La detenzione per la vendita di uova in cattivo stato di conservazione di cui sia stata contraffatta la data di scadenza non integra il delitto di cui all’articolo 440 del codice penale, bensì la contravvenzione di cui all’articolo 5 della legge 283/1962.
Il giudice può legittimamente riqualificare il fatto, originariamente imputato come violazione dell’articolo 440 del codice penale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962.
Questa vicenda, per così dire “innocua” e pur banale nella sua ripetitività rispetto a molte altre analoghe, non è priva di qualche piccolo insegnamento.
I due imputati venivano accusati del delitto di cui all’articolo 440 del codice penale (“Adulterazione di sostanze alimentari”) per avere contraffatto sostanze destinate all’alimentazione, nella specie uova, prima di essere distribuite al consumo, contraffacendone la data di scadenza, in tal modo rendendole pericolose per la salute pubblica. Il Tribunale, però, “riqualificava” il fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (assai meno grave dell’altro) sotto il profilo del cattivo stato di conservazione dei prodotti, in considerazione dello stato del magazzino ove erano ricoverati, che presentava il pavimento e le pareti infestate di ragnatele e con ampie soluzioni di continuità, perciò difficili da lavare e disinfettare, e con un soppalco e scaffalature pieni di materiale vario coperto polvere, tali da impedirne la pulizia.
La prima osservazione che suscita questo decorso processuale è la sua anomalia rispetto ad una corretta individuazione, fin dall’origine, della norma incriminatrice di riferimento, posto che rientra tra le cognizioni elementari e basilari in materia di reati alimentari che l’integrazione del delitto del codice penale si accompagna ad un pericolo effettivo per la salute pubblica, “concreto”, come si esprimono giurisprudenza e dottrina, di cui qui difettava a priori la prova. Infatti, da una parte, non si fa menzione nella narrativa della sentenza della Cassazione al fatto che fossero stati esperiti accertamenti (in particolare, analitici) che avessero comprovato la pericolosità delle uova, dall’altra, l’unico riferimento contenuto nell’imputazione alla modifica fraudolenta della data di scadenza denuncia di per se stesso l’assenza di altri elementi fattuali a cui si attribuisse la pericolosità per la salute pubblica.
Si noti, in aggiunta, che l’erronea imputazione originaria ha determinato anche una stortura procedimentale, in quanto ha comportato il rinvio a giudizio, previo passaggio per la fase dell’udienza preliminare, davanti al tribunale in composizione collegiale, così impegnando ben quattro giudici, mentre il reato di cui all’articolo 5 citato è giudicato dal tribunale in composizione monocratica e senza transito per l’udienza preliminare.
Di fronte alla derubricazione del reato operata dal tribunale, la difesa – che aveva motivo di lagnarsi fin da subito dell’imputazione formulata – ha ripiegato sull’asserita illegittimità della condanna per un reato diverso da quello contestato.
Senza entrare troppo in dettaglio negli aspetti tecnico-processuali è, però, necessaria una breve chiosa del problema. Il giudice può condannare solo per il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio, per esempio non può condannare per rapina se l’addebito era di furto. Infatti, in casi del genere verrebbe leso il diritto di difesa, in quanto l’imputato si difende in base all’addebito che gli è mosso. Questo è il perimetro entro il quale, in linea di principio, deve collocarsi il giudizio. L’imputato di furto non può essere condannato per rapina in quanto quest’ultima contiene un elemento ulteriore rispetto al furto (la violenza o la minaccia con cui ci si impossessa della cosa altrui), e se questo elemento non è stato contestato resta fuori del giudizio per la ragione che si è detta. Peraltro, la lesione al diritto di difesa va valutata in maniera sostanziale, non formale, per cui non sussiste se l’imputato è stato messo comunque in condizione di difendersi. Pertanto, se l’imputazione è di rapina, il giudice può condannare per furto, poiché l’imputato, difendendosi dall’addebito di rapina, si difende necessariamente anche rispetto al reato minore, che costituisce una parte di quello maggiore. In tal caso, si parla di “riqualificazione” del fatto. Inoltre, secondo la giurisprudenza, proprio in virtù del principio di sostanzialità ricordato, ciò che in definitiva interessa è che nel giudizio l’imputato abbia avuto concretamente modo di difendersi.
Poste queste premesse, si capisce perché la Corte abbia ritenuto che nel caso di specie il giudice di merito avesse operato una mera “riqualificazione” del fatto, escludendo che si versasse nell’ipotesi del “fatto diverso”. Infatti, la Corte ha rimarcato che in imputazione, e poi nell’ampia istruttoria, erano per così dire state messe sul tavolo tutte le circostanze fattuali che, mentre non potevano integrare il reato di cui all’articolo 440 del codice penale, erano però rappresentative di una situazione di fatto rientrante nella sfera applicativa dell’articolo 5 della legge 283/1962.
Veniamo a quello che non diceva l’imputazione, ma che si sarebbe potuto ipotizzare, e a quant’altro la vicenda suggerisce.
La contraffazione della data di scadenza di un prodotto alimentare deperibile è un caso classico di frode in commercio o di tentativo di frode se il prodotto viene posto in commercio o detenuto per la vendita. E dal momento che il reato originariamente contestato nel caso in commento, mirando a proteggere (soltanto) la salute, non esaurisce il disvalore della condotta, si sarebbe potuto attribuire agli imputati – e con maggior appropriatezza – il reato che tutela gli interessi commerciali. Infatti, salute e interesse commerciale del consumatore sono “beni giuridici” diversi, tali che le norme incriminatrici, che distintamente li tutelano, possono concorrere tra loro.
D’altra parte, mentre si può dare il caso di una condotta che attenta alla salute sul piano alimentare, che però non ha connotati frodatori, è vero anche il contrario, ed anzi è quanto di regola avviene: in genere, la frode alimentare non si accompagna a reati contro la salute. Ciò, però, non vuol dire che l’informazione ingannevole sia sempre priva di riflessi sulla salute (lo riconobbe già la Corte costituzionale con la sentenza n. 401/1992).
L’articolo 3 del regolamento (UE) 1169/2011 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari) esplicita questo (possibile legame) affermando che «la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute» A sua volta, l’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002 (sulla sicurezza alimentare) stabilisce che «per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: […] b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, […] sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti». L’articolato della cosiddetta “riforma Caselli” dei reati alimentari ha proposto l’introduzione di uno specifico reato per «chiunque […], mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica». È da notare che, secondo questa visione, l’informazione può essere pregiudizievole per la salute tanto per la sua ingannevolezza quanto per la sua incompletezza. Si pensi, per esempio, alla mancata indicazione in etichetta della presenza (o possibile presenza) di allergeni nel prodotto, che può scatenare reazioni allergiche nei soggetti predisposti che lo consumino, anche molto gravi, fino al letale shock anafilattico.
Come si vede, nel diritto alimentare tutto si tiene. Naturalmente, è necessario possedere almeno un minimo di infarinatura in materia per rendersene conto e operare correttamente in sintonia con la normativa di settore.
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Detenzione per la vendita di uova con la data di scadenza contraffatta: è cattivo stato di conservazione
Cassazione penale, sentenza n. 1566 del 16 gennaio 2020 (riferimenti normativi: articolo 440 del codice penale; articolo 5, lettera b, della legge 283/1962)
La detenzione per la vendita di uova in cattivo stato di conservazione di cui sia stata contraffatta la data di scadenza non integra il delitto di cui all’articolo 440 del codice penale, bensì la contravvenzione di cui all’articolo 5 della legge 283/1962.
Il giudice può legittimamente riqualificare il fatto, originariamente imputato come violazione dell’articolo 440 del codice penale, ai sensi dell’articolo 5 della legge 283/1962.
Questa vicenda, per così dire “innocua” e pur banale nella sua ripetitività rispetto a molte altre analoghe, non è priva di qualche piccolo insegnamento.
I due imputati venivano accusati del delitto di cui all’articolo 440 del codice penale (“Adulterazione di sostanze alimentari”) per avere contraffatto sostanze destinate all’alimentazione, nella specie uova, prima di essere distribuite al consumo, contraffacendone la data di scadenza, in tal modo rendendole pericolose per la salute pubblica. Il Tribunale, però, “riqualificava” il fatto ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 (assai meno grave dell’altro) sotto il profilo del cattivo stato di conservazione dei prodotti, in considerazione dello stato del magazzino ove erano ricoverati, che presentava il pavimento e le pareti infestate di ragnatele e con ampie soluzioni di continuità, perciò difficili da lavare e disinfettare, e con un soppalco e scaffalature pieni di materiale vario coperto polvere, tali da impedirne la pulizia.
La prima osservazione che suscita questo decorso processuale è la sua anomalia rispetto ad una corretta individuazione, fin dall’origine, della norma incriminatrice di riferimento, posto che rientra tra le cognizioni elementari e basilari in materia di reati alimentari che l’integrazione del delitto del codice penale si accompagna ad un pericolo effettivo per la salute pubblica, “concreto”, come si esprimono giurisprudenza e dottrina, di cui qui difettava a priori la prova. Infatti, da una parte, non si fa menzione nella narrativa della sentenza della Cassazione al fatto che fossero stati esperiti accertamenti (in particolare, analitici) che avessero comprovato la pericolosità delle uova, dall’altra, l’unico riferimento contenuto nell’imputazione alla modifica fraudolenta della data di scadenza denuncia di per se stesso l’assenza di altri elementi fattuali a cui si attribuisse la pericolosità per la salute pubblica.
Si noti, in aggiunta, che l’erronea imputazione originaria ha determinato anche una stortura procedimentale, in quanto ha comportato il rinvio a giudizio, previo passaggio per la fase dell’udienza preliminare, davanti al tribunale in composizione collegiale, così impegnando ben quattro giudici, mentre il reato di cui all’articolo 5 citato è giudicato dal tribunale in composizione monocratica e senza transito per l’udienza preliminare.
Di fronte alla derubricazione del reato operata dal tribunale, la difesa – che aveva motivo di lagnarsi fin da subito dell’imputazione formulata – ha ripiegato sull’asserita illegittimità della condanna per un reato diverso da quello contestato.
Senza entrare troppo in dettaglio negli aspetti tecnico-processuali è, però, necessaria una breve chiosa del problema. Il giudice può condannare solo per il reato per il quale l’imputato è stato tratto a giudizio, per esempio non può condannare per rapina se l’addebito era di furto. Infatti, in casi del genere verrebbe leso il diritto di difesa, in quanto l’imputato si difende in base all’addebito che gli è mosso. Questo è il perimetro entro il quale, in linea di principio, deve collocarsi il giudizio. L’imputato di furto non può essere condannato per rapina in quanto quest’ultima contiene un elemento ulteriore rispetto al furto (la violenza o la minaccia con cui ci si impossessa della cosa altrui), e se questo elemento non è stato contestato resta fuori del giudizio per la ragione che si è detta. Peraltro, la lesione al diritto di difesa va valutata in maniera sostanziale, non formale, per cui non sussiste se l’imputato è stato messo comunque in condizione di difendersi. Pertanto, se l’imputazione è di rapina, il giudice può condannare per furto, poiché l’imputato, difendendosi dall’addebito di rapina, si difende necessariamente anche rispetto al reato minore, che costituisce una parte di quello maggiore. In tal caso, si parla di “riqualificazione” del fatto. Inoltre, secondo la giurisprudenza, proprio in virtù del principio di sostanzialità ricordato, ciò che in definitiva interessa è che nel giudizio l’imputato abbia avuto concretamente modo di difendersi.
Poste queste premesse, si capisce perché la Corte abbia ritenuto che nel caso di specie il giudice di merito avesse operato una mera “riqualificazione” del fatto, escludendo che si versasse nell’ipotesi del “fatto diverso”. Infatti, la Corte ha rimarcato che in imputazione, e poi nell’ampia istruttoria, erano per così dire state messe sul tavolo tutte le circostanze fattuali che, mentre non potevano integrare il reato di cui all’articolo 440 del codice penale, erano però rappresentative di una situazione di fatto rientrante nella sfera applicativa dell’articolo 5 della legge 283/1962.
Veniamo a quello che non diceva l’imputazione, ma che si sarebbe potuto ipotizzare, e a quant’altro la vicenda suggerisce.
La contraffazione della data di scadenza di un prodotto alimentare deperibile è un caso classico di frode in commercio o di tentativo di frode se il prodotto viene posto in commercio o detenuto per la vendita. E dal momento che il reato originariamente contestato nel caso in commento, mirando a proteggere (soltanto) la salute, non esaurisce il disvalore della condotta, si sarebbe potuto attribuire agli imputati – e con maggior appropriatezza – il reato che tutela gli interessi commerciali. Infatti, salute e interesse commerciale del consumatore sono “beni giuridici” diversi, tali che le norme incriminatrici, che distintamente li tutelano, possono concorrere tra loro.
D’altra parte, mentre si può dare il caso di una condotta che attenta alla salute sul piano alimentare, che però non ha connotati frodatori, è vero anche il contrario, ed anzi è quanto di regola avviene: in genere, la frode alimentare non si accompagna a reati contro la salute. Ciò, però, non vuol dire che l’informazione ingannevole sia sempre priva di riflessi sulla salute (lo riconobbe già la Corte costituzionale con la sentenza n. 401/1992).
L’articolo 3 del regolamento (UE) 1169/2011 (sull’etichettatura dei prodotti alimentari) esplicita questo (possibile legame) affermando che «la fornitura di informazioni sugli alimenti tende a un livello elevato di protezione della salute» A sua volta, l’articolo 14 del regolamento (CE) 178/2002 (sulla sicurezza alimentare) stabilisce che «per determinare se un alimento sia a rischio occorre prendere in considerazione quanto segue: […] b) le informazioni messe a disposizione del consumatore, […] sul modo di evitare specifici effetti nocivi per la salute provocati da un alimento o categoria di alimenti». L’articolato della cosiddetta “riforma Caselli” dei reati alimentari ha proposto l’introduzione di uno specifico reato per «chiunque […], mediante informazioni commerciali false o incomplete riguardanti alimenti, pregiudica la sicurezza della loro consumazione con pericolo concreto per la salute pubblica». È da notare che, secondo questa visione, l’informazione può essere pregiudizievole per la salute tanto per la sua ingannevolezza quanto per la sua incompletezza. Si pensi, per esempio, alla mancata indicazione in etichetta della presenza (o possibile presenza) di allergeni nel prodotto, che può scatenare reazioni allergiche nei soggetti predisposti che lo consumino, anche molto gravi, fino al letale shock anafilattico.
Come si vede, nel diritto alimentare tutto si tiene. Naturalmente, è necessario possedere almeno un minimo di infarinatura in materia per rendersene conto e operare correttamente in sintonia con la normativa di settore.
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