Il commerciante che detenga per la vendita prodotti alimentari di ignota provenienza risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 in quanto in cattivo stato di conservazione.
L’enunciazione di principio trae occasione dalla vicenda giudiziaria di un esercente condannato ai sensi della disposizione succitata per avere messo in commercio 18 kg di salsicce di cinghiale senza indicare la provenienza delle carni utilizzate per la loro produzione. Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha obiettato che il cattivo stato di conservazione penalmente rilevante non si attagliava al caso. La Corte è stata di diverso avviso, valorizzando – peraltro in poche battute – la funzione di garanzia che la rintracciabilità del prodotto riveste. Conviene allargare un po’ di più la cornice all’interno della quale può essere inserita la conclusione di condanna.
La rintracciabilità dell’alimento attraverso la ricostruibilità a ritroso dei suoi passaggi lungo la filiera, come prevista dal regolamento (CE) 178/2002, ha la funzione di permettere il ritiro/richiamo del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e ad individuare la fonte originaria del rischio. Il 15° considerando del regolamento (CE) 853/2004 sancisce che: «La rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi». L’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002, dedicato appunto alla “rintracciabilità”. A sua volta, la giurisprudenza penale ha già avuto modo in più occasioni di ricondurre il difetto di tracciabilità dell’alimento alla fattispecie dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Sappiamo che nell’interpretazione giurisprudenziale il “cattivo stato di conservazione” dipende non da irregolarità della sua composizione, ma dalle condizioni estrinseche in cui l’alimento viene prodotto/lavorato/commercializzato, inosservanti delle regole (anche non scritte, ma corrispondenti alle buone pratiche) di carattere igienico-sanitario. Ora, è anche vero che la giurisprudenza ha ammonito contro interpretazioni “libere” e “soggettivistiche” della norma incriminatrice, tali da eludere il principio di tassatività. In altri termini, non può il giudice sganciare il cattivo stato da specifici criteri normativi (in senso lato), seguendo un approccio “ad libitum”. Ma non è questo il caso, visto che esistono precisi riferimenti prescrittivi che impongono la rintracciabilità (come movimento all’indietro nella filiera) e, quindi, inevitabilmente a monte la tracciabilità dell’alimento (come proiezione in avanti). Certamente, pertanto, un alimento non tracciabile, in quanto ne è sconosciuta la reale provenienza, non rispetta questo particolare aspetto della sicurezza alimentare.
Nelle parole della sentenza in commento, “vi è stata, dunque, una violazione del cosiddetto “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione, che involgono anche le regole sulla tracciabilità del prodotto (la rintracciabilità degli alimenti è uno strumento imposto dal legislatore europeo, quale elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi, in via generale per tutti gli alimenti, con il regolamento (CE) 178/2002, e per gli alimenti di origine animale, con il regolamento (CE) 853/2004). E tale violazione è sufficiente ad integrare il reato in questione, perché non è necessario, a tal fine, che vi sia un effettivo danno alla salute”.
Mi sembra, peraltro, evidente che in tal modo si conferisce alla disposizione della lettera b) dell’articolo 5 una forza estensiva/espansiva che va al di là del dato testuale, poiché a stretto rigore è difficile riconoscere come la tracciabilità/rintracciabilità abbia a che vedere – almeno direttamente – con la “conservazione” del prodotto, mentre è ben più stringente il legame nei casi “classici” in cui si ravvisa questo reato, come ad esempio l’inosservanza dei limiti di temperatura, la presenza di brina su alimenti congelati, l’esposizione ai raggi solari, la sporcizia dei luoghi in cui il prodotto è detenuto.
Dal punto di vista sistematico, si crea fors’anche un’incongruenza, poiché se l’inottemperanza della prescrizione di rintracciabilità costituisce di per sé illecito amministrativo, ma al contempo illecito penale, data la clausola di prevalenza del reato contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006, ne deriverebbe la pratica di inapplicabilità di quest’ultima disposizione.
È interessante, infine, osservare che in un rovesciamento dell’impostazione attuale il disegno di legge di matrice governativa, in discussione alla Camera dei Deputati, frutto dei lavori della cosiddetta “Commissione Caselli”, di riforma dei reati alimentari, da una parte degrada il “cattivo stato di conservazione” a illecito amministrativo (nuovo articolo 5-ter della legge 283/1962), mentre dall’altra innalza a reato l’inottemperanza all’obbligo di ritiro/richiamo del prodotto (nuovo articolo 440-ter del codice penale).
Home » Alimenti di provenienza ignota, il commerciatoCassazione penale, sentenza n. 50348 del 12 dicembre 2019 (udienza del 25 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962) risponde del reato di “cattivo stato di conservazione”
Alimenti di provenienza ignota, il commerciatoCassazione penale, sentenza n. 50348 del 12 dicembre 2019 (udienza del 25 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962) risponde del reato di “cattivo stato di conservazione”
Cassazione penale, sentenza n. 50348 del 12 dicembre 2019 (udienza del 25 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b, della legge 283/1962)
Il commerciante che detenga per la vendita prodotti alimentari di ignota provenienza risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 in quanto in cattivo stato di conservazione.
L’enunciazione di principio trae occasione dalla vicenda giudiziaria di un esercente condannato ai sensi della disposizione succitata per avere messo in commercio 18 kg di salsicce di cinghiale senza indicare la provenienza delle carni utilizzate per la loro produzione. Nel ricorso per Cassazione, la difesa ha obiettato che il cattivo stato di conservazione penalmente rilevante non si attagliava al caso. La Corte è stata di diverso avviso, valorizzando – peraltro in poche battute – la funzione di garanzia che la rintracciabilità del prodotto riveste. Conviene allargare un po’ di più la cornice all’interno della quale può essere inserita la conclusione di condanna.
La rintracciabilità dell’alimento attraverso la ricostruibilità a ritroso dei suoi passaggi lungo la filiera, come prevista dal regolamento (CE) 178/2002, ha la funzione di permettere il ritiro/richiamo del prodotto non conforme ai requisiti di sicurezza alimentare e ad individuare la fonte originaria del rischio. Il 15° considerando del regolamento (CE) 853/2004 sancisce che: «La rintracciabilità degli alimenti è un elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi». L’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006 prevede l’irrogazione di una sanzione amministrativa, salvo che il fatto non costituisca reato, per le violazioni dell’articolo 18 del regolamento (CE) 178/2002, dedicato appunto alla “rintracciabilità”. A sua volta, la giurisprudenza penale ha già avuto modo in più occasioni di ricondurre il difetto di tracciabilità dell’alimento alla fattispecie dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962.
Sappiamo che nell’interpretazione giurisprudenziale il “cattivo stato di conservazione” dipende non da irregolarità della sua composizione, ma dalle condizioni estrinseche in cui l’alimento viene prodotto/lavorato/commercializzato, inosservanti delle regole (anche non scritte, ma corrispondenti alle buone pratiche) di carattere igienico-sanitario. Ora, è anche vero che la giurisprudenza ha ammonito contro interpretazioni “libere” e “soggettivistiche” della norma incriminatrice, tali da eludere il principio di tassatività. In altri termini, non può il giudice sganciare il cattivo stato da specifici criteri normativi (in senso lato), seguendo un approccio “ad libitum”. Ma non è questo il caso, visto che esistono precisi riferimenti prescrittivi che impongono la rintracciabilità (come movimento all’indietro nella filiera) e, quindi, inevitabilmente a monte la tracciabilità dell’alimento (come proiezione in avanti). Certamente, pertanto, un alimento non tracciabile, in quanto ne è sconosciuta la reale provenienza, non rispetta questo particolare aspetto della sicurezza alimentare.
Nelle parole della sentenza in commento, “vi è stata, dunque, una violazione del cosiddetto “ordine alimentare”, volto ad assicurare al consumatore che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche e di conservazione, che involgono anche le regole sulla tracciabilità del prodotto (la rintracciabilità degli alimenti è uno strumento imposto dal legislatore europeo, quale elemento essenziale per garantire la sicurezza degli stessi, in via generale per tutti gli alimenti, con il regolamento (CE) 178/2002, e per gli alimenti di origine animale, con il regolamento (CE) 853/2004). E tale violazione è sufficiente ad integrare il reato in questione, perché non è necessario, a tal fine, che vi sia un effettivo danno alla salute”.
Mi sembra, peraltro, evidente che in tal modo si conferisce alla disposizione della lettera b) dell’articolo 5 una forza estensiva/espansiva che va al di là del dato testuale, poiché a stretto rigore è difficile riconoscere come la tracciabilità/rintracciabilità abbia a che vedere – almeno direttamente – con la “conservazione” del prodotto, mentre è ben più stringente il legame nei casi “classici” in cui si ravvisa questo reato, come ad esempio l’inosservanza dei limiti di temperatura, la presenza di brina su alimenti congelati, l’esposizione ai raggi solari, la sporcizia dei luoghi in cui il prodotto è detenuto.
Dal punto di vista sistematico, si crea fors’anche un’incongruenza, poiché se l’inottemperanza della prescrizione di rintracciabilità costituisce di per sé illecito amministrativo, ma al contempo illecito penale, data la clausola di prevalenza del reato contenuta nell’articolo 2 del decreto legislativo 190/2006, ne deriverebbe la pratica di inapplicabilità di quest’ultima disposizione.
È interessante, infine, osservare che in un rovesciamento dell’impostazione attuale il disegno di legge di matrice governativa, in discussione alla Camera dei Deputati, frutto dei lavori della cosiddetta “Commissione Caselli”, di riforma dei reati alimentari, da una parte degrada il “cattivo stato di conservazione” a illecito amministrativo (nuovo articolo 5-ter della legge 283/1962), mentre dall’altra innalza a reato l’inottemperanza all’obbligo di ritiro/richiamo del prodotto (nuovo articolo 440-ter del codice penale).
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