Nel caso di intossicazione alimentare, il cattivo stato di conservazione degli alimenti somministrati può essere provato senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni degli organi di controllo verbalizzanti, nonché delle testimonianze raccolte.
Un ristoratore è stato condannato per violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962 per l’intossicazione di 37 commensali partecipanti a un banchetto di nozze, che nelle ore immediatamente successive al pasto avevano accusato gravi disturbi gastro-intestinali o erano risultate affette da salmonellosi.
Prima ancora di illustrare più dettagliatamente il caso sul piano del contraddittorio tra difesa e Cassazione, occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica del fatto. Come ho altre volte segnalato in questa Rubrica, si nota nella prassi giudiziaria un incomprensibile slittamento verso la contravvenzione dell’articolo 5, anche in questo caso contestata, obliterando – si direbbe – l’esistenza del più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale, che invece si attaglia perfettamente alla vicenda in oggetto, come ad altre analoghe che, però, non sono state definite in base ad esso. Tale disposizione codicistica, infatti, riguarda proprio la detenzione ovvero la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica.
Ora, una tossinfezione che colpisca un numero così rilevante di consumatori integra senz’altro quel “pericolo” diffusivo di cui alla norma citata, a prescindere dall’ulteriore reato di lesioni colpose per l’effettivo “danno” all’integrità fisica dei singoli, di cui non pare si sia posta la questione in questo caso, evidentemente perché non erano state presentate le querele necessarie per procedere (per la verità, nel processo erano costituite delle parti civili, evidentemente coloro che avevano accusato disturbi, ma del reato di lesioni non si fa menzione).
Si può ammettere che, nel caso in cui un singolo consumatore abbia ingerito degli alimenti in conseguenza dei quali si sia sentito male, non risulti integrato il delitto di cui all’articolo 444 del codice penale (nella sua forma colposa), bensì il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962, in quanto – data l’emersione puntiforme del pericolo (con successivo danno, che però non è indispensabile che si verifichi positivamente) – non si è in presenza di un attentato alla salute “pubblica”, ossia di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Peraltro, il pericolo non deve per forza riguardare la generalità della popolazione, circostanza che non si presenterà praticamente mai, essendo sufficiente che abbia una certa capacità diffusiva seppure in un ambito più circoscritto, come può essere quello degli avventori di un ristorante, tutti potenzialmente vittime del cibo avariato o contaminato.
In casi del genere, sarebbe male invocata l’applicazione dell’articolo 5, lettera d), poiché è vero che esso si riferisce a sostanze alimentari comunque nocive, ciò nondimeno esso deve considerarsi recessivo rispetto alla norma del codice penale; altrimenti, si giungerebbe all’assurdo di punire meno gravemente (articolo 5) fatti più gravi (articolo 444 del codice penale) di quelli presi in considerazione dalla norma contravvenzionale, che è ispirata alla protezione da un rischio generico o, come si è detto spesso, da un pericolo “presunto” o “astratto”.
Neppure si può dire che la Cassazione la pensi diversamente sulla base della sola constatazione che effettivamente essa in plurime occasioni – ma non sempre – ha avallato l’imputazione ai sensi dell’articolo 5 in casi, per esempio, di contaminazione da Salmonella. In quei casi, infatti, la Cassazione si è limitata a ritenere corretta la sentenza di condanna secondo l’addebito formulato e non avrebbe potuto riqualificare il fatto secondo una norma incriminatrice più grave, mai contestata nel processo.
Torniamo ora alla sentenza in commento, dove non era questione di qualificazione giuridica, ma di prova del fatto addebitato al ristoratore ai sensi dell’articolo 5. Però, sul punto ancora una precisazione è utile sul piano generale. Se si addebita, infatti, che un certo alimento (nella specie, pare, le crespelle) ha cagionato la tossinfezione e la condotta viene riportata alla violazione dell’articolo 5, lettera d), diventa eccessivo il richiamo anche alla lettera b) (cattivo stato di conservazione), che resta semmai “assorbita” nell’altra violazione.
Comunque sia, lasciata da parte la tradizionale spiegazione della Corte sulla portata della lettera b) in opposizione a quanto erroneamente sostenuto dalla difesa, il problema reale del processo deve essere individuato essenzialmente nella prova del fatto, cioè del nesso causale tra la somministrazione di alimenti da parte dell’imputato e i disturbi accusati dai commensali.
La difesa, infatti, ha sostenuto che questa correlazione era incrinata dal fatto che, in mancanza di analisi di laboratorio sulle matrici alimentari, e dunque nell’impossibilità di determinare specificamente quale alimento avesse provocato la tossinfezione, doveva essere considerato che la torta nuziale era stata portata dagli sposi e che degli alimenti erano stati asportati senza consenso del titolare e consumati tempo dopo.
Queste due ultime asserzioni non trovano alcun suffragio fattuale nella narrativa della sentenza. Quanto all’ipotesi che fosse stata la torta il veicolo della tossinfezione, la Corte segnala che alcuni di coloro che erano stati male non avevano mangiato il dolce (tra gli intossicati c’era anche un tale che non aveva neppure partecipato al banchetto) e, al contrario, la causa dell’evento era stata ricondotta alle crespelle (non si capisce, però, sulla base di quali elementi).
In ogni caso, la sentenza ritiene corretta la decisione impugnata sulla base della rapidità della manifestazione dei sintomi manifestatisi dopo il pasto e delle testimonianze raccolte.
Ancora due parole sugli accertamenti in caso di tossinfezione.
Innanzitutto, va detto che in caso di (presunte) tossinfezioni puntiformi non si riesce perlopiù a raggiungere la prova del nesso causale tra il disturbo e il consumo di un certo alimento. Se un singolo consumatore sostiene di essere andato in ospedale dopo avere mangiato un panino, di talché imputa all’ingestione di quel cibo il suo malessere, di regola non vengono eseguite analisi (in particolare, sulle feci) per determinare la tossina né l’Asl o le forze di polizia vengono allertate in tempo utile per recuperare matrici alimentari. In questi casi, è pressoché impossibile dal punto di vista probatorio connettere l’evento lesivo con la responsabilità di qualcuno.
Diverso il caso di tossinfezioni che abbiano colpito una cerchia più o meno vasta di persone, tipicamente commensali di una mensa o di un ristorante.
Qui è più facile che il Servizio Veterinario dell’Asl sia allertato in tempo utile per recuperare prove utili presso il centro di cottura o la cucina del ristorante, anche al fine delle analisi di laboratorio. È più facile, inoltre, che vengano fatte analisi di coprocolture, che possono evidenziare la tossina responsabile. Possono essere fatte utili, inoltre, anche se non sempre decisive in mancanza di altre evidenze, indagini epidemiologiche.
Si tratta, comunque, di processi in cui la ricostruzione dei fatti e l’assicurazione delle prove è quasi sempre problematica e, quindi, dagli esiti spesso incerti, in cui non sempre decisivi sono neppure insperati “colpi di fortuna” (ricordo un caso in cui si è potuta individuare Salmonella come causa della tossinfezione, accertata dalle analisi coprologiche, rinvenendone tracce sul pulsante della taglierina utilizzata per affettare il manzo, poi distribuito in una mensa scolastica).
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Intossicazione al ristorante, il cattivo stato di conservazione può essere provato senza prelievo di campioni e analisi
Cassazione penale, sentenza n. 27541 del 5 ottobre 2020 (udienza del 2 settembre 2020 – riferimenti normativi: articolo 5, lettere b) e d), della legge 283/1962)
Nel caso di intossicazione alimentare, il cattivo stato di conservazione degli alimenti somministrati può essere provato senza necessità del prelievo di campioni e di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica e dalle dichiarazioni degli organi di controllo verbalizzanti, nonché delle testimonianze raccolte.
Un ristoratore è stato condannato per violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962 per l’intossicazione di 37 commensali partecipanti a un banchetto di nozze, che nelle ore immediatamente successive al pasto avevano accusato gravi disturbi gastro-intestinali o erano risultate affette da salmonellosi.
Prima ancora di illustrare più dettagliatamente il caso sul piano del contraddittorio tra difesa e Cassazione, occorre soffermarsi sulla qualificazione giuridica del fatto. Come ho altre volte segnalato in questa Rubrica, si nota nella prassi giudiziaria un incomprensibile slittamento verso la contravvenzione dell’articolo 5, anche in questo caso contestata, obliterando – si direbbe – l’esistenza del più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale, che invece si attaglia perfettamente alla vicenda in oggetto, come ad altre analoghe che, però, non sono state definite in base ad esso. Tale disposizione codicistica, infatti, riguarda proprio la detenzione ovvero la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari pericolose per la salute pubblica.
Ora, una tossinfezione che colpisca un numero così rilevante di consumatori integra senz’altro quel “pericolo” diffusivo di cui alla norma citata, a prescindere dall’ulteriore reato di lesioni colpose per l’effettivo “danno” all’integrità fisica dei singoli, di cui non pare si sia posta la questione in questo caso, evidentemente perché non erano state presentate le querele necessarie per procedere (per la verità, nel processo erano costituite delle parti civili, evidentemente coloro che avevano accusato disturbi, ma del reato di lesioni non si fa menzione).
Si può ammettere che, nel caso in cui un singolo consumatore abbia ingerito degli alimenti in conseguenza dei quali si sia sentito male, non risulti integrato il delitto di cui all’articolo 444 del codice penale (nella sua forma colposa), bensì il reato di cui all’articolo 5, lettera d), della legge 283/1962, in quanto – data l’emersione puntiforme del pericolo (con successivo danno, che però non è indispensabile che si verifichi positivamente) – non si è in presenza di un attentato alla salute “pubblica”, ossia di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. Peraltro, il pericolo non deve per forza riguardare la generalità della popolazione, circostanza che non si presenterà praticamente mai, essendo sufficiente che abbia una certa capacità diffusiva seppure in un ambito più circoscritto, come può essere quello degli avventori di un ristorante, tutti potenzialmente vittime del cibo avariato o contaminato.
In casi del genere, sarebbe male invocata l’applicazione dell’articolo 5, lettera d), poiché è vero che esso si riferisce a sostanze alimentari comunque nocive, ciò nondimeno esso deve considerarsi recessivo rispetto alla norma del codice penale; altrimenti, si giungerebbe all’assurdo di punire meno gravemente (articolo 5) fatti più gravi (articolo 444 del codice penale) di quelli presi in considerazione dalla norma contravvenzionale, che è ispirata alla protezione da un rischio generico o, come si è detto spesso, da un pericolo “presunto” o “astratto”.
Neppure si può dire che la Cassazione la pensi diversamente sulla base della sola constatazione che effettivamente essa in plurime occasioni – ma non sempre – ha avallato l’imputazione ai sensi dell’articolo 5 in casi, per esempio, di contaminazione da Salmonella. In quei casi, infatti, la Cassazione si è limitata a ritenere corretta la sentenza di condanna secondo l’addebito formulato e non avrebbe potuto riqualificare il fatto secondo una norma incriminatrice più grave, mai contestata nel processo.
Torniamo ora alla sentenza in commento, dove non era questione di qualificazione giuridica, ma di prova del fatto addebitato al ristoratore ai sensi dell’articolo 5. Però, sul punto ancora una precisazione è utile sul piano generale. Se si addebita, infatti, che un certo alimento (nella specie, pare, le crespelle) ha cagionato la tossinfezione e la condotta viene riportata alla violazione dell’articolo 5, lettera d), diventa eccessivo il richiamo anche alla lettera b) (cattivo stato di conservazione), che resta semmai “assorbita” nell’altra violazione.
Comunque sia, lasciata da parte la tradizionale spiegazione della Corte sulla portata della lettera b) in opposizione a quanto erroneamente sostenuto dalla difesa, il problema reale del processo deve essere individuato essenzialmente nella prova del fatto, cioè del nesso causale tra la somministrazione di alimenti da parte dell’imputato e i disturbi accusati dai commensali.
La difesa, infatti, ha sostenuto che questa correlazione era incrinata dal fatto che, in mancanza di analisi di laboratorio sulle matrici alimentari, e dunque nell’impossibilità di determinare specificamente quale alimento avesse provocato la tossinfezione, doveva essere considerato che la torta nuziale era stata portata dagli sposi e che degli alimenti erano stati asportati senza consenso del titolare e consumati tempo dopo.
Queste due ultime asserzioni non trovano alcun suffragio fattuale nella narrativa della sentenza. Quanto all’ipotesi che fosse stata la torta il veicolo della tossinfezione, la Corte segnala che alcuni di coloro che erano stati male non avevano mangiato il dolce (tra gli intossicati c’era anche un tale che non aveva neppure partecipato al banchetto) e, al contrario, la causa dell’evento era stata ricondotta alle crespelle (non si capisce, però, sulla base di quali elementi).
In ogni caso, la sentenza ritiene corretta la decisione impugnata sulla base della rapidità della manifestazione dei sintomi manifestatisi dopo il pasto e delle testimonianze raccolte.
Ancora due parole sugli accertamenti in caso di tossinfezione.
Innanzitutto, va detto che in caso di (presunte) tossinfezioni puntiformi non si riesce perlopiù a raggiungere la prova del nesso causale tra il disturbo e il consumo di un certo alimento. Se un singolo consumatore sostiene di essere andato in ospedale dopo avere mangiato un panino, di talché imputa all’ingestione di quel cibo il suo malessere, di regola non vengono eseguite analisi (in particolare, sulle feci) per determinare la tossina né l’Asl o le forze di polizia vengono allertate in tempo utile per recuperare matrici alimentari. In questi casi, è pressoché impossibile dal punto di vista probatorio connettere l’evento lesivo con la responsabilità di qualcuno.
Diverso il caso di tossinfezioni che abbiano colpito una cerchia più o meno vasta di persone, tipicamente commensali di una mensa o di un ristorante.
Qui è più facile che il Servizio Veterinario dell’Asl sia allertato in tempo utile per recuperare prove utili presso il centro di cottura o la cucina del ristorante, anche al fine delle analisi di laboratorio. È più facile, inoltre, che vengano fatte analisi di coprocolture, che possono evidenziare la tossina responsabile. Possono essere fatte utili, inoltre, anche se non sempre decisive in mancanza di altre evidenze, indagini epidemiologiche.
Si tratta, comunque, di processi in cui la ricostruzione dei fatti e l’assicurazione delle prove è quasi sempre problematica e, quindi, dagli esiti spesso incerti, in cui non sempre decisivi sono neppure insperati “colpi di fortuna” (ricordo un caso in cui si è potuta individuare Salmonella come causa della tossinfezione, accertata dalle analisi coprologiche, rinvenendone tracce sul pulsante della taglierina utilizzata per affettare il manzo, poi distribuito in una mensa scolastica).
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