Non è ingannevole secondo il Codice del Consumo la dicitura “artigianale” apposta su una confezione di patatine fritte se, pur essendo all’evidenza l’alimento prodotto su scala industriale, le modalità di produzione sono simili a quelle artigianali.
Non è ingannevole la dicitura “con olio extravergine di oliva” apposta sul prodotto alimentare e accompagnata da un asterisco di dimensioni pari alla scritta, che rimanda al reale quantitativo dell’ingrediente, anche se indicato sul retro della confezione.
Non è ingannevole la dicitura “-30% di grassi” apposta sul prodotto alimentare se essa non sia caratterizzata da assolutezza, ma dal raffronto con prodotti comparabili.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) aveva sanzionato per € 250.000 la società PATA S.p.a., con contestuale inibizione alla prosecuzione delle condotte sanzionate, per la commercializzazione, ritenuta ingannevole ai sensi del decreto legislativo 206/2005, di due linee di snack e patatine fritte:
· quanto all’uso del termine “artigianale” per un prodotto sicuramente industriale;
· quanto alla evidenziazione dell’ingrediente olio extravergine di oliva, dal momento che la percentuale effettivamente impiegata era assai modesta;
· quanto all’informazione sulla ridotta percentuale di grassi.
Impugnata la decisione davanti al Tar Lazio, il giudice amministrativo respingeva il ricorso, da una parte avallando la correttezza del ragionamento dell’Autorità Garante e, dall’altra, comunque osservando che questa non aveva superato i limiti della discrezionalità tecnica, di sua esclusiva competenza, nella valutazione dei fatti sottoposti al suo giudizio, sicché il giudice non aveva titolo di sindacato.
Diverso è stato, invece, l’esito della questione a seguito dell’appello proposto dalla società davanti al Consiglio di Stato. Vedremo subito che il giudice si “lancia” anche in brevi incursioni nella linguistica a sostegno delle tesi che accoglie. Ciò non deve apparire un fuor d’opera o un mero sfoggio di cultura, se solo si pensa che le norme sono fatte di parole che devono essere interpretate, e così pure le sentenze si compongono di enunciati linguistici, come lo sono i claim commerciali, di modo che occorre distinguere tra il “significante” e il “significato” che vi è sotteso.
È proprio sullo sfondo di questo scenario che si articola il ragionamento del Consiglio di Stato a proposito dell’uso del termine “artigianale” associato a un prodotto indubbiamente di origine industriale. A tal fine, viene valorizzato il risultato di un’ispezione dell’Asl competente, al cui esito l’organo di controllo aveva ritenuto “legittima la locuzione artigianale al fine di qualificare un elemento che si differenzia sostanzialmente, per i metodi produttivi e tecnologici impiegati, da quello tradizionalmente prodotto in larga scala”.
I giudici segnalano che “i teorici analitici del linguaggio si sono incaricati di smentire il postulato della corrispondenza biunivoca fra significante e significato: lo scarto logico-lessicale fra significante e significato è viceversa giustificato – anzi imposto – dal contesto di riferimento nel quale la proposizione linguistica s’incide”. In altri termini, il significato di una parola non è automaticamente sempre lo stesso in ogni contingenza, ma dipende dal contesto in cui è utilizzata. Tanto serve ai giudici per concludere che un consumatore medio è in grado di riconoscere che il prodotto in questione non può essere “artigianale” in senso stretto (cioè relativo a una produzione limitata per un numero contenuto di consumatori) e ciò nonostante la produzione (pur industriale) può essere “artigianale” quanto a specifiche modalità produttive, quali aveva accertato l’Asl. Del resto, si ricorda, è proprio l’articolo 22, comma 1, del Codice del Consumo a stabilire che nella determinazione della ingannevolezza del messaggio deve essere riguardata la fattispecie concreta, valorizzando e tenendo conto «di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso».
Quanto all’infrazione relativa all’indicazione sul fronte della confezione dell’utilizzo di olio extravergine di oliva, mentre il quantitativo reale, specificato (solo) sul retro e con evidenza grafica diversa, era appena del 6%, a fronte del 17% di olio di semi di girasole, i giudici di appello sottolineano che l’informazione completa era rinvenibile dal consumatore seguendo il richiamo costituito dall’asterisco. Infatti, “nella grammatica della semiotica, l’asterisco, apposto accanto all’informazione espressa in lettere sul prodotto alimentare messo in commercio, innesca (quello che è stato definito) un processo di significazione ulteriore, integrando il significato complessivo della proposizione linguistica, come plasticamente confermato dalla comune prassi commerciale”. In conclusione, secondo i giudici l’informazione era complessivamente completa, anche se frazionata in luoghi diversi, in quanto il fatto che la precisazione fosse contenuta sul retro della confezione non era determinante in negativo, poiché l’invito a leggere sul retro era garantito dall’asterisco (peraltro, ricorso per inciso che in casi simili – diciture in piccolo e/o rilievo grafico diverso – la giurisprudenza ha talvolta ritenuto l’ingannevolezza dell’informazione).
L’ultima violazione era stata individuata nel claim nutrizionale “- 30% di grassi rispetto alla patatina fritta tradizionale Pata” in ragione della diversa dimensione grafica delle due diciture, che secondo l’Autorità Garante avrebbe indotto il consumatore a poggiare l’attenzione esclusivamente sulla percentuale evidenziata, come se tale indicazione avesse carattere assoluto e non relativo.
Anche su questo aspetto è caduta la censura del Consiglio di Stato. Innanzitutto, perché il messaggio era veritiero e conforme all’allegato al regolamento (CE) 1924/2006. Per il resto, si è considerato che le differenti dimensioni grafiche tra le due informazioni non potevano falsare “in maniera apprezzabile” la scelta economica del consumatore, in quanto l’informazione era complessivamente “comunque chiara visibile e leggibile”.
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PATA, il Consiglio di Stato annulla la sanzione dell’Agcm
Consiglio di Stato, sentenza n. 2979 dell’8 maggio 2019 (riferimenti normativi: articoli 20, 21 e 22 del decreto legislativo 206/2005)
Non è ingannevole secondo il Codice del Consumo la dicitura “artigianale” apposta su una confezione di patatine fritte se, pur essendo all’evidenza l’alimento prodotto su scala industriale, le modalità di produzione sono simili a quelle artigianali.
Non è ingannevole la dicitura “con olio extravergine di oliva” apposta sul prodotto alimentare e accompagnata da un asterisco di dimensioni pari alla scritta, che rimanda al reale quantitativo dell’ingrediente, anche se indicato sul retro della confezione.
Non è ingannevole la dicitura “-30% di grassi” apposta sul prodotto alimentare se essa non sia caratterizzata da assolutezza, ma dal raffronto con prodotti comparabili.
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) aveva sanzionato per € 250.000 la società PATA S.p.a., con contestuale inibizione alla prosecuzione delle condotte sanzionate, per la commercializzazione, ritenuta ingannevole ai sensi del decreto legislativo 206/2005, di due linee di snack e patatine fritte:
· quanto all’uso del termine “artigianale” per un prodotto sicuramente industriale;
· quanto alla evidenziazione dell’ingrediente olio extravergine di oliva, dal momento che la percentuale effettivamente impiegata era assai modesta;
· quanto all’informazione sulla ridotta percentuale di grassi.
Impugnata la decisione davanti al Tar Lazio, il giudice amministrativo respingeva il ricorso, da una parte avallando la correttezza del ragionamento dell’Autorità Garante e, dall’altra, comunque osservando che questa non aveva superato i limiti della discrezionalità tecnica, di sua esclusiva competenza, nella valutazione dei fatti sottoposti al suo giudizio, sicché il giudice non aveva titolo di sindacato.
Diverso è stato, invece, l’esito della questione a seguito dell’appello proposto dalla società davanti al Consiglio di Stato. Vedremo subito che il giudice si “lancia” anche in brevi incursioni nella linguistica a sostegno delle tesi che accoglie. Ciò non deve apparire un fuor d’opera o un mero sfoggio di cultura, se solo si pensa che le norme sono fatte di parole che devono essere interpretate, e così pure le sentenze si compongono di enunciati linguistici, come lo sono i claim commerciali, di modo che occorre distinguere tra il “significante” e il “significato” che vi è sotteso.
È proprio sullo sfondo di questo scenario che si articola il ragionamento del Consiglio di Stato a proposito dell’uso del termine “artigianale” associato a un prodotto indubbiamente di origine industriale. A tal fine, viene valorizzato il risultato di un’ispezione dell’Asl competente, al cui esito l’organo di controllo aveva ritenuto “legittima la locuzione artigianale al fine di qualificare un elemento che si differenzia sostanzialmente, per i metodi produttivi e tecnologici impiegati, da quello tradizionalmente prodotto in larga scala”.
I giudici segnalano che “i teorici analitici del linguaggio si sono incaricati di smentire il postulato della corrispondenza biunivoca fra significante e significato: lo scarto logico-lessicale fra significante e significato è viceversa giustificato – anzi imposto – dal contesto di riferimento nel quale la proposizione linguistica s’incide”. In altri termini, il significato di una parola non è automaticamente sempre lo stesso in ogni contingenza, ma dipende dal contesto in cui è utilizzata. Tanto serve ai giudici per concludere che un consumatore medio è in grado di riconoscere che il prodotto in questione non può essere “artigianale” in senso stretto (cioè relativo a una produzione limitata per un numero contenuto di consumatori) e ciò nonostante la produzione (pur industriale) può essere “artigianale” quanto a specifiche modalità produttive, quali aveva accertato l’Asl. Del resto, si ricorda, è proprio l’articolo 22, comma 1, del Codice del Consumo a stabilire che nella determinazione della ingannevolezza del messaggio deve essere riguardata la fattispecie concreta, valorizzando e tenendo conto «di tutte le caratteristiche e le circostanze del caso».
Quanto all’infrazione relativa all’indicazione sul fronte della confezione dell’utilizzo di olio extravergine di oliva, mentre il quantitativo reale, specificato (solo) sul retro e con evidenza grafica diversa, era appena del 6%, a fronte del 17% di olio di semi di girasole, i giudici di appello sottolineano che l’informazione completa era rinvenibile dal consumatore seguendo il richiamo costituito dall’asterisco. Infatti, “nella grammatica della semiotica, l’asterisco, apposto accanto all’informazione espressa in lettere sul prodotto alimentare messo in commercio, innesca (quello che è stato definito) un processo di significazione ulteriore, integrando il significato complessivo della proposizione linguistica, come plasticamente confermato dalla comune prassi commerciale”. In conclusione, secondo i giudici l’informazione era complessivamente completa, anche se frazionata in luoghi diversi, in quanto il fatto che la precisazione fosse contenuta sul retro della confezione non era determinante in negativo, poiché l’invito a leggere sul retro era garantito dall’asterisco (peraltro, ricorso per inciso che in casi simili – diciture in piccolo e/o rilievo grafico diverso – la giurisprudenza ha talvolta ritenuto l’ingannevolezza dell’informazione).
L’ultima violazione era stata individuata nel claim nutrizionale “- 30% di grassi rispetto alla patatina fritta tradizionale Pata” in ragione della diversa dimensione grafica delle due diciture, che secondo l’Autorità Garante avrebbe indotto il consumatore a poggiare l’attenzione esclusivamente sulla percentuale evidenziata, come se tale indicazione avesse carattere assoluto e non relativo.
Anche su questo aspetto è caduta la censura del Consiglio di Stato. Innanzitutto, perché il messaggio era veritiero e conforme all’allegato al regolamento (CE) 1924/2006. Per il resto, si è considerato che le differenti dimensioni grafiche tra le due informazioni non potevano falsare “in maniera apprezzabile” la scelta economica del consumatore, in quanto l’informazione era complessivamente “comunque chiara visibile e leggibile”.
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