La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 209/1990, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.
Numerosi negozi di vicinato e siti Internet offrono alimenti a base di canapa. La legge 242/2016 sembra, infatti, avere “sdoganato” l’uso di Cannabis sativa L., mentre la tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, come inserita nel 2014, indica anche la Cannabis in alcune sue forme tra le sostanze stupefacenti, con la conseguenza che la sua produzione e cessione, in assenza di specifica autorizzazione, costituiscono il reato di cui all’articolo 73 del decreto citato. Ne è nato un animato dibattito che in giurisprudenza ha generato orientamenti contrapposti, l’uno conservativo e restrittivo, l’altro condizionatamente aperturista. La sentenza di cui ci occupiamo è figlia di questa querelle e diciamo subito che – come si evince dalla massima di cui all’epigrafe – sposa l’interpretazione rigorista.
La cosa ci interessa perché la legge 242/2016, finalizzata all’incentivazione della filiera della canapa, ne consente l’utilizzo senza autorizzazione in alcune categorie di derivati, tra cui gli alimenti. La legittimità della coltivazione di canapa il cui prodotto contenga una percentuale di THC (tetraidrocannabinolo) compresa tra 0,2 e 0,6 per cento ha indotto molti a pensare di poter vendere lecitamente prodotti alimentari con principio stupefacente non superiore a quei limiti. Le cose, però, non sono così semplici ed automatiche.
Innanzitutto, l’articolo 5 della legge demandava a un decreto ministeriale di fissare entro sei mesi i limiti ammissibili di THC negli alimenti, provvedimento peraltro intervenuto soltanto quasi tre anni dopo. Nel frattempo, si navigava nell’incertezza e, mentre gli operatori si attestavano sul limite generale dello 0,6 per cento di TCH, gli organi di controllo, dopo alcuni iniziali interventi, si astenevano ulteriormente da verifiche le cui basi giuridiche erano così controverse.
La sentenza in commento si pronuncia su di un caso di commercializzazione di infiorescenze di canapa sativa oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, che ravvisava lo spaccio di droghe (nella specie “leggere”) ai sensi dell’articolo 73 della legge sugli stupefacenti. Non risulta dalla narrativa della decisione che il sequestro fosse basato su verifiche analitiche che avessero identificato una percentuale di THC superiore ai limiti ammissibili. Si deve, perciò, assumere – come reso manifesto dal tenore della motivazione – che fosse dunque la forma stessa in cui il prodotto a base di canapa era venduto (le infiorescenze) a sottostare al divieto. Rispetto alle prime pronunce sul tema, la Cassazione ha avuto in questo caso il vantaggio di avere alle spalle la dirimente decisione delle Sezioni Unite n. 30475/2019.
Tralasciando l’ampia e dettagliata motivazione di quest’ultima, è sufficiente ricordarne le conclusioni, attestate sul principio di diritto secondo cui: “La commercializzazione al pubblico di Cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242/2016, […] sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016”.
La chiave di volta della decisione è costituita, in estrema sintesi, dalla considerazione che la suddetta legge è rivolta – e circoscritta – all’attività di coltivazione ed esonera da responsabilità l’agricoltore la cui produzione rispetti i limiti di THC presente nella pianta. Anzi, tale esonero sussiste anche se il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento, sempre che siano state ottemperate le altre disposizioni che rendono lecita la coltivazione ai sensi di legge, sebbene in tali casi l’autorità giudiziaria possa disporre il sequestro e la distruzione di tali coltivazioni irregolari (a causa del contenuto di THC).
Le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite non cambiano, ma piuttosto si rafforzano, a seguito della (quantomai tardiva) emanazione del decreto ministeriale 4 novembre 2019 del Ministero della Salute, relativo agli alimenti derivati dalla canapa. Infatti, essi sono esclusivamente semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi (allegati I), che possono contenere diversi quantitativi di THC a seconda della tipologia (allegato II), ma sempre di molto inferiori a quelli stabiliti dall’articolo 4 della legge 242/2016 per la coltivazione.
La sentenza in commento, che peraltro non richiama il decreto suddetto, si allinea all’orientamento restrittivo, controbattendo alle molteplici osservazioni critiche della difesa. In primo luogo, la Cassazione ha negato che il quadro giuridico come sopra definito sia cambiato a seguito del decreto ministeriale 23 luglio 2020 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali di cui è consentita la commercializzazione, sicché – secondo la difesa – se il contenuto di THC rimane entro la soglia dello 0,6 per cento, almeno tale prodotto sarebbe di libera vendita.
L’altra importante deduzione difensiva ha fatto leva sul dettato della decisione della Corte di Giustizia n. 141/2020, che nel dirimere una questione pregiudiziale ha affermato, con principio che tutti giudici nazionali sono tenuti ad osservare, che: “Gli articoli 34 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa L. nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento”. Sul punto, la Cassazione ha rilevato, innanzitutto, che la Corte UE si è riferita al CBD, che notoriamente (vedi l’Organizzazione mondiale della Sanità) non possiede carattere psicoattivo, a differenza del THC. Inoltre, la stessa Corte UE ha valorizzato la tutela della salute quale limite alla liberalizzazione dei derivati della canapa. Orbene, è evidente che una sostanza psicotropa può avere un’incidenza negativa su tale bene primario, di modo che si giustifica appieno il divieto oltre i casi ammessi tassativamente, stabiliti dalla normativa nazionale.
Esiste, però, una condizione in assenza della quale la presenza di THC in un alimento derivato dalla canapa non compreso tra quelli ammessi ovvero sopra soglia in questi ultimi non potrà ricadere nella disciplina sanzionatoria degli stupefacenti. Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il principio di necessaria offensività, che sola giustifica l’introduzione della sanzione penale di condotte vietate, comporta che la sostanza tabellata tra quelle stupefacenti abbia effettivo potere drogante nel caso concreto affinché sia integrato il delitto di cui all’articolo 73 citato. Con riguardo a un alimento irregolare per contrasto con la legge 242/2016 e il decreto ministeriale attuativo occorre comunque precisare che residuerebbe la violazione dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962 nella sua produzione e commercializzazione (salvo che per i prodotti confezionati all’origine), per difetto di genuinità normativa del prodotto, in quanto diverso da quello che dovrebbe essere secondo le disposizioni di riferimento.
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Derivati di Cannabis sativa L.: sì alla commercializzazione, ma solo se privi di efficacia drogante o psicotropa
Cassazione penale, sentenza n. 10012 del 15 marzo 2021 (udienza del 25 febbraio 2021 – riferimenti normativi: legge 242/2016; decreto del Presidente della Repubblica 309/1990)
La cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 209/1990, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante o psicotropa.
Numerosi negozi di vicinato e siti Internet offrono alimenti a base di canapa. La legge 242/2016 sembra, infatti, avere “sdoganato” l’uso di Cannabis sativa L., mentre la tabella II del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, come inserita nel 2014, indica anche la Cannabis in alcune sue forme tra le sostanze stupefacenti, con la conseguenza che la sua produzione e cessione, in assenza di specifica autorizzazione, costituiscono il reato di cui all’articolo 73 del decreto citato. Ne è nato un animato dibattito che in giurisprudenza ha generato orientamenti contrapposti, l’uno conservativo e restrittivo, l’altro condizionatamente aperturista. La sentenza di cui ci occupiamo è figlia di questa querelle e diciamo subito che – come si evince dalla massima di cui all’epigrafe – sposa l’interpretazione rigorista.
La cosa ci interessa perché la legge 242/2016, finalizzata all’incentivazione della filiera della canapa, ne consente l’utilizzo senza autorizzazione in alcune categorie di derivati, tra cui gli alimenti. La legittimità della coltivazione di canapa il cui prodotto contenga una percentuale di THC (tetraidrocannabinolo) compresa tra 0,2 e 0,6 per cento ha indotto molti a pensare di poter vendere lecitamente prodotti alimentari con principio stupefacente non superiore a quei limiti. Le cose, però, non sono così semplici ed automatiche.
Innanzitutto, l’articolo 5 della legge demandava a un decreto ministeriale di fissare entro sei mesi i limiti ammissibili di THC negli alimenti, provvedimento peraltro intervenuto soltanto quasi tre anni dopo. Nel frattempo, si navigava nell’incertezza e, mentre gli operatori si attestavano sul limite generale dello 0,6 per cento di TCH, gli organi di controllo, dopo alcuni iniziali interventi, si astenevano ulteriormente da verifiche le cui basi giuridiche erano così controverse.
La sentenza in commento si pronuncia su di un caso di commercializzazione di infiorescenze di canapa sativa oggetto di sequestro da parte dell’autorità giudiziaria, che ravvisava lo spaccio di droghe (nella specie “leggere”) ai sensi dell’articolo 73 della legge sugli stupefacenti. Non risulta dalla narrativa della decisione che il sequestro fosse basato su verifiche analitiche che avessero identificato una percentuale di THC superiore ai limiti ammissibili. Si deve, perciò, assumere – come reso manifesto dal tenore della motivazione – che fosse dunque la forma stessa in cui il prodotto a base di canapa era venduto (le infiorescenze) a sottostare al divieto. Rispetto alle prime pronunce sul tema, la Cassazione ha avuto in questo caso il vantaggio di avere alle spalle la dirimente decisione delle Sezioni Unite n. 30475/2019.
Tralasciando l’ampia e dettagliata motivazione di quest’ultima, è sufficiente ricordarne le conclusioni, attestate sul principio di diritto secondo cui: “La commercializzazione al pubblico di Cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242/2016, […] sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di Cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio, resina, sono condotte che integrano il reato di cui all’articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 309/1990, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’articolo 4, commi 5 e 7, della legge 242/2016”.
La chiave di volta della decisione è costituita, in estrema sintesi, dalla considerazione che la suddetta legge è rivolta – e circoscritta – all’attività di coltivazione ed esonera da responsabilità l’agricoltore la cui produzione rispetti i limiti di THC presente nella pianta. Anzi, tale esonero sussiste anche se il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento, sempre che siano state ottemperate le altre disposizioni che rendono lecita la coltivazione ai sensi di legge, sebbene in tali casi l’autorità giudiziaria possa disporre il sequestro e la distruzione di tali coltivazioni irregolari (a causa del contenuto di THC).
Le conclusioni a cui sono giunte le Sezioni Unite non cambiano, ma piuttosto si rafforzano, a seguito della (quantomai tardiva) emanazione del decreto ministeriale 4 novembre 2019 del Ministero della Salute, relativo agli alimenti derivati dalla canapa. Infatti, essi sono esclusivamente semi, farina ottenuta dai semi, olio ottenuto dai semi (allegati I), che possono contenere diversi quantitativi di THC a seconda della tipologia (allegato II), ma sempre di molto inferiori a quelli stabiliti dall’articolo 4 della legge 242/2016 per la coltivazione.
La sentenza in commento, che peraltro non richiama il decreto suddetto, si allinea all’orientamento restrittivo, controbattendo alle molteplici osservazioni critiche della difesa. In primo luogo, la Cassazione ha negato che il quadro giuridico come sopra definito sia cambiato a seguito del decreto ministeriale 23 luglio 2020 del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, che ha inserito le infiorescenze di canapa tra le piante officinali di cui è consentita la commercializzazione, sicché – secondo la difesa – se il contenuto di THC rimane entro la soglia dello 0,6 per cento, almeno tale prodotto sarebbe di libera vendita.
L’altra importante deduzione difensiva ha fatto leva sul dettato della decisione della Corte di Giustizia n. 141/2020, che nel dirimere una questione pregiudiziale ha affermato, con principio che tutti giudici nazionali sono tenuti ad osservare, che: “Gli articoli 34 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa L. nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi, a meno che tale normativa sia idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo della tutela della salute pubblica e non ecceda quanto necessario per il suo raggiungimento”. Sul punto, la Cassazione ha rilevato, innanzitutto, che la Corte UE si è riferita al CBD, che notoriamente (vedi l’Organizzazione mondiale della Sanità) non possiede carattere psicoattivo, a differenza del THC. Inoltre, la stessa Corte UE ha valorizzato la tutela della salute quale limite alla liberalizzazione dei derivati della canapa. Orbene, è evidente che una sostanza psicotropa può avere un’incidenza negativa su tale bene primario, di modo che si giustifica appieno il divieto oltre i casi ammessi tassativamente, stabiliti dalla normativa nazionale.
Esiste, però, una condizione in assenza della quale la presenza di THC in un alimento derivato dalla canapa non compreso tra quelli ammessi ovvero sopra soglia in questi ultimi non potrà ricadere nella disciplina sanzionatoria degli stupefacenti. Infatti, secondo una giurisprudenza ormai consolidata, il principio di necessaria offensività, che sola giustifica l’introduzione della sanzione penale di condotte vietate, comporta che la sostanza tabellata tra quelle stupefacenti abbia effettivo potere drogante nel caso concreto affinché sia integrato il delitto di cui all’articolo 73 citato. Con riguardo a un alimento irregolare per contrasto con la legge 242/2016 e il decreto ministeriale attuativo occorre comunque precisare che residuerebbe la violazione dell’articolo 5, lettera a), della legge 283/1962 nella sua produzione e commercializzazione (salvo che per i prodotti confezionati all’origine), per difetto di genuinità normativa del prodotto, in quanto diverso da quello che dovrebbe essere secondo le disposizioni di riferimento.
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