Salmonella, l’accertamento della contaminazione non può basarsi solo su un test rapido

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Cassazione penale, sentenza n. 25256 dell’8 settembre 2020 (udienza del 2 luglio 2020 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera c, della legge 283/1962)

L’accertamento della contaminazione di un alimento per presenza di Salmonella non può basarsi esclusivamente su un test rapido, in assenza di più affidabili analisi di conferma.
Il reato dovuto alla presenza di Salmonella nel prodotto non può essere addebitato senza tenere conto delle modalità di consumo raccomandate dal venditore, come la cottura dell’alimento.
Nel caso di imputazione del reato all’organo di vertice aziendale occorre verificare l’organigramma e le competenze eventualmente attribuite ad altri, prima di considerare acclarata la responsabilità del primo.

La sentenza prende in esame il ricorso, articolato in ben sette motivi, contro la condanna del legale rappresentante di una società per avere detenuto per la vendita nella macelleria, posta all’interno di un supermercato di una nota catena della grande distribuzione organizzata, di involtini di suino preparati con carne contenente Salmonella in quantitativo superiore ai parametri previsti dal regolamento (CE) 2073/2005, che fissa i criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.

La prima linea difensiva era impostata sull’incolpevolezza dell’imputato, dal momento che risultava dalla testimonianza della dipendente della macelleria che il prodotto era stato preparato nel rispetto del protocollo Haccp e immediatamente prima del campionamento con carne pervenuta in giornata. La Corte non si sofferma su questo aspetto, che viene superato da diverse e assorbenti ragioni, anche se sul punto conviene segnalare che a rigore il venditore di alimenti sfusi, diversamente da quanto vale per i prodotti confezionati, è in ogni caso garante della sicurezza alimentare dei prodotti immessi al consumo (anche se poi la rigidità del principio va confrontata con le specifiche caratteristiche del fatto concreto).

La prima censura alla sentenza del Tribunale mossa dalla Cassazione riguarda, invece, l’affidabilità dell’analisi compiuta.

Come, infatti, la difesa aveva esattamente eccepito, l’Istituto zooprofilattico di riferimento aveva utilizzato un metodo speditivo che non forniva la necessaria certezza, in mancanza di ulteriori analisi più appropriate, che il batterio fosse vitale e quindi pericoloso. Un po’ come avviene con i test rapidi per l’accertamento della natura stupefacente della sostanza sequestrata, che sono normalmente seguiti da un’apposita consulenza tecnica che confermi la composizione chimica del reperto.

In altre occasioni, la giurisprudenza ha statuito che l’utilizzo di metodi analitici non ufficiali non comporta la nullità o l’inutilizzabilità dell’accertamento, salva però la valutazione del giudice sulla sua affidabilità del risultato ottenuto. Pertanto, la sentenza in commento non si pone in contrasto con il citato orientamento, limitandosi a ribadire la necessità di un accertamento pieno e sicuro sul piano scientifico.

Semmai, si può osservare che l’accertata pericolosità dell’alimento, dovuto alla contaminazione da Salmonella, dovrebbe condurre al più grave reato di cui all’articolo 444 del codice penale, eventualmente – come in questo caso – nella sua forma colposa, problema di qualificazione che comunque la Cassazione non doveva affrontare, sia perché era incerta la vitalità stessa del batterio, sia perché in mancanza della tipizzazione del ceppo di Salmonella non sarebbe stato possibile stabilirne la sua effettiva virulenza, sia infine perché la Corte era per così dire vincolata dalla imputazione, meno grave, formulata.

Vediamo, peraltro, che normalmente la contestazione in casi di contaminazione di Salmonella si attesta sulla violazione dell’articolo 5 della legge 283/1962, senza porsi il problema dell’effettiva pericolosità della sostanza (e senza dimenticare che una sentenza della Cassazione, per la verità lontana nel tempo, ha ritenuto che vada ascritto il delitto di cui all’articolo 444 del codice penale, a prescindere dalla tipizzazione della Salmonella, poiché questa è germe comunque patogeno, enunciato che probabilmente pecca di eccesiva astrattezza, in contraddizione con l’insegnamento che pretende che per affermare la ricorrenza di tale reato occorre la prova della pericolosità in concreto).

La decisione in parola avalla, poi, un’altra critica mossa dalla difesa, ossia il fatto che nella macelleria erano esposti dei cartelli che raccomandavano di cuocere gli involtini prima del consumo, in modo da inibire la potenziale tossicità della Salmonella (a parte della ulteriore considerazione difensiva che secondo comune esperienza la carne di maiale non viene consumata cruda).

Si rimarca, infine, negativamente il fatto che il Tribunale, di fronte alla posizione verticistica dell’imputato, non aveva scandagliato l’organizzazione aziendale e la ripartizione di competenze operative al suo interno, prima di addebitare il fatto pressoché in automatico al rappresentante legale della società che aveva in gestione l’esercizio.

In effetti, la responsabilità per un fatto così puntuale, materialmente commesso, semmai, dal dipendente è difficile che possa farsi risalire a chi si trova al vertice della piramide organizzativa, normalmente articolata in peculiari operatività attribuite ai sottoposti, a meno che il reato non sia riconducibile alle più alte sfere decisionali, per esempio a causa di omissioni nel Piano di Autocontrollo, che abbiano determinato lo specifico inconveniente sanitario.

In conclusione, la Corte ha annullato la sentenza del primo giudice, rinviando al medesimo (in diversa composizione) per approfondire i temi su cui la motivazione è risultata insufficiente.

Ancora una volta la vicenda ci fornisce lo spunto per constatare come sia spesso carente la consapevolezza tanto degli organi inquirenti quanto dei giudici dei problemi, molteplici e sottili, che si agitano in materia penale alimentare; forse perché si tratta di reati ritenuti “bagatellari”, poco esperiti nell’attività giudiziaria e quindi poco conosciuti nelle loro sfaccettature. Ma questa non sarebbe una giustificazione.

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