Per l’accertamento del cattivo stato di conservazione di un alimento non occorre l’esecuzione di analisi di laboratorio, in quanto la prova del reato può essere fornita dalla testimonianza del personale di polizia giudiziaria intervenuto o anche dal verbale dell’atto irripetibile di polizia giudiziaria che ne dia conto.
Il caso riguarda la condanna ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 di un soggetto sorpreso a vendere prodotti ittici considerati in cattivo stato di conservazione da parte del personale veterinario dell’Asl, chiamato sul posto dalla Guardia costiera, che aveva sospettato la non conformità del prodotto a causa delle condizioni in cui si presentava e che preferì, comunque, la valutazione di personale specificamente competente sul piano sanitario.
Nel proporre ricorso, la difesa ha snocciolato una corposa serie di eccezioni, tra cui quelle di maggior interesse sono:
· il mancato compimento di analisi di laboratorio che certificassero il reale stato del pesce;
· la mancata assunzione testimoniale del veterinario intervenuto, essendo stata la sua valutazione introdotta nel processo come atto irripetibile.
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La consolidata premessa da cui è partita la Corte è che l’accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l’analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l’ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale. Tale conclusione, si è detto, riguarda non solo le condizioni ambientali di conservazione, ma pure lo stato di consistenza dell’alimento. In proposito, vengono citati i casi, decisi in maniera conforme a tale principio, relativi a un alimento invaso da parassiti e a un prodotto ittico risultato “molle al tatto”.
Sebbene non sia dubbia l’esattezza dell’affermazione sulla base della giurisprudenza in materia, si nota una certa imprecisione terminologica e normativa, allorché si evoca anche il diverso stato di “alterazione”, che è invece nozione racchiusa nella lettera d) dell’articolo 5; tanto è vero che, nel caso delle parassitosi, è questa la disposizione di riferimento e non la lettera b). A parte, però, questa (modesta) smagliatura, si può convenire che i due casi – del cattivo stato di conservazione e dell’alterazione dell’alimento – sono affini, almeno fin tanto che l’alterazione non necessiti di un approfondimento analitico, cioè di un esame della sostanza del prodotto. Così, indubbiamente anche la presenza di muffe o l’infestazione da Anisakis, entrambe rientranti nell’ambito applicativo della lettera d), può essere provata senza ricorrere ad analisi, sulla sola base dell’esame ispettivo. Differente, però, sarebbe il caso della sospetta alterazione, per esempio, di un olio di frittura per superamento del limite consentito di composti polari, che non può essere accertata a vista, ma necessita del “free test”.
Nel nostro caso, comunque, era sicuramente sufficiente, a fini di prova, la verifica che il pesce presentava “occhio infossato ed opaco, opercolo di colore bruno scuro con forte odore ammoniacale, addome flaccido e cute parzialmente ricoperta da muco”.
Altro spunto, questa volta processuale, che merita un breve cenno è quello inerente alla mancata assunzione della testimonianza del veterinario, che verificò lo stato del pesce. Così fu deciso in quanto la valutazione del veterinario era già confluita tra le informazioni disponibili per il giudice e da questi utilizzabili sotto forma dell’atto, irripetibile, redatto al momento dall’organo accertatore, con tanto di apparato fotografico di supporto.
Effettivamente, se – come si deve ritenere che sia stato – le osservazioni esperte del veterinario erano contenute in un verbale di ispezione, compiuta al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, la sentenza della Cassazione risulta corretta. Gli atti irripetibili di polizia giudiziaria, infatti, vanno a formare il fascicolo del dibattimento ed entrano direttamente nella conoscenza del giudice, senza la cogente ulteriore necessità di assumere la testimonianza orale dell’accertatore. E sono irripetibili quegli atti, come una perquisizione, un sequestro o, appunto, un’ispezione, che per così dire “fotografano” una certa situazione, che inevitabilmente non sarà più la stessa in un momento successivo. Qui, del reato, erano state anche scattate delle fotografie del prodotto, che evidentemente ne rappresentavano visivamente lo stato. Tanto, dunque, era sufficiente a ritenere integrato il reato, omettendo la ultronea testimonianza del veterinario.
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Cattivo stato di conservazione, per accertarlo non servono necessariamente le analisi di laboratorio
Cassazione penale, sentenza n. 47284 del 21 novembre 2019 (udienza del 2 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 5, lettera b), della legge 283/1962)
Per l’accertamento del cattivo stato di conservazione di un alimento non occorre l’esecuzione di analisi di laboratorio, in quanto la prova del reato può essere fornita dalla testimonianza del personale di polizia giudiziaria intervenuto o anche dal verbale dell’atto irripetibile di polizia giudiziaria che ne dia conto.
Il caso riguarda la condanna ai sensi dell’articolo 5, lettera b), della legge 283/1962 di un soggetto sorpreso a vendere prodotti ittici considerati in cattivo stato di conservazione da parte del personale veterinario dell’Asl, chiamato sul posto dalla Guardia costiera, che aveva sospettato la non conformità del prodotto a causa delle condizioni in cui si presentava e che preferì, comunque, la valutazione di personale specificamente competente sul piano sanitario.
Nel proporre ricorso, la difesa ha snocciolato una corposa serie di eccezioni, tra cui quelle di maggior interesse sono:
· il mancato compimento di analisi di laboratorio che certificassero il reale stato del pesce;
· la mancata assunzione testimoniale del veterinario intervenuto, essendo stata la sua valutazione introdotta nel processo come atto irripetibile.
Il ricorso è stato dichiarato infondato. La consolidata premessa da cui è partita la Corte è che l’accertamento del cattivo stato di conservazione degli alimenti non richiede necessariamente il prelevamento di campioni e l’analisi di laboratorio degli stessi, potendo essere sufficiente anche l’ispezione dei prodotti e la conseguente prova testimoniale. Tale conclusione, si è detto, riguarda non solo le condizioni ambientali di conservazione, ma pure lo stato di consistenza dell’alimento. In proposito, vengono citati i casi, decisi in maniera conforme a tale principio, relativi a un alimento invaso da parassiti e a un prodotto ittico risultato “molle al tatto”.
Sebbene non sia dubbia l’esattezza dell’affermazione sulla base della giurisprudenza in materia, si nota una certa imprecisione terminologica e normativa, allorché si evoca anche il diverso stato di “alterazione”, che è invece nozione racchiusa nella lettera d) dell’articolo 5; tanto è vero che, nel caso delle parassitosi, è questa la disposizione di riferimento e non la lettera b). A parte, però, questa (modesta) smagliatura, si può convenire che i due casi – del cattivo stato di conservazione e dell’alterazione dell’alimento – sono affini, almeno fin tanto che l’alterazione non necessiti di un approfondimento analitico, cioè di un esame della sostanza del prodotto. Così, indubbiamente anche la presenza di muffe o l’infestazione da Anisakis, entrambe rientranti nell’ambito applicativo della lettera d), può essere provata senza ricorrere ad analisi, sulla sola base dell’esame ispettivo. Differente, però, sarebbe il caso della sospetta alterazione, per esempio, di un olio di frittura per superamento del limite consentito di composti polari, che non può essere accertata a vista, ma necessita del “free test”.
Nel nostro caso, comunque, era sicuramente sufficiente, a fini di prova, la verifica che il pesce presentava “occhio infossato ed opaco, opercolo di colore bruno scuro con forte odore ammoniacale, addome flaccido e cute parzialmente ricoperta da muco”.
Altro spunto, questa volta processuale, che merita un breve cenno è quello inerente alla mancata assunzione della testimonianza del veterinario, che verificò lo stato del pesce. Così fu deciso in quanto la valutazione del veterinario era già confluita tra le informazioni disponibili per il giudice e da questi utilizzabili sotto forma dell’atto, irripetibile, redatto al momento dall’organo accertatore, con tanto di apparato fotografico di supporto.
Effettivamente, se – come si deve ritenere che sia stato – le osservazioni esperte del veterinario erano contenute in un verbale di ispezione, compiuta al momento dell’intervento della polizia giudiziaria, la sentenza della Cassazione risulta corretta. Gli atti irripetibili di polizia giudiziaria, infatti, vanno a formare il fascicolo del dibattimento ed entrano direttamente nella conoscenza del giudice, senza la cogente ulteriore necessità di assumere la testimonianza orale dell’accertatore. E sono irripetibili quegli atti, come una perquisizione, un sequestro o, appunto, un’ispezione, che per così dire “fotografano” una certa situazione, che inevitabilmente non sarà più la stessa in un momento successivo. Qui, del reato, erano state anche scattate delle fotografie del prodotto, che evidentemente ne rappresentavano visivamente lo stato. Tanto, dunque, era sufficiente a ritenere integrato il reato, omettendo la ultronea testimonianza del veterinario.
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