Sostanze vietate nel miele e responsabilità dell’apicoltore

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Cassazione penale, sentenza n. 23425 del 31 luglio 2020 (udienza del 30 gennaio 2020 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera g), della legge 283/1962)

L’apicoltore che metta in commercio il miele di produzione propria è in colpa, e risponde del reato di cui all’articolo 5, lettera g), della legge 283/1962, qualora non compia le verifiche necessarie ad assicurare che il miele sia esente da sostanze vietate (nella specie tilosina), anche se queste non siano state usate direttamente dall’imputato, ma siano comunque presenti nel prodotto, anche se per fattori esterni.

Una volta tanto la giurisprudenza ci offre un caso diverso dal solito, che ha anche il pregio di permettere la messa a punto dei confini ai quali si estende la colpa del produttore nella (omessa) garanzia di salubrità dell’alimento che pone in vendita.
Alla titolare di un allevamento di api è stata imputata la presenza di additivi non consentiti nel miele prodotto. A seguito di prelievi effettuati dai veterinari sulle arnie, sul miele in maturazione e sul miele già confezionato, le analisi di laboratorio avevano evidenziato, infatti, la contaminazione con tilosina, un antimicrobico non autorizzato nel caso di specie, trattandosi di allevamento sano.
La difesa principale dell’imputata si è concretizzata nell’obiezione all’accusa che la tilosina era stata rinvenuta nei favi e non sul miele in vendita, ma soprattutto che tale contaminazione era dovuta alla naturale bottinatura delle api, cioè alla attività di ricerca del polline nelle zone circostanti per riportarlo al favo come nutrimento per l’ape regina.
Il primo punto era smentito dal fatto che le analisi erano state condotte anche su prodotto già pronto per la vendita e non solo sul miele non ancora raccolto. Si potrebbe aggiungere, sebbene non sia argomento utilizzato in sentenza, che si ha detenzione per la vendita ai fini dell’articolo 5 della 283/1962 anche in fasi anteriori alla vera e propria messa in commercio.
Rimaneva il dubbio di come il miele fosse stato contaminato. Non viene presa in considerazione l’ipotesi che l’apicoltore avesse direttamente utilizzato l’additivo, ma – sulla base della stessa versione dell’imputata – che la contaminazione fosse avvenuta a seguito della bottinatura delle api. Era poi stato dimostrato che la bottinatura avveniva in una zona in cui insistevano grandi allevamenti di bestiame nei quali si faceva uso dell’antimicrobico.
Secondo il tribunale, con argomentazione condivisa dalla Cassazione, posto che la tilosina non doveva comunque essere presente nel miele, il fatto che essa fosse stata portata dalle api con il polline contaminato non escludeva la responsabilità per colpa dell’imputata, che “avrebbe dovuto verificare la presenza di sostanze tipicamente usate negli allevamenti di bestiame, visto che ne aveva tre nella distanza chilometrica coperta dagli spostamenti delle api”.
Tale conclusione è in linea con l’interpretazione che la giurisprudenza in materia di reati alimentari assegna al comportamento colposo, nel senso che il produttore deve compiere ogni controllo utile a garantire la salubrità dell’alimento. S’immagini un campo di grano situato ai confini di una discarica abusiva, da cui si diffondano fumi carichi, per esempio, di diossina. Se il grano ne viene contaminato, il coltivatore non potrebbe considerarsi esonerato da colpa per il fatto che la contaminazione non è dovuta alla sua attività, in quanto ciò che interessa è che il prodotto sia sano e che il coltivatore ha la possibilità – oltre che l’obbligo – di compiere a tal fine le dovute verifiche.
La presa di posizione della Cassazione nella presente vicenda, che condividiamo, si scontra con precedenti in cui era stata valorizzata la natura commissiva del reato. La disposizione vieta, infatti, l'”aggiunta” di additivi non autorizzati, sicché la presenza spontanea dell’additivo vietato non rientrerebbe nel campo punitivo. Il caso a cui mi riferisco è quello in cui la Cassazione ha ritenuto, appunto, non sussistente il reato per la presenza di solfiti in salamelle preparate legittimamente con vino che aveva poi rilasciato “naturalmente” i solfiti in esso contenuti.
Tale impostazione non convince per più ragioni, la principale delle quali è che il presidio di salubrità alimentare offerto dall’articolo 5 prescinde, per essere funzionale al suo scopo di tutela, dalle modalità che hanno determinato la non conformità del prodotto. Questo deve essere comunque conforme. Se non lo è per omissione di chi lo mette in vendita, questi ne risponde. Ne dà indiretta conferma una, seppur risalente, sentenza che ha ritenuto corretta l’imputazione ai sensi dell’articolo 5, lettera g), nei confronti di un tale che aveva aggiunto al prodotto un additivo entro i limiti consentiti, limiti che però erano stati superati in fase di commercializzazione. In proposito, la Corte ebbe ad ammonire che il produttore deve dosare l’additivo in modo tale da garantire che i limiti di ammissibilità non vengano superati neppure in una fase successiva.
L’altra questione proposta dalla difesa ha evocato il mancato rispetto delle forme garantite previste dall’articolo 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, a cui la Corte ha ribattuto osservando che il prelievo da parte dei veterinari era avvenuto nell’ambito di un’attività amministrativa, in assenza di ipotesi di reato e non di polizia giudiziaria.
Per inciso, segnalo che all’esito del dibattimento il tribunale trasmise gli atti al pubblico ministero per procedere nei confronti del marito dell’imputato, che era risultato il vero esperto in materia e direttamente interessato all’attività.

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