Funghi congelati o surgelati: se scuri e molli al tatto, è cattivo stato di conservazione

Condividi

Cassazione penale, sentenza n. 2690 del 23 gennaio 2020 (udienza del 6 dicembre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962, il cattivo stato di conservazione degli alimenti, che può essere accertato dal giudice del merito senza necessità di specifiche analisi di laboratorio, sulla base di dati obiettivi risultanti dalla documentazione relativa alla verifica (verbale ispettivo, documentazione fotografica eccetera) e dalle dichiarazioni dei verbalizzanti, è ravvisabile nel caso di evidente inosservanza di cautele igieniche e tecniche necessarie ad assicurare che le sostanze alimentari si mantengano in condizioni adeguate per la successiva somministrazione.

La sentenza si raccomanda (la si può leggere integralmente sul sito della Cassazione) per la sintetica, ma completa ed efficace, ricapitolazione dell’orientamento giurisprudenziale sul “cattivo stato di conservazione”, di cui il principio di diritto riportato in epigrafe è solo uno dei tanti. Non vi sono novità interpretative (se non l’annosa diatriba tra la configurazione della fattispecie come reato di pericolo ovvero di danno, che però non ha ricadute pratiche) e vengono ribaditi i due aspetti cruciali, cioè da una parte la natura estrinseca del “cattivo stato”, dall’altra che per la prova del reato non necessitano analisi di laboratorio che investighino l’intrinseco del prodotto.
L’addebito di violazione dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 ha attinto l’amministratore di un’azienda commerciale per la detenzione di 3 kg di funghi congelati/surgelati, che si presentavano scuri e molli al tatto in un unico blocco congelato. La difesa ha invocato la correttezza della condotta del commerciante alla luce del decreto del Presidente della Repubblica 376/1995 (regolamento sui funghi freschi e conservati).
La Cassazione ha obiettato che l’articolo 9, comma 1, del suddetto decreto ammette bensì il surgelamento o il congelamento dei funghi, ma ciò non autorizza a derogare alle regole igieniche di carattere generale, a presidio delle quali, sul piano penale, è posto l’articolo 5 della legge 283/1962. E in effetti copiosa è la giurisprudenza che ha riconosciuto il reato nel caso di prodotti congelati/surgelati coperti di brina, con bruciature di freddo o altri analoghi sintomi di improprie modalità di conservazione.
Il ricorso ha sostenuto anche che lo stato in cui erano stati rinvenuti i funghi dall’organo di controllo dipendeva legittimamente dal trattamento termico per l’inattivazione delle spore di Clostridium botulinum, previsto dall’articolo 9, comma 4. La Corte ha respinto l’argomento sia perché non era stata fornita alcuna prova di detto trattamento sia perché il comma 5 dell’articolo citato stabilisce che il trattamento non si applica ai funghi congelati/surgelati e comunque, se fosse stato l’imputato a procedere al congelamento/surgelamento, la conclusione condannatoria non sarebbe mutata, poste le condizioni in cui si trovava il prodotto al momento dell’ispezione.

Edicola web

Ti potrebbero interessare