Pane precotto e surgelato, giusta l’esistenza una disciplina di vendita diversa da quella del pane fresco

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Cassazione civile, ordinanza n. 14712 del 10 luglio 2020 (udienza del 12 novembre 2019 – riferimenti normativi: articoli 14 della legge 580/1967 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 502/1998)

La disciplina della vendita di pane derivante dal completamento della cottura di materia prima precotta di cui agli articoli 14, comma 4, della legge 580/1967 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 502/1998 non viola gli articoli 3 e 41 della Costituzione né i principi eurounitari della libera circolazione delle merci, in quanto è giustificata dal diverso ciclo produttivo rispetto al pane fresco e dalla tutela del consumatore.

La Cassazione si occupa del ricorso contro la sentenza che aveva confermato l’ordinanza-ingiunzione per il pagamento di una sanzione pecuniaria emessa a carico del legale rappresentante di una grossa azienda che in uno dei suoi punti vendita aveva commercializzato del pane ottenuto dal completamento, previa cottura, di prodotto parzialmente cotto e surgelato, senza rispettare le prescrizioni normative sull’etichettatura e sul confezionamento dettate dagli articoli 14, comma 4, della legge 580/1967 e 1 del decreto del Presidente della Repubblica 502/1998. Secondo la citata normativa, tale qualità di pane precotto deve essere venduta preconfezionata in scaffali diversi da quelli per il pane fresco e deve essere adeguatamente etichettata. Il ricorso ha avanzato vari motivi per contestare la conclusione di addebito.
Si è, in primo luogo, sostenuto che le diverse modalità imposte per la vendita del pane fresco e del pane conservato sarebbero irragionevoli e ingiustamente discriminatorie anche sul piano del libero accesso al mercato. Tale argomento è stato respinto, rimarcando che la differente disciplina si giustifica con le oggettivamente diverse modalità di produzione delle due qualità di pane, di cui è necessario – a sua tutela – che il consumatore sia correttamente informato. Se ne fa discendere la conformità ai principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione) e di libera iniziativa economica privata (articolo 41 della Costituzione).
Analoghe ragioni sono state addotte dalla Corte per respingere la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia per contrarietà della normativa interna, applicata nella specie, ai principi eurounitari della libera circolazione delle merci ai sensi degli articoli 28 e 30 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ovvero 34 e 36 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Peraltro, con la sentenza del 18 settembre 2003, la Corte di Giustizia, nel procedimento C-416/2000, aveva già risolto in senso negativo (contro il parere dell’Avvocato generale) la questione pregiudiziale sollevata dal giudice di Padova relativamente all’articolo 14, cioè nel senso che la disposizione nazionale non contrasta con i principi comunitari, purché non dia luogo a discriminazioni tra prodotti nazionali e importati, aggiungendo che in caso, invece, di accertata discriminazione questa non sarebbe superabile invocando il principio di tutela della salute e della vita delle persone (costituente un limite alla libertà di circolazione mercantile).
La Cassazione ha comunque confermato le motivazioni della decisione di merito, che aveva negato esserci prova della provenienza comunitaria del prodotto.
Quanto alla invocata circolare con cui il Ministero dell’Industria ed il Ministero della Sanità (n. 129263 del 30 maggio 1995) avrebbero autorizzato la vendita del pane precotto mediante inserimento in un sacchetto anche al momento della vendita, è stato agevole opporre che tale provvedimento non ha alcun valore normativo, tantomeno in chiave derogatoria di disposizioni di legge.
In merito alla censura difensiva di avere accollato la responsabilità della violazione al soggetto apicale di una società di grandi dimensioni, in cui è presumibile una ripartizione di compiti e funzioni, la Cassazione ha riconosciuto la giustezza del principio, ma ha obiettato che sarebbe stato onere della difesa fornire l’organigramma aziendale da cui si potesse dedurre che altri aveva la responsabilità dei fatti contestati in quanto preposto al settore della distribuzione e vendita del pane precotto.
La vicenda, che di per sé ha una connotazione amministrativa, ci suggerisce, però, anche qualche breve considerazione che sconfina nel penale. Commentando in un precedente numero della Rivista la sentenza del Tar Piemonte n. 521 del 30 aprile 2019, avevamo già evidenziato che le scorrette modalità di vendita di pane precotto sono idonee a integrare il reato di frode in commercio, in particolare quando ne derivi la mancata informazione del consumatore su quale tipo di pane stia realmente comprando.
Nel caso di cui qui ci si occupa, la difesa aveva speso l’ulteriore argomento che il rivenditore aveva apposto tutte le informazioni relative alla tipologia del prodotto sia sugli scaffali destinati alla sua vendita sia sulle etichette stampate dalla bilancia.
Ora, se il caso proposto dovesse valutarsi in chiave penale, si dovrebbe escludere la ricorrenza della frode. Infatti, la violazione in sé e per sé dell’articolo 14 citato non ricade automaticamente nel reato, alla condizione che il consumatore sia in altro modo idoneo informato della reale natura del prodotto.

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