fonti (in questo caso la testimonianza) il proprio motivato convincimento di colpevolezza.
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Anche nei semilavorati le cariche microbiche non devono superare i limiti di legge
Cassazione penale, sentenza n. 14235 del 16 aprile 2021 (udienza del 20 gennaio 2021 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c), della legge 283/1962)
Il reato di cui all’articolo 5, lettera c), della legge 283/1962 può avere ad oggetto anche un semilavorato non conforme, in quanto destinato alla successiva commercializzazione all’esito del processo produttivo.
L’eventuale omissione di dati non annotati nel referto di analisi può essere colmata attraverso altre fonti probatorie, quali la testimonianza dell’analista che affermi l’esistenza di quei dati, senza che se ne debba concludere per l’inutilizzabilità del risultato.
Ecco una sentenza che riconduce alla violazione dell’articolo 5, lettera c) (non lettera d), della legge 283/1962 la contaminazione dell’alimento da Salmonella. Per tale contravvenzione fu, infatti, condannato alla pena di 2.000 euro di ammenda il legale responsabile di un laboratorio gastronomico per avere detenuto per la vendita 300 chilogrammi di nervetti bovini che avevano cariche microbiche (Salmonella) superiori ai limiti di legge. Il ricorso al giudice superiore ha lamentato che, essendo il prodotto in oggetto destinato ad essere consumato cotto, l’analisi era stata erroneamente eseguita su un campione di 25 grammi piuttosto che di 10. Inoltre, il campionamento aveva riguardato un prodotto non ancora immesso sul mercato, bensì in attesa di essere lavorato e, dunque, un semilavorato destinato a subire successivi processi di lavorazione. Infine, si contestava l’inattendibilità della testimone, ossia colei che aveva eseguito le analisi, nella parte in cui aveva dichiarato di avere esteso l’analisi ad una matrice di 10 g, sebbene ciò non risultasse dal referto.
Sul primo punto la Cassazione si è allineata alla giurisprudenza costante secondo cui le regole tecniche di campionamento e analisi hanno natura ordinatoria, sicché eventuali irregolarità non sono idonee a determinare la nullità delle analisi stesse e non incidono sul processo penale (anche perché, si può aggiungere, sono effettuate in una fase amministrativa e pre-processuale), pur ammonendo che tali irregolarità, ove realmente esistenti, possono ripercuotersi sul piano del merito del giudizio, ossia sulla valutazione giudiziaria dell’affidabilità probatoria del risultato dell’analisi, entro i confini del libero convincimento del giudice, il cui limite si attesta sulla sufficienza adeguatezza della motivazione.
Inoltre, in materia di sicurezza alimentare vale il principio che sussiste il reato di cui all’articolo 5 della legge 283/1962 anche quando i prodotti si trovino ancora nella disponibilità del produttore, considerato che il regolamento (CE) 2073/2005, pur prevedendo specifici controlli nella fase di distribuzione dei prodotti, non preclude agli Stati membri di adottare misure di prevenzione anche nella fase di produzione e di trasformazione, non essendo contestata nella specie la destinazione alla vendita del semilavorato una volta completato il ciclo di lavorazione.
Quanto al deficit della testimonianza, la Corte ha osservato che non era stata messa in discussione la veridicità delle dichiarazioni dell’analista e che l’affidabilità del testimone si presume, salvo che non esistano concreti motivi che la smentiscano. Tale argomentazione si coniuga strettamente con l’altra messa in campo dalla decisione secondo cui, mentre da una parte, in un sistema che non ammette la prova legale, il referto analitico non può essere visto come prova esclusiva del reato, dall’altra non costituisce neppure prova dell’inesistenza di ulteriori operazioni da esso non documentate. Infatti, eventuali omissioni, non impediscono al giudice di attingere da altre fonti (in questo caso la testimonianza) il proprio motivato convincimento di colpevolezza.
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