Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 1° ottobre 2020 nella causa C-485/18 (articoli 26, 38 e 39 del regolamento (UE) 1169/2011)
In materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il latte e il latte come ingrediente costituiscono “materia armonizzata”.
La mera percezione soggettiva da parte dei consumatori di uno Stato membro non può da sola comprovare l’esistenza di un nesso obiettivo tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.
Le caratteristiche del trasporto non ineriscono alla qualità dell’alimento.
La questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da un giudice francese è sorta nell’ambito di una controversia tra il Gruppo Lactalis e lo Stato francese in merito all’etichettatura del latte.
La prima questione verteva sulla natura di “materia armonizzata” del latte e del latte utilizzato come ingrediente di altro prodotto. La risposta della Corte è stata affermativa, con la conseguenza, derivante dagli articoli 26 e 38 del regolamento (UE) 1169/2011, dell’obbligatorietà dell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte quale ingrediente nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Ha tuttavia precisato che gli Stati membri possono imporre ulteriori indicazioni obbligatorie, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento, a condizione che siano compatibili con l’obiettivo perseguito mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza, e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.
La seconda questione ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 39 relativamente alle disposizioni restrittive quanto a indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento introdotte con finalità di tutela della salute, di protezione dei consumatori e della proprietà industriale, e di tutela dalle frodi commerciali. La Corte ha deciso che le due condizioni poste dall’articolo 39, ossia l’esistenza di «un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza» e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni» devono sussistere entrambi, in quanto il primo requisito (di carattere oggettivo) è preliminare al secondo (di carattere soggettivo), sicché l’esistenza di quest’ultimo non integra di per sé e non può assorbire il primo.
Le altre due questioni vertevano sulla nozione di “qualità dell’alimento” in riferimento all’articolo 39 del regolamento, che consente agli Stati membri di prevedere l’aggiunta di indicazioni obbligatorie quando esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Il tema del contendere era se anche il trasporto rientrasse nella suddetta nozione. La Corte l’ha negato quanto alla capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, poiché essa è estranea all’origine o provenienza del prodotto.
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Etichetta di origine, sì a ulteriori indicazioni obbligatorie introdotte a livello nazionale, ma ad alcune condizioni
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sentenza del 1° ottobre 2020 nella causa C-485/18 (articoli 26, 38 e 39 del regolamento (UE) 1169/2011)
In materia di etichettatura dei prodotti alimentari, il latte e il latte come ingrediente costituiscono “materia armonizzata”.
La mera percezione soggettiva da parte dei consumatori di uno Stato membro non può da sola comprovare l’esistenza di un nesso obiettivo tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza.
Le caratteristiche del trasporto non ineriscono alla qualità dell’alimento.
La questione pregiudiziale posta alla Corte di Giustizia dell’Unione europea da un giudice francese è sorta nell’ambito di una controversia tra il Gruppo Lactalis e lo Stato francese in merito all’etichettatura del latte.
La prima questione verteva sulla natura di “materia armonizzata” del latte e del latte utilizzato come ingrediente di altro prodotto. La risposta della Corte è stata affermativa, con la conseguenza, derivante dagli articoli 26 e 38 del regolamento (UE) 1169/2011, dell’obbligatorietà dell’indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza del latte e del latte quale ingrediente nei casi in cui la sua omissione possa indurre in errore il consumatore. Ha tuttavia precisato che gli Stati membri possono imporre ulteriori indicazioni obbligatorie, ai sensi dell’articolo 39 del regolamento, a condizione che siano compatibili con l’obiettivo perseguito mediante l’armonizzazione espressa della materia dell’indicazione obbligatoria del Paese d’origine o del luogo di provenienza, e purché esse formino un insieme coerente con tale indicazione.
La seconda questione ha riguardato l’interpretazione dell’articolo 39 relativamente alle disposizioni restrittive quanto a indicazione del Paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento introdotte con finalità di tutela della salute, di protezione dei consumatori e della proprietà industriale, e di tutela dalle frodi commerciali. La Corte ha deciso che le due condizioni poste dall’articolo 39, ossia l’esistenza di «un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza» e gli «elementi a prova del fatto che la maggior parte dei consumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni» devono sussistere entrambi, in quanto il primo requisito (di carattere oggettivo) è preliminare al secondo (di carattere soggettivo), sicché l’esistenza di quest’ultimo non integra di per sé e non può assorbire il primo.
Le altre due questioni vertevano sulla nozione di “qualità dell’alimento” in riferimento all’articolo 39 del regolamento, che consente agli Stati membri di prevedere l’aggiunta di indicazioni obbligatorie quando esista un nesso comprovato tra talune qualità dell’alimento e la sua origine o provenienza. Il tema del contendere era se anche il trasporto rientrasse nella suddetta nozione. La Corte l’ha negato quanto alla capacità dell’alimento di resistere al trasporto e ai rischi di alterazione nel corso del tragitto, poiché essa è estranea all’origine o provenienza del prodotto.
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