Il prelevamento di campioni con modalità differenti da quelle previste dal regolamento di esecuzione della legge 283/1962 non comporta nullità o inutilizzabilità delle analisi. In particolare, il campionamento in aliquota unica è giustificato quando la matrice alimentare sia così esigua da non consentire la formazione del numero prescritto di aliquote.
Anche l’amministratore di una società di grandi dimensioni può essere ritenuto responsabile della non conformità rilevata in una delle unità di somministrazione gestite dalla società qualora non sia dimostrata un’adeguata organizzazione con chiara ripartizione delle competenze.
La sentenza in commento si segnala per l’approfondimento delle varie questioni agitate dalla difesa, non sempre rinvenibile nelle decisioni in materia di reati alimentari, nonché per l’enunciazione di principi in sé condivisibili, ma la cui applicazione nel caso di specie lascia complessivamente insoddisfatti rispetto alla concreta responsabilità dell’imputato.
Dalla narrativa della sentenza si ricava che il rappresentante legale di una società di cospicue dimensioni era stato condannato per avere distribuito per il consumo agli avventori della mensa della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri involtini di tacchino e suino con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti e in stato di alterazione in quanto risultati positivi a Salmonella Typhimurium.
L’accertamento era avvenuto a seguito del prelevamento del campione in aliquota unica e della successiva analisi condotta dal laboratorio di riferimento.
Il primo motivo della difesa per contrastare la decisione del Tribunale si è incentrato sulle modalità asseritamente irregolari del campione, essendo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 la suddivisione in un certo numero di aliquote. Implicitamente la difesa contestava l’esito di analisi su prodotti campionati in maniera irregolare.
La Cassazione ha obiettato che l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato prevede la possibilità di deroga alla regola generale nel caso in cui questa non possa essere seguita, purché si dia atto nel verbale di campionamento delle ragioni per cui è stato scelto un diverso modo di operare. Nella specie, il campionamento con le modalità descritte si giustificava per via dell’esiguità della matrice alimentare da analizzare e del fatto che il prodotto era confezionato e gli ispettori avevano preferito non aprirlo per non alterarlo, pur ammettendo che il risultato delle analisi debba essere valutato dal giudice nella sua concreta affidabilità. Ma su questo specifico punto la difesa non aveva eccepito alcunché, limitando la sua doglianza alle modalità di campionamento, pur nel non enunciato obiettivo che esse potessero avere influito negativamente sulla correttezza del risultato analitico.
L’ulteriore questione di interesse riguarda la posizione apicale dell’imputato, amministratore di una società dotata di numerosissime strutture dislocate su tutto il territorio, con migliaia di dipendenti, circa 390 impianti in gestione e 18 centri di cottura. Inoltre, si affermava, era stata conferita una delega di supervisione ad un dipendente. Queste le osservazioni critiche della difesa alle conclusioni di primo grado, che avrebbero dovuto portare, secondo il ricorso, all’assoluzione dell’imputato.
La Cassazione si trincera dietro i limiti assegnati alla verifica che il giudice di legittimità può compiere della decisione di merito, che non può debordare dalla valutazione della logicità intrinseca e della coerenza formale della motivazione, purché essa non sia in evidente contrasto con dati di fatto segnalati dalla difesa con il ricorso. Qui, appunto, si svolge una lunga disquisizione sul fatto che fosse stato o meno valutato dal Tribunale l’atto di delega, introdotto dalla difesa in un momento in cui sarebbe stato precluso farlo. Questo aspetto processuale, in realtà, interessa poco, anche perché la Corte ne tiene comunque conto.
La Cassazione aderisce alla motivazione del Tribunale secondo cui non era stato esibito un articolato organigramma aziendale e inoltre non era provato che chi si assumeva dalla difesa essere stato delegato al controllo di sicurezza dell’alimento avesse la professionalità e la capacità tecnica adeguate allo scopo. Infine, si è osservato che “il rischio di contaminazione è insito nella fase di lavorazione del prodotto sicché il delegante non può certamente spogliarsi di qualsiasi potere di controllo in ordine al corretto esercizio delle mansioni delegate. Non risulta dimostrato, afferma il Tribunale, che tale controllo sia mai stato effettuato né che ci siano stati continui e costanti resoconti del delegato circa esami periodici sugli alimenti”. Con la conseguenza che la violazione doveva essere fatta risalire ad una carenza “strutturale”, riferibile direttamente all’imputato.
Come abbiamo anticipato, non si può che condividere in astratto la correttezza dell’assunto. Ciò nonostante, nel concreto la decisione stride rispetto alla situazione effettiva come descritta dal Tribunale (considerati i limiti di sindacato della Cassazione).
Non è chiarito perché, ma è comunque sintomatico che il pubblico ministero di udienza avesse chiesto l’assoluzione, il che ci sembra potesse essere la conclusione più conforme alla realtà dei fatti, pur senza smentire i principi.
Infatti, la posizione cosiddetta “di garanzia”, che indubbiamente riveste l’organo apicale, non può mai tradursi in un automatismo colpevolista: occorre sempre parametrarla al caso concreto e verificare se l’infrazione sia soggettivamente riferibile all’organo di vertice.
Ora, è arduo pretendere che l’amministratore di una società così dimensionata e frammentata in molteplici attività sparse sul territorio potesse governare la specifica non conformità riscontrata in quel particolare centro di cottura, uno tra i molti. Anche in materia di sicurezza sul lavoro la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il responsabile dell’azienda ha, bensì, un obbligo di vigilanza sull’operato dei sottoposti, ma non fino al punto di potersi richiedere un controllo assiduo e costante.
È vero che nel nostro caso si contestava di non aver dimostrato che l’organizzazione aziendale, certamente riferibile all’amministratore, avesse valutato adeguatamente il rischio di contaminazione dell’alimento. Ma è altrettanto vero che le analisi compiute su altri campioni prelevati dal medesimo lotto avevano escluso la presenza di Salmonella nel prodotto.
Diventava, allora, arduo affermare che l’amministratore potesse prevedere ed evitare – secondo gli ordinari canoni della colpa – proprio quella specifica puntuale non conformità.
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Il campionamento in aliquota unica è giustificato quando la matrice alimentare è esigua
Cassazione penale, sentenza n. 27587 del 6 ottobre 2020 (udienza del 16 giugno 2020 – riferimenti normativi: articolo 5, lettere c e d, della legge 283/1962)
Il prelevamento di campioni con modalità differenti da quelle previste dal regolamento di esecuzione della legge 283/1962 non comporta nullità o inutilizzabilità delle analisi. In particolare, il campionamento in aliquota unica è giustificato quando la matrice alimentare sia così esigua da non consentire la formazione del numero prescritto di aliquote.
Anche l’amministratore di una società di grandi dimensioni può essere ritenuto responsabile della non conformità rilevata in una delle unità di somministrazione gestite dalla società qualora non sia dimostrata un’adeguata organizzazione con chiara ripartizione delle competenze.
La sentenza in commento si segnala per l’approfondimento delle varie questioni agitate dalla difesa, non sempre rinvenibile nelle decisioni in materia di reati alimentari, nonché per l’enunciazione di principi in sé condivisibili, ma la cui applicazione nel caso di specie lascia complessivamente insoddisfatti rispetto alla concreta responsabilità dell’imputato.
Dalla narrativa della sentenza si ricava che il rappresentante legale di una società di cospicue dimensioni era stato condannato per avere distribuito per il consumo agli avventori della mensa della caserma del Comando Provinciale dei Carabinieri involtini di tacchino e suino con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti e in stato di alterazione in quanto risultati positivi a Salmonella Typhimurium.
L’accertamento era avvenuto a seguito del prelevamento del campione in aliquota unica e della successiva analisi condotta dal laboratorio di riferimento.
Il primo motivo della difesa per contrastare la decisione del Tribunale si è incentrato sulle modalità asseritamente irregolari del campione, essendo prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 327/1980 la suddivisione in un certo numero di aliquote. Implicitamente la difesa contestava l’esito di analisi su prodotti campionati in maniera irregolare.
La Cassazione ha obiettato che l’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica citato prevede la possibilità di deroga alla regola generale nel caso in cui questa non possa essere seguita, purché si dia atto nel verbale di campionamento delle ragioni per cui è stato scelto un diverso modo di operare. Nella specie, il campionamento con le modalità descritte si giustificava per via dell’esiguità della matrice alimentare da analizzare e del fatto che il prodotto era confezionato e gli ispettori avevano preferito non aprirlo per non alterarlo, pur ammettendo che il risultato delle analisi debba essere valutato dal giudice nella sua concreta affidabilità. Ma su questo specifico punto la difesa non aveva eccepito alcunché, limitando la sua doglianza alle modalità di campionamento, pur nel non enunciato obiettivo che esse potessero avere influito negativamente sulla correttezza del risultato analitico.
L’ulteriore questione di interesse riguarda la posizione apicale dell’imputato, amministratore di una società dotata di numerosissime strutture dislocate su tutto il territorio, con migliaia di dipendenti, circa 390 impianti in gestione e 18 centri di cottura. Inoltre, si affermava, era stata conferita una delega di supervisione ad un dipendente. Queste le osservazioni critiche della difesa alle conclusioni di primo grado, che avrebbero dovuto portare, secondo il ricorso, all’assoluzione dell’imputato.
La Cassazione si trincera dietro i limiti assegnati alla verifica che il giudice di legittimità può compiere della decisione di merito, che non può debordare dalla valutazione della logicità intrinseca e della coerenza formale della motivazione, purché essa non sia in evidente contrasto con dati di fatto segnalati dalla difesa con il ricorso. Qui, appunto, si svolge una lunga disquisizione sul fatto che fosse stato o meno valutato dal Tribunale l’atto di delega, introdotto dalla difesa in un momento in cui sarebbe stato precluso farlo. Questo aspetto processuale, in realtà, interessa poco, anche perché la Corte ne tiene comunque conto.
La Cassazione aderisce alla motivazione del Tribunale secondo cui non era stato esibito un articolato organigramma aziendale e inoltre non era provato che chi si assumeva dalla difesa essere stato delegato al controllo di sicurezza dell’alimento avesse la professionalità e la capacità tecnica adeguate allo scopo. Infine, si è osservato che “il rischio di contaminazione è insito nella fase di lavorazione del prodotto sicché il delegante non può certamente spogliarsi di qualsiasi potere di controllo in ordine al corretto esercizio delle mansioni delegate. Non risulta dimostrato, afferma il Tribunale, che tale controllo sia mai stato effettuato né che ci siano stati continui e costanti resoconti del delegato circa esami periodici sugli alimenti”. Con la conseguenza che la violazione doveva essere fatta risalire ad una carenza “strutturale”, riferibile direttamente all’imputato.
Come abbiamo anticipato, non si può che condividere in astratto la correttezza dell’assunto. Ciò nonostante, nel concreto la decisione stride rispetto alla situazione effettiva come descritta dal Tribunale (considerati i limiti di sindacato della Cassazione).
Non è chiarito perché, ma è comunque sintomatico che il pubblico ministero di udienza avesse chiesto l’assoluzione, il che ci sembra potesse essere la conclusione più conforme alla realtà dei fatti, pur senza smentire i principi.
Infatti, la posizione cosiddetta “di garanzia”, che indubbiamente riveste l’organo apicale, non può mai tradursi in un automatismo colpevolista: occorre sempre parametrarla al caso concreto e verificare se l’infrazione sia soggettivamente riferibile all’organo di vertice.
Ora, è arduo pretendere che l’amministratore di una società così dimensionata e frammentata in molteplici attività sparse sul territorio potesse governare la specifica non conformità riscontrata in quel particolare centro di cottura, uno tra i molti. Anche in materia di sicurezza sul lavoro la giurisprudenza ha ripetutamente affermato che il responsabile dell’azienda ha, bensì, un obbligo di vigilanza sull’operato dei sottoposti, ma non fino al punto di potersi richiedere un controllo assiduo e costante.
È vero che nel nostro caso si contestava di non aver dimostrato che l’organizzazione aziendale, certamente riferibile all’amministratore, avesse valutato adeguatamente il rischio di contaminazione dell’alimento. Ma è altrettanto vero che le analisi compiute su altri campioni prelevati dal medesimo lotto avevano escluso la presenza di Salmonella nel prodotto.
Diventava, allora, arduo affermare che l’amministratore potesse prevedere ed evitare – secondo gli ordinari canoni della colpa – proprio quella specifica puntuale non conformità.
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