La tutela dei prodotti Dop e Igp è estesa anche alle loro materie prime

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Cassazione penale, sentenza n. 49889 del 10 dicembre 2019 (udienza del 10 ottobre 2019 – riferimenti normativi: articolo 517-quater del codice penale; regolamento (CE) 1151/2012)

Interpretando sistematicamente le disposizioni nazionali e sovranazionali citate, è possibile sostenere l’estensione della garanzia penalistica non solo all’indicazione Dop/Igp, in sé e per sé considerata, ma anche alle indicazioni contenute nel relativo disciplinare e, pertanto, alle materie prime utilizzate (nonché al luogo di produzione, il metodo di ottenimento del prodotto e così via, costituenti contenuto minimo del disciplinare). Ne consegue che non è tutelato soltanto il prodotto finito, ma lo sono anche le materie prime che vi sono impiegate.

La decisione è assai interessante per il principio di diritto esposto, con l’effetto di allargare la protezione penalistica assicurata dall’articolo 517-quater del codice penale. Questa disposizione sanziona le condotte di contraffazione o alterazione delle denominazioni d’origine ovvero delle indicazioni geografiche protette di prodotti agroalimentari, nonché l’importazione o la commercializzazione di tali prodotti con le denominazioni o le indicazioni contraffatte.

La commissione del reato comporta, altresì, la responsabilità dell’ente collettivo (per esempio, una società), i cui organi apicali o i cui dipendenti siano gli autori del reato, ove difetti un adeguato ed efficace modello di organizzazione e gestione volto ad evitare che siano commessi reati di quel tipo.

Ancora sul piano generale, la Cassazione precisa che la “contraffazione” consiste nella fraudolenta riproduzione integrale della denominazione o indicazione, mentre per “alterazione” si intende la modificazione del segno, anche solo parziale ma idonea a generare confusione con il referente originale. In definitiva, si richiede una forte somiglianza tra il contraffatto e l’originale.

Si afferma, poi, che il bene protetto dalla norma, cioè l’interesse che si intende tutelare, è quello dei produttori ad utilizzare lecitamente la denominazione o l’indicazione protetta, senza coinvolgere l’interesse diretto dei consumatori. La Corte ne fa discendere la conseguenza che non è necessario che le indicazioni fallaci siano idonee ad ingannare il pubblico dei consumatori (osserviamo, peraltro, che se la contraffazione deve riprodurre l’originale con alto grado di somiglianza sarà pure conclamata l’efficacia ingannatoria della stessa).

Veniamo ora al caso scrutinato dalla Corte, a cui la difesa del legale rappresentante di un’azienda produttrice di Aceto Balsamico di Modena Igp ha fatto ricorso contro il sequestro di un grosso quantitativo di “mosto rosso idoneo Aceto Balsamico di Modena” rinvenuto all’interno di un silos, ma privo di tracciabilità documentale, cioè acquistato in nero e ritenuto dalla Guardia di Finanza proveniente da uve da tavola, anziché da vino, come invece richiesto dal disciplinare del prodotto protetto. Sul punto la difesa ha obiettato che la mera indicazione contraria al vero della presenza, nel mosto, di uva da vino non permetterebbe di ravvisare la contraffazione o alterazione necessaria all’integrazione del reato di cui all’articolo 517-quater del codice penale, dal momento che oggetto di tutela sarebbe l’aceto e non la materia prima con cui viene prodotto.

Per contro, la Cassazione ha osservato che, ai sensi del regolamento (CE) 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, i prodotti a denominazione d’origine protetta e a indicazione geografica protetta devono essere conformi agli specifici disciplinari. L’articolo 7, lettera b) del regolamento, inoltre, stabilisce che il disciplinare contiene una descrizione del prodotto, comprese, se del caso, le materie prime impiegate.

Se ne trae la conclusione che, ai fini della tutela accordata dalla registrazione come Dop o Igp, il prodotto finito non può essere distinto dalle materie prime che lo costituiscono. Conclude la Corte che “dalla lettura del disciplinare relativo si constata che per la produzione dell’Aceto Balsamico di Modena debbono essere impiegate determinate varietà di uva, (…) le quali appartengono notoriamente alla categoria di uva da vino. Ciò consente di escludere la utilizzabilità di uve riconducibili alla diversa categoria di uva da tavola, diversamente da quanto prospettato dalla difesa dei ricorrenti”. Il sequestro è stato, pertanto, confermato.

Ad una primissima riflessione il ragionamento non è del tutto convincente, anche se la decisione potrebbe essere ugualmente corretta. Corretta nel senso che l’utilizzo di uve da tavola per la produzione di aceto che si fregiasse dell’Igp determinerebbe senz’altro l’integrazione del reato. D’altra parte, però, non sembra dubbio che l’oggetto del delitto di cui all’articolo 517-quater del codice penale sia il prodotto tutelato, cioè nel nostro caso l’aceto, non il mosto che serve per produrlo. Quindi, l’affermazione di principio della Cassazione non si direbbe coerente con la fattispecie descritta dal codice. La fondatezza del sequestro potrebbe, invece, derivare dal fatto che la detenzione di mosto di uve da tavola destinato alla produzione di Aceto Balsamico di Modena all’interno di un’azienda autorizzata a tale produzione può costituire “tentativo” di quel reato.

Peraltro, questa conclusione era stata in precedenza respinta dalla Cassazione (sentenza n. 12270/2019), che si era già occupata del caso e aveva annullato l’ordinanza del tribunale (confermativa del sequestro) per un duplice ordine di motivazioni. Da una parte, si è detto, non era dimostrato che il mosto contenuto nel silos provenisse da uve da tavola. In ogni caso, la mera detenzione del mosto non costituiva ancora tentativo punibile, in assenza di atti univoci e idonei al confezionamento del prodotto tutelato.

Ricordiamo, infine, che la sentenza in commento ha (implicitamente) escluso che la condotta ascritta all’indagato rientri nella sfera di applicazione dell’articolo 70, comma 4, della legge 238/2016, che sanziona in via amministrativa «chiunque, in violazione della vigente normativa dell’Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino».

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