Cassazione penale, sentenza n. 10375 del 20 marzo 2020 (udienza dell’11 dicembre 2019 – riferimenti normativi: articoli 56 e 515 del codice penale) Costituisce delitto di tentata frode in commercio la detenz
Costituisce delitto di tentata frode in commercio la detenzione per la somministrazione o per la vendita di alimenti congelati all’origine in assenza della relativa informazione al consumatore, anche qualora manchi un inizio di negoziazione con quest’ultimo.
È un caso “classico” di frode alimentare la vendita di prodotti scongelati per freschi (oltre che una cattiva abitudine nel commercio e nella ristorazione, a giudicare dalla numerosità delle sentenze in materia). Su questo principio non vi è contestazione.
Viceversa, un tema difensivo spesso affiorante nei processi è quello dell’effettiva sussistenza del “tentativo” di frode. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli organi ispettivi non accertano la flagranza del reato, ma ne verificano soltanto le condizioni preliminari, ossia lo stoccaggio di alimenti congelati o l’esposizione di prodotti scongelati, in assenza di informazioni al pubblico (cartelli, menù) che riportino il loro reale stato fisico originario. L’interrogativo che ci si pone è se tale situazione possa essere ricondotta alla figura giuridica del tentativo, che richiede che la condotta sia diretta in modo idoneo e non equivoco alla commissione del reato.
Ora, si potrebbe sostenere, per esempio, che la mera esposizione al pubblico del prodotto scongelato ovvero, a maggior ragione, la detenzione del prodotto congelato in magazzino non è ancora atto univoco né idoneo di frode, mentre tale sarebbe soltanto la situazione in cui il cliente di un esercizio commerciale stia effettivamente per acquistare il prodotto o l’avventore del ristorante stia per consumarlo (ché se, invece, lo ha già acquistato o consumato, il reato è integrato e non più solo tentato).
Parlando in generale, può essere talvolta problematico nei casi specifici stabilire se è stata superata la soglia della punibilità (a titolo di tentativo) di un certo reato oppure si versa ancora in una fase talmente prodromica da non meritare punizione. Nel caso della frode si pretende difensivamente che questo confine vada tracciato con il criterio della contrattazione con il singolo consumatore: solo quando c’è almeno un principio di contrattazione il tentativo, si sostiene, è punibile. La giurisprudenza, però, è orientata in senso opposto.
Così, nel caso della sentenza in commento, non solo il tentativo di frode è stato riconosciuto nell’esposizione di cornetti, strudel, fagottini (scongelati) nella parte destinata a bar a disposizione dei clienti, ciò costituendo un’offerta al pubblico equivalente ad un inizio di contrattazione, sia pure non individualizzata, ma altrettanto si è ritenuto per gli alimenti surgelati conservati nella cucina del ristorante, in ragione della loro evidente destinazione alla preparazione di piatti gastronomici.
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Alimenti congelati all’origine: se manca la segnalazione al consumatore, è tentata frode in commercio, anche in assenza di negoziazione
Cassazione penale, sentenza n. 10375 del 20 marzo 2020 (udienza dell’11 dicembre 2019 – riferimenti normativi: articoli 56 e 515 del codice penale) Costituisce delitto di tentata frode in commercio la detenz
Costituisce delitto di tentata frode in commercio la detenzione per la somministrazione o per la vendita di alimenti congelati all’origine in assenza della relativa informazione al consumatore, anche qualora manchi un inizio di negoziazione con quest’ultimo.
È un caso “classico” di frode alimentare la vendita di prodotti scongelati per freschi (oltre che una cattiva abitudine nel commercio e nella ristorazione, a giudicare dalla numerosità delle sentenze in materia). Su questo principio non vi è contestazione.
Viceversa, un tema difensivo spesso affiorante nei processi è quello dell’effettiva sussistenza del “tentativo” di frode. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli organi ispettivi non accertano la flagranza del reato, ma ne verificano soltanto le condizioni preliminari, ossia lo stoccaggio di alimenti congelati o l’esposizione di prodotti scongelati, in assenza di informazioni al pubblico (cartelli, menù) che riportino il loro reale stato fisico originario. L’interrogativo che ci si pone è se tale situazione possa essere ricondotta alla figura giuridica del tentativo, che richiede che la condotta sia diretta in modo idoneo e non equivoco alla commissione del reato.
Ora, si potrebbe sostenere, per esempio, che la mera esposizione al pubblico del prodotto scongelato ovvero, a maggior ragione, la detenzione del prodotto congelato in magazzino non è ancora atto univoco né idoneo di frode, mentre tale sarebbe soltanto la situazione in cui il cliente di un esercizio commerciale stia effettivamente per acquistare il prodotto o l’avventore del ristorante stia per consumarlo (ché se, invece, lo ha già acquistato o consumato, il reato è integrato e non più solo tentato).
Parlando in generale, può essere talvolta problematico nei casi specifici stabilire se è stata superata la soglia della punibilità (a titolo di tentativo) di un certo reato oppure si versa ancora in una fase talmente prodromica da non meritare punizione. Nel caso della frode si pretende difensivamente che questo confine vada tracciato con il criterio della contrattazione con il singolo consumatore: solo quando c’è almeno un principio di contrattazione il tentativo, si sostiene, è punibile. La giurisprudenza, però, è orientata in senso opposto.
Così, nel caso della sentenza in commento, non solo il tentativo di frode è stato riconosciuto nell’esposizione di cornetti, strudel, fagottini (scongelati) nella parte destinata a bar a disposizione dei clienti, ciò costituendo un’offerta al pubblico equivalente ad un inizio di contrattazione, sia pure non individualizzata, ma altrettanto si è ritenuto per gli alimenti surgelati conservati nella cucina del ristorante, in ragione della loro evidente destinazione alla preparazione di piatti gastronomici.
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